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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.45
Data decisione, Autorità:
25.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.45
DAP
2905/2002
Bellinzona
25
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ nata
__________, nato il __________ 1981 a __________, attinente di __________,
domiciliato a __________, celibe, militare a contratto temporaneo,
difeso da: avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di pornografia, per avere scaricato
da siti internet e caricato su dischetti immagini (27 fotografie) e filmati (4
film) vertenti su atti sessuali tra persone e animali, che ha poi installato
sul PC di __________ __________, su richiesta di quest’ultimo, nei confronti
del quale si procede separatamente;
fatti avvenuti a __________ nel periodo
settembre/ottobre 2001;
reato previsto dall’art. 197 cifra 3bis CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del __________ 2002 DAP n. / del Procuratore
pubblico Franco Lardelli, __________, che propone la condanna:
-
Alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
-
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dal difensore avv. __________ __________
tempestivamente in data 11 dicembre 2002;
indetto il
dibattimento 25 marzo 2003, al quale erano presenti il signor __________
__________ ed il difensore, avv. __________ __________, mentre il Procuratore
pubblico Arturo Garzoni con scritto 12 febbraio 2003 ha rinunciato a
presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione del suo patrocinato
dalla accusa di pornografia ai sensi dell’art. 197 cifra 3bis CPS, precisando
che i fatti risalgono al periodo settembre / ottobre 2001, mentre la suddetta
norma di legge è entrata in vigore il 1° aprile 2002. In via subordinata che la
pena detentiva tramutata in multa di lieve entità tenendo conto che il suo
patrocinato ha agito con la superficialità e la goliardia tipica dei giovani.
Ricorda inoltre che il tutto è scaturito dalle insistenze dello zio e dalla
personalità di quest’ultimo. Precisa comunque che l’accusa di aver scaricato i
filmati non è basata su alcuna prova e che il suo cliente non è mai stato
confrontato dagli inquirenti con le immagini in questione, che tra l’altro non
fanno nemmeno parte degli atti dell’incarto relativo a questa procedura. Infine
il difensore pone l’accento sul fatto che una condanna ad una pena detentiva
potrebbe seriamente compromettere la carriera di militare professionista
avviata da __________ ;
sentito da
ultimo l'accusato, il quale ribadisce di non aver avuto né la consapevolezza né
l’intenzione di infrangere la legge, ma di aver commesso semplicemente una
leggerezza di gioventù, che spera non gli rovini la carriera professionale;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
È
il signor __________ autore colpevole di pornografia, art. 197 cifra 3bis CPS,
per avere scaricato da siti internet e caricato su dischetti immagini (27
fotografie) e filmati (4 film) vertenti su atti sessuali tra persone e animali,
che ha poi installato sul PC di __________ __________, su richiesta di
quest’ultimo?
-
In
caso di risposta affermativa deve, e se si in che misura, essere ridotta la
pena proposta?
-
Può
l’imputato beneficiare della sospensione condizionale della pena e a quali
condizioni?
-
Un’eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e in caso affermativo quando e a
quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
A
chi devono essere caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 48, 49, 63, 197 cifra 3bis CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente
al quesito n. 1;
proscioglie __________, di
__________ e __________ nata __________, nato il __________ 1981 a __________,
attinente di __________, domiciliato a __________, celibe, militare a contratto
temporaneo,
dall’accusa
di pornografia, art. 197 cifra 3 CPS, per i fatti compiuti a __________ nel
periodo settembre/ottobre 2001 nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa DAP n. __________/__________del __________ 2002;
carica la
tassa e le spese di giudizio allo Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________, Via __________, __________,
Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________,
__________,
Avv. __________, Via __________, Bellinzona,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Ufficio
dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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