Acquittal for driving without licence and false certificate

10.2003.48Altro tribunale31 mar 2003Other

Sintesi

The Pretura penale of Bellinzona acquitted the accused of driving without a driving licence and forgery in certificates. The defence had requested acquittal, return of the seized licence, and refund of the deposit. The court ordered the driving licence returned once the judgment became final and charged the costs to the State. The accused was informed of the right to seek a new trial within six months, but on 9 April 2003 she waived that option, making the judgment final.

Regest

Art. 95 No. 1 LCS; Art. 252 para. 2 CP; acquittal in summary-penalty opposition proceedings and consequences for seized documents and costs. Where the accused is acquitted of the charges, the seized driving licence must be returned upon finality of the judgment and the procedural costs are borne by the State; any security deposit is to be refunded. The court's decision after opposition replaces the summary penalty order only to the extent of the dispositive outcome reached on the merits (consid. 1-3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.48

Data decisione, Autorità: 31.03.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2003.48/fc DAP 2938/2002

Bellinzona 31 marzo 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________, __________.1967, di __________ e __________ n. __________, nata a __________, cittadina croata, domiciliata in __________, nubile, impiegata di commercio attualmente disoccupata difesa da: Avv. __________, __________,

prevenuta colpevole di circolazione senza licenza di condurre,

per avere assunto il compito di accompagnare l'allieva conducente __________ __________, __________.1977, senza adempiere alle condizioni richieste, sapendo che lei medesima era in possesso unicamente di una patente di guida jugoslava risultata poi contraffatta;

reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCS,

fatti avvenuti a __________ il 9 marzo 2002;

falsità in certificati,

per avere, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno della patente di guida jugoslava n. __________ che durante l'inchiesta è poi risultata essere contraffatta, presentandola agli agenti di polizia in occasione di un controllo;

reato previsto dall'art. 252 cpv. 2 CP,

fatti avvenuti a __________ l'11 marzo 2002;

perseguita con decreto d’accusa n. DAP / di data __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusata:

Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Alla multa di fr. 200.--.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2002 dall'accusata;

indetto il dibattimento il 31 marzo 2003, al quale è comparso unicamente il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

rilevato che l'imputata è stata regolarmente citata mediante raccomandata del 27.03.2003;

proceduto nelle forme contumaciali;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa;

sentito il difensore, il quale chiede l'assoluzione, la riconsegna della patente e la restituzione della cauzione all'accusata ;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se __________ __________ è autrice colpevole di

1.1. circolazione senza licenza di condurre

1.2. falsità in certificati

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  1. Sulle pene proposte e sulle spese.

  2. Se deve essere restituita la licenza di condurre sequestrata.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 1 cpv. 5 LCS, 252 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie __________ __________,

dalle imputazioni di circolazione senza licenza di condurre e di falsità in certificati per i fatti compiuti a __________ il 9 marzo 2002 e a Bellinzona l'11 marzo 2002, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP __________/__________del ____________________ 2002;

ordina la restituzione, alla crescita in giudicato, della licenza di condurre n. __________, rilasciata dalla competente Autorità bosniaca alla signora __________, sequestrata il 18 marzo 2002.

carica le spese allo Stato (la cauzione di fr. 300.- verrà restituita alla signora __________ alla crescita in giudicato).

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

rilevato che la signora __________ è stata avvertita della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine 6 (sei) mesi e presentandosi al dibattimento.

preso atto che con dichiarazione 9 aprile 2003 vi è stata la rinuncia a chiedere un nuovo giudizio.

Intimazione a:

__________ __________, tramite il difensore Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, Avv. __________ , Via __________, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________,

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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