AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2003.415
Data decisione, Autorità:
04.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.415 ROC/MAM
DA
2000/2003
Bellinzona
4
marzo 2004
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con
Michele Maggi, in qualità di Segretario assessore, per giudicare
__________ __________;
difesa da: __________
prevenuta
colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
senza
essere autorizzata, a __________ e in altre località non meglio precisate, nel
periodo ottobre 2002/15 marzo 2003, consumato personalmente un imprecisato
quantitativo di cocaina;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 19a LStup;
perseguita con decreto
d'accusa no. / del __________ 2003 del Procuratore
Pubblico, Marco Villa che propone la condanna della prevenuta
-
Alla
multa di Fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
Fr.
300.-.
- La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
17 giugno 2003 dall’accusata;
indetto il pubblico dibattimento del 4
marzo 2004, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, assistita dal
difensore, avv. __________, __________, mentre che il Procuratore Pubblico, con
suo scritto del 14 gennaio 2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art.
274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire allo stesso, postulando nel
contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio della prevenuta, la
quale ha ripetutamente negato ogni addebito penale;
sentito il
difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento
della prevenuta in virtù del
principio
‘in dubio pro reo’, come pure il riconoscimento di congrue ripetibili in
suo
favore e a carico dello Stato, nonché il rimborso della fattura di cui al
documento
prodotto in sede dibattimentale sub.doc.3 e relativo all’esame
tossicologico
del capello effettuato ad opera del __________, Laboratorio Analisi
SA, __________;
sentita da
ultimo l’accusata, la quale si rimette a quanto affermato dal proprio
difensore,
dichiarando di non avere mai fatto uso di sostanze psicotrope;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- È
__________ colpevole di
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
senza
essere autorizzata, a __________ e in altre località non meglio precisate, nel
periodo ottrobre 2002/15 marzo 2003, consumato personalmente un imprecisato
quantitativo di cocaina;
- In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1., se deve
esserle inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
- In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la
sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
- In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale.
5.Se, in
caso di risposta negativa al quesito no. 1., in applicazione dell’art. 9 cpv.
6 CPP, devono essere
assegnate ripetibili a beneficio della prevenuta ed in
quale misura.
- In caso di risposta
affermativa al quesito 1., se devono essere accollate
alla
condannata le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Nell’ambito di una vasta
inchiesta di polizia, denominata “__________ ”, e tendente a smascherare un
importante e vasto traffico, illegale e clandestino, di sostanze stupefacenti,
è stata pure reiteratamente interrogata ad opera della Polizia giudiziaria, nel
corso dei mesi di marzo/maggio 2003, __________ __________ - qui prevenuta - in
quanto sentimentalmente legata e convivente di __________ __________ __________
__________ (__________.1981), il quale, con sentenza 3 luglio 2003 della Corte
delle assise correzionali di __________, è stato condannato alla pena di dodici
mesi di detenzione poiché ritenuto autore colpevole di infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
B. Fronte alle forze
inquirenti, __________ __________ ha dichiarato di conoscere il __________
__________ da circa tre mesi asserendo comunque di non avere mai consumato
alcun genere di droga e manifestando il proprio consenso a che le venissero
prelevati suoi capelli alfine di sottoporli alle analisi tossicologiche (cfr.
verbale di interrogatorio 15.03.2003). Nel suo nuovo interrogatorio del 18
marzo 2003, durante il quale le competenti Autorità hanno provveduto al
prelievo del capello, la prevenuta ha nuovamente ribadito di non avere
consumato in alcuna occasione sostanze stupefacenti.
In data 25 aprile 2003, a
seguito degli esami effettuati sul capello della prevenuta, veniva stilato da
parte del __________ di __________, il relativo rapporto tossicologico (no.
esame __________), che dava esito positivo quo all’identificazione e alla
presenza di cocaina, segnatamente in ragione di 2,9 ng di cocaina e met. per mg
di capelli nel primo segmento analizzato (quello più vicino al cuoio capelluto
e, quindi, quello di più recente crescita) e di 5,7 ng di cocaina e met. per mg
di capelli nel secondo segmento (più distante, rispetto al primo, dal cuoio
capelluto e, di conseguenza, di meno recente crescita).
C. In data 9 maggio 2003, i
risultati delle predette analisi sono stati sottoposti all’accusata, che ne ha
preso atto, pur ribadendo di non avere mai fatto uso (recte: toccato) della
cocaina e asserendo che i risultati dell’esame tossicologico fossero sbagliati.
Per il che, la prevenuta, su consiglio del proprio legale, si è rifiutata di
apporre la propria firma al relativo verbale di interrogatorio, inoltrando
pedissequamente, come visto, tempestiva opposizione al relativo decreto
d’accusa del 16 giugno 2003 emanato nei suoi confronti per il titolo di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ex art. 19a LStup e che è sfociato
così nel procedimento che qui ci occupa.
D. Con ordinanza sulle prove
del 19 agosto 2003, lo scrivente Giudice, in applicazione dell’art.227 cpv. 6
CPP, ha ordinato l’assunzione agli atti di un’attestazione del 20 giugno 2003
del Laboratorio Analisi __________ -__________ di __________, dalla quale si
evince che un nuovo screening tossicologico (no. esame __________) effettuato
sul capello della prevenuta (prelevatole in data 9 maggio 2003), ed eseguito ad
opera dell’Istituto di medicina legale di __________, ha dato esito negativo, rilevando
cioè la completa assenza nello stesso di sostanze quali cocaina et similia;
E. In sede dibattimentale,
l’accusata ha ammesso di essere, a tutt’oggi, la convivente del precitato
__________ (questi, sì, consumatore di cocaina), non avendo però questa
relazione sentimentale alcun nesso causale, diretto e/o indiretto, con il
proprio stile di vita, che ella ribadisce essere del tutto estraneo al mondo
della droga ed al consumo di sostanze psicotrope di sorta. __________ ha
infatti nuovamente e reiteratamente negato, nel modo più categorico, di avere
mai fatto uso di cocaina o altre sostanze stupefacenti, ammettendo altresì il
consumo da parte sua di determinati medicinali (alcuni di questi naturali, ed
utilizzati per attività sportive di palestra) quali ‘Padma 28’, ‘Supradin’, ‘Veragutton
500 Forte’, ‘Universal Thermo Stack-Herbal’ (contenente, fra l’altro, sensibili
dosi di guaranà e caffeina), ‘Dafalgan’ e ‘Roaccutan Forte’ (cfr. doc. 4
prodotto in sede di udienza), e dichiarandosi sempre convinta che l’esame tossicologico
del Laboratorio __________ di __________, che la concerneva, fosse del tutto
errato, da cui la sua manifesta intenzione di riproporre, come fatto, simile
esame all’attenzione di un altro istituto, ed i cui risultati del 20 giugno 2003
risultano essere, a sua detta, pienamente corrispondenti alla verità e alla
realtà dei fatti.
F.Nella sua arringa, il difensore, preliminarmente,conferma la
bontà delle predette asserzioni dell’accusata e richiama la particolarità della
fattispecie, avuto riguardo al fatto che il coinvolgimento iniziale della
prevenuta nell’ambito di una inchiesta su largo raggio fosse unicamente dovuto
ad un unico indizio, di tipo circostanziale, che constava nel legame affettivo
e nella concreta convivenza instauratasi tra __________ ed il precitato
__________ __________, manifestamente coinvolto in un traffico illegale di
stupefacenti. Di questo importante mercato illegale, legato al commercio di
sostanze psicotrope, e relazionato a molti, più o meno noti, delinquenti, la
prevenuta non sarebbe però mai risultata, da nessuna delle molte inchieste
promosse in tale ambito né dall’incartamento prodotto in sede dibattimentale
sub docc. 5 e 6, esserne parte integrante ed integrata, meno che meno attiva.
Ne scaturirebbe la chiara intenzione della prevenuta di volere a tutti i costi
restare, come si suol dire, ‘fuori dal giro’, costituendo tale atteggiamento,
già di per sé, la matrice della sua innocenza.
A
detta del difensore, comunque, l’evidenza più eclatante che dovrebbe
condurre
ad una sentenza di assoluzione per la prevenuta, consterebbe nei
due
esami tossicologici agli atti - la difesa non sollevando in questo contesto
obiezione
alcuna in punto alle modalità di esecuzione degli stessi, né in punto
alla
constatazione, scientificamente provata, che, nel corpo umano, i capelli
crescano
in ragione di circa 1 cm ogni mese - i quali (entrambi effettuati con
identici
metodi e da enti più che rispettabili e riconosciuti) contrasterebbero
crassamente,
per ciò che ne è dei loro risultati, fornendo, quo alla presenza o
meno
di sostanze psicotrope (recte: cocaina) nel capello della prevenuta, due
accertamenti
diametralmente opposti l’uno dall’altro, tale fattispecie dovendo
pedissequamente
e giocoforza escludere l’intimo convincimento del Giudice in
punto
alla (denegata) colpevolezza di __________ __________, ritenuto che,
sostanzialmente,
una perizia escluderebbe l’altra; per dirla con le parole del
difensore
stesso: “match nullo”! Stante quanto precede, e considerato quindi il
ragionevole
dubbio che forzatamente dovrebbe istillarsi nell’apprezzamento
dei
fatti e nella valutazione delle prove ad opera dell’Autorità giudicante, il
difensore
postula l’assoluzione della prevenuta in virtù del noto principio
penale
“in dubio pro reo”, ritenuta l’insufficienza di prove e considerata la
misconoscenza
degli eventuali fattori che avrebbero potuto o meno influenzare
i due
predetti screenings.
A
ulteriormente sottomurare la necessità di assolvere l’accusata, il difensore
sottolinea
il fatto che __________ __________, in ogni modo, nulla avrebbe da temere da
una
sua ipotetica condanna (che del resto neppure verrebbe iscritta a
casellario
giudiziale), ma, malgrado ciò, ella, proprio assumendosi tutti i rischi, i
costi
e le spese (non indifferenti) di tutto l’iter procedurale, non farebbe altro
che
dimostrare la propria buona fede come pure la propria convinzione quo
alla
sua innocenza.
Per
quanto riguarda poi, più tecnicamente, i risultati dell’esame del
18.03./25.04.2003
del Laboratorio __________ di __________, la difesa, a
sottolineare
la possibile importanza di eventuali fattori estranei, che avrebbero
potuto
influire sui risultati, e la loro conseguente rilevanza per ciò che ne è
della
dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit) di tale
analisi, fa
rilevare
come elementi quali l’umidità, nonché, in relazione ai normali prodotti
cosmetici
per i capelli, i relativi residui (che potrebbero anche perdurare nel
tempo),
come pure l’ingestione da parte della prevenuta dei predetti
medicamenti
e la convivenza accanto al di lei amico, cocainomane, con la
relativa
presenza nei locali da loro abitati della sostanza da questi consumata
(estremamente
volatile), e che, per quanto sia dato di conoscere, attecchisce
facilmente
sui capelli, potrebbero senz’altro avere influenzato, in modo anche
marcato
e decisivo, l’esame tossicologico così effettuato; per il che,
quest’ultimo
non potrebbe ritenersi fedefacente, comportando così, anche per
questo
motivo, l’impossibilità di condannare __________ quale autrice
colpevole
di consumo intenzionale, senza autorizzazione, di sostanze
stupefacenti
a’ sensi dell’art. 19 lett. a Lstup.
considerato in
diritto
-
Nel merito, la presente fattispecie deve concretamente e giocoforza essere
attentamente valutata e vagliata, sia riguardo ai fatti che alla valutazione
delle prove, alla luce dell’ampio potere di apprezzamento di cui beneficia il
Giudice. Rientra in questo contesto la nota massima penale "in dubio
pro reo", deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art.
4 vCost. Tale principio si applica, principalmente, in punto alla valutazione
delle prove, laddove esso comporta innanzitutto il fatto che il giudice non
possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano
dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi
astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre
possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece
violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86
cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A.,
cons. 3).
-
Nodo
gordiano della fattispecie risulta principalmente essere la problematica
relativa ai risultati (apparentemente sorprendenti) dei due esami tossicologici
agli atti, segnatamente quello del 25 aprile 2003 (prelievo capello del
18.03.2003) che ha accertato una sensibile positività quo alla presenza di
cocaina nel capello della prevenuta, e quello del 20.6.2003 (prelievo capello
del 9.5.2003) che ha, al contrario, accertato, evidentemente su un altro
campione di capello della prevenuta, una chiara negatività circa la presenza di
tale sostanza.
-
Orbene,
proprio perché, come si evince dalla letteratura in materia, le differenze
evidenziate dal confronto tra vari laboratori hanno permesso di indicare come
la fase più critica della procedura analitica sia la preparazione del campione,
risulta dunque di fondamentale rilevanza capire, ai fini di giudizio, cosa significhi
un rilevamento tossicologico, e quali siano le relative tecniche, modalità e
metodologie: fattori, questi, che determinano in modo particolarmente sensibile
ogni e qualsivoglia risultato nell’ambito dei relativi screenings in
materia.
-
Con il
test del capello si possono evidenziare tracce delle seguenti sostanze:
oppiacei (inclusa eroina, morfina e codeina), cocaina (incluso crack),
anfetamine/metanfetamine e metilendiossi-derivati, cannabinoidi.
Questi esami
consistono principalmente nell’analisi di una ciocca di capelli, polverizzata e
sciolta in solventi, attraverso svariati sistemi, tra i quali quello della gascromatografia/spettrometria
di massa (in seguito: GC/MS), oggi come oggi riconosciuto a livello
internazionale quale metodologia preferita da tutti i laboratori di analisi nel
settore, segnatamente per ciò che ne è della determinazione della presenza di cocaina
e suoi derivati nel capello (cfr. Henderson/Harkey/Jones, Analysis of Hair
for cocaine, http://itsa.ucsf.edu/~ddrc/CocHair.html, pag.13) e che è stato pure il metodo utilizzato sia
dal Laboratorio __________ di __________, sia dal Laboratorio Analisi
__________ di __________, e, per esso, dall’Istituto di medicina legale di
__________. Dopo essere stato registrato, minuziosamente decontaminato tramite
una serie di particolari ed accurati lavaggi successivi (a titolo di esempi:
due lavaggi successivi con diclorometano, ognuno della durata di 5 minuti; tre
lavaggi della durata di 5 minuti con acqua distillata, acetone ed etere di
petrolio, rispettivamente, un lavaggio a 37° C per 15 minuti con alcool etilico
o metilico; un lavaggio di 15 minuti con alcool etilico, seguito da tre lavaggi
di 30 minuti con tampone fosfato, 0.01 M, pH 5.5: cfr. Pacifici, Linee
guida per l’analisi delle sostanze d’abuso in matrici biologiche, parte II,
www.sibioc.it/regioni/liguria/pacifici022.pdf), sminuzzato, pesato e reso
omogeneo, il campione viene dunque finalmente analizzato.
-
L’ubicazione
del campione di capello da estrapolare e la relativa tecnica, sono fattori
importanti (recte: determinanti) poiché dalle esperienze di laboratorio si sono
riscontrate differenze considerevoli, per ciò che ne è delle concentrazioni di
droga trovate, a seconda del tipo di campione di capello raccolti, più o meno
vicini al cuoio capelluto (cfr. Chatt/Katz, The biological basis for trace
metals in hair. In: Katz, S.A., and Chatt, A. eds. Hair Analysis: Applications
in the Biomedical and Environmental Sciences. New York: VCH, 1988, pag. 14-16).
In altre parole, è stata scientificamente riscontrata una distribuzione non
omogenea della cocaina/metaboliti nelle diverse regioni dello scalpo esaminate,
il che pone problemi nella rappresentatività dei campioni a seconda della zona
di prelievo del relativo capello. Il capello ritenuto maggiormente e
tipicamente idoneo per la campionatura, e, oggi come oggi, effettivamente
utilizzato dai laboratori a livello internazionale, risulta essere prelevato
direttamente dallo scalpo, nella zona denominata ‘posterior vertex’,
ossia la regione nucale e di più immediato contatto con il cuoio capelluto
(cfr. Forensic Science International 107, 2000, 121-128), e ciò poiché
la maggior parte dei capelli in questa area (85%) si trova nella sua fase di
crescita attiva e, per questo motivo, più adatta ad incorporare sostanze
psicotrope (cfr. Henderson/Harkey/Jones, op.cit., pag.2).
-
Per
prassi internazionale riconosciuta (cfr. Forensic Science International 107,
2000, 121-128), il test viene effettuato in laboratorio su un campione di
capelli, la cui lunghezza può variare, ritenendosi comunque generalmente
idonea una lunghezza di 6 centimetri, suddivisa poi in segmenti da 3 cm cadauno
(cfr. Forensic Science International 88, 1997, 17-24, For. Sc. Int. 84,
1997, 237-242) oppure quella di 4-5 centimetri (Forensic Science International,
107, 2000, 121-128), alcuni laboratori ritenendo, anzi, che tagliando il
campione in segmenti ancora più corti (sino a 2 mm!), ne possa risultare una
migliore analisi e risultati più specifici (cfr. Henderson, Harkey, Jones,
op.cit., pag.2), laddove l’analisi dei capelli per segmentazione viene usata in
particolare allo scopo di relazionare il periodo di ingestione della droga con
l’ubicazione della stessa sulla lunghezza complessiva del capello. È infatti perfettamente riconosciuto, anche dai più
autorevoli studi in materia - e lo stesso difensore lo ha del resto ammesso in
sede di arringa - che i capelli umani crescano mediamente in ragione di circa
un centimetro di lunghezza per mese solare (Henderson, Harkey, Jones,
op.cit., pag.2).
-
Anche
la massa di capelli utilizzata per gli esami tossicologici, espressa in
milligrammi, è importante. In primis,
poiché, a seconda del relativo peso, è
scientificamente intuibile l’influsso (anche
determinante) che il fattore di diluizione (il cosiddetto ‘dilution factor’),
o fattore di dispersione, che dir si voglia, può esercitare sui
risultati delle analisi, nel senso che con una maggiore massa di capelli, la
presenza di cocaina negli stessi (se appartenenti ad un soggetto non
cronicamente dipendente) si rileva, appunto, diluita sull’intero campione
utilizzato, tanto da potere anche ottenere un effetto di negativizzazione dei
risultati. In altre parole (e sempre per soggetti non cronici, ma consumatori
saltuari) maggiore fosse il peso della mèche utilizzata, intuitivamente
minore risulterebbe allora essere la concentrazione dell’eventuale sostanza
psicotropa! Per dirla ‘a fette grosse’, se in un bicchiere contenente un
decilitro di acqua si versasse un cicchetto di grappa, la concentrazione di
quest’ultima risulterebbe senz’altro inferiore a quella trovata nel caso in cui
si volesse versare la medesima quantità di grappa in una brocca contenente 10
dl di acqua! In secundis, poiché è
altrettanto dimostrato dal punto di vista delle tecniche di laboratorio, come
una quantità minima di peso di capello non possa affatto escludere che la
sensibilità del metodo utilizzato non venga raggiunta, con la conseguenza di
una (altamente) possibile e probabile negativizzazione dei risultati d’analisi
così ottenuti.
-
La
lunghezza ed il peso del campione sono poi simbioticamente relazionati tra
loro, nel senso che - a titolo di esempio - se si volessero utilizzare mediante
analisi GC/MS, due campioni di capello di pari peso ma di impari lughezza, i
risultati risulterebbero differenti (se non divergenti, e ciò nel caso di una
differenza di lughezza dei campioni particolarmente rimarcata e consistente in
più centimetri) proprio a causa del noto ed empiricamente riconosciuto
precitato fattore di diluizione e dispersione. Da cui, evidentemente e
giocoforza(!), la fondamentale importanza in punto alla massa di capelli da
utilizzare (e le conseguenti e logiche informazioni dettagliate da parte del
Laboratorio in tal senso!), così da evitare una campionatura completamente
incongrua e, dunque, inutilizzabile, poiché inattendibile sotto tutti i punti
di vista, non da ultimo quello forense. In questo contesto, è unanimamente
riconosciuto che le più indicative forchette quo
alla migliore adeguatezza ed idoneità del peso del campione (rispettivamente di
ciascun campione, se segmentati) variano, a seconda dei laboratori, tra
i 50 ed i 100 milligrammi (cfr. Forensic Science International 84,1997,
19), rispettivamente tra 50 e 200 mg (cfr. Forensic Science International 107,2000,
123), o, ancora, fra un minimo di 30 mg ed un massimo di 50 milligrammi (cfr. Forensic
Science International 84,1997, 238).
-
Il risultato finale delle analisi va espresso in nanogrammi di
cocaina e metaboliti per milligrammi di capelli. Accanto al risultato
quantitativo va sempre espressa, per i predetti motivi, la lunghezza in
centimetri del segmento analizzato e la sua distanza dalla base del cuoio
capelluto, come pure la relativa massa, espressa in milligrammi.
-
Concretamente, dall’analisi no. __________del Laboratorio __________
di __________ emerge, quo alla rivelazione di cocaina nei capelli della
prevenuta, sia una positività nel primo segmento (da 0,0 a 3,0 cm) del peso di
44 mg, sia una positività nel secondo segmento (da 3,0 a 6,0 cm) del peso di 46
mg, rispettivamente in ragione di 2,9 ng di cocaina e met./mg di capelli, e di
5,7 ng di cocaina e met./mg di capelli, ritenuto un limite di rivelazione
indicativo di 0,5 ng/mg di capelli. Il campione esaminato (della lunghezza di
complessivi 6,0 cm ca., poi segmentato, e del peso complessivo di 90 mg) è
stato direttamente eseguito presso il predetto istituto e la prevenuta è stata
identificata direttamente in quella sede.
11.Per ciò che riguarda
invece i risultati delle analisi GC/MS del 20 giugno 2003, di cui al documento
assunto dallo scrivente Giudice con ordinanza sulle prove del 19 agosto 2003, e
che ha dato un risultato di negatività in punto alla presenza di sostanze
psicotrope nel capello (ricerca e identificazione di morfina,
6-monoaceltilmorfina (metabolita dell’eroina), codeina metadone, Ecstasy
(MDMA), Eve (MDE) e cocaina), le informazioni ivi contenute circa le modalità
d’esecuzione e, in particolare, la tipologia della matrice sottoposta
all’analisi, constano unicamente della lunghezza della mèche di capelli
utilizzata, pari a 20 cm. Per il rimanente, non viene fornita alcuna altra
indicazione, né in punto alla eventuale segmentazione del campione, né, ed in
particolare, per ciò che ne è del peso dello stesso, né tantomeno circa la
questione a sapere se il campione di capelli fosse stato prelevato (come
richiesto dagli studi più autorevoli in materia e per i motivi di cui sopra)
direttamente nella zona nucale (posterior vertex) oppure altrove (ciò
che è poco chiaro se solo si pon mente al fatto che, su espressa domanda del
Giudice in sede dibattimentale, __________ __________ ha chiaramente descritto
gestualmente, poi ritrattando, come la ciocca prelevatale, lunga circa 20 cm,
le fosse stata tagliata in prossimità delle punte dei suoi capelli,
relativamente lunghi, a distanza, dunque, ben lontana dalla predetta zona nucale!).
12.Persino il
difensore, nel suo scritto 1. luglio 2003, notificando i risultati dell’esame tossicologico,
ha dichiarato laconicamente che l’esame è consistito nella ricerca ed
identificazione di sostanze psicotrope, tra cui la cocaina, su una mèche di
capelli di 20 cm, senza alcuna altra chiarificazione di sorta. Anzi. V’è di
più. Nel documento prodotto agli atti si afferma chiaramente come il rapporto
sia completo (ergo: come non vi sia nessun’altra informazione disponibile). In
calce al predetto documento (e segnatamente su entrambi i fogli che ne
costituiscono la sua totalità e che, si noti bene, risultano ambedue
rappresentare la pagina no. 1 di 1., e ciò a sottomurare ulteriormente la loro esaustività
e compiutezza), si evidenzia poi come la versione del cosiddetto Memo Las,
nonché la richiesta d’analisi, costituiscano parte integrante di tale rapporto
e contengano informazioni sulle modalità di prelievo e di esecuzione delle
analisi. Ma di tutto questo, in realtà, non v’è traccia alcuna!
13.Alla luce di tutte
le predette fondamentali considerazioni tecnico-scientifiche relative al
prelievo, alla misurazione, al peso, alla decontaminazione et cetera
dell’esaminanda matrice, non vi è dunque chi non veda come il referto prodotto
dal difensore non fornisca, in nulla e per nulla, le specifiche e dettagliate
informazioni di cui lo scrivente Giudice necessiterebbe per potere davvero, sia
da un punto di vista meramente giuridico che da quello scientifico, paragonare
entrambi i referti, e per poterne così trarre le debite conseguenze. In
particolare, non esprimendosi punto il referto del 20 giugno 2003 circa
l’avvenuta o meno segmentazione del campione (la quale, come già detto, se
effettuata, deve, per la prassi dei laboratori attualmente in auge, essere
chiaramente comunicata nel relativo referto finale), non appare assolutamente
arbitrario credere che tale esame possa essere stato effettuato sull’intera
lunghezza di 20 cm (senza segmentazione), ciò che, empiricamente, comporterebbe
il richiamo del citato fattore di diluizione. Anche, e soprattutto, la misconoscenza
del peso del campione (altro elemento usualmente da indicare nel referto,
proprio per la sua importanza ai fini dei relativi risultati) non permette al
Giudice di trarre conclusione alcuna. Se è vero dunque che il difensore ha
elegantemente cercato di istillare, per ciò che ne è del convincimento del
Giudice, l’ipotesi del dubbio, è però altrettanto chiaro che questi, data la
predetta inconsistenza del referto del 20 giugno 2003, e richiamato, al
contrario, l’esaustivo, dettagliato e specificato esame del Laboratorio
__________ di __________, non possa nutrire dubbi rilevanti e insopprimibili
circa la effettiva e concreta presenza di cocaina nel primo (in ordine di
tempo e analisi) campione di capelli di __________. Dalla presente fattispecie,
estremamente particolare per il suo genere, non si può certo pretendere una
certezza assoluta ed apodittica, ma l’esame tossicologico prodotto dalla difesa
(scarno, per nulla scevro dalle più svariate e moltepici interpretazioni,
ritualmente incompleto e privo delle più elementari informazioni) può unicamente
generare dubbi astratti e teorici, i quali non costituiscono però substrato sufficiente
per assolvere l’imputata, la perizia del Laboratorio __________ di __________
consentendo, per la sua completezza, una deduzione logica e rigorosa in punto all’accertato
consumo di cocaina da parte di __________.
-
Ritenuta
così, stante quanto precede, la completezza, l’esaustività e, dunque, la
manifesta idoneità del referto tossicologico del 25 aprile 2003 del laboratorio
__________ SA di __________ (analisi no. __________, prelievo del 18.03.2003),
la cui dignità probatoria, proprio per questi motivi, può e deve essere
considerata dallo scrivente Giudice, nell’ ambito dell’ apprezzamento delle
prove, quale unico, vero ed incontrovertibile elemento ai fini di giudizio, non
resta ora che chinarsi, nei considerandi qui appresso, sulle ulteriori
allegazioni della difesa e volte a sottomurare la tesi di quest’ultima circa la
concreta inaffidabilità e irrilevanza della positività riscontrata nel capello
della prevenuta quo al suo uso e consumo di cocaina.
-
Intanto,
quo ai predetti medicamenti ingeriti, a detta della prevenuta, a fare tempo dal
mese di gennaio 2003 (cfr. doc.4), gli stessi non devono in alcun modo entrare
in considerazione ai fini del presente giudizio, poiché, di per sé, il già
citato metodo gascromatogafico GC/MS identifica unicamente gli ioni
caratteristici della molecola propri della cocaina e dei relativi metaboliti
(in particolare la benzoilecgomina), le sostanze contenute nei precitati farmaci
nulla avendo notoriamente a che vedere con tale ione specifico.
-
Inoltre,
vero è che prima della data del prelievo del capello effettuato sull’accusata
(18 marzo 2003), ella già conviveva da qualche tempo con il citato __________,
consumatore di cocaina. Malgrado ciò, il dubbio che il difensore vuole
istillare, proprio per questo motivo, quo alla eventuale possibile
contaminazione esterna da cocaina dei capelli dell’accusata, non può
ragionevolmente essere ritenuto fattore determinante ed atto ad influenzare gli
esami scientifici del Laboratorio __________ di __________, poiché, per
esigenze tecniche e scientifiche, il campione di capello, come già detto sopra,
viene sempre accuratamente lavato e decontaminato ad opera dei ricercatori. Per
il che, stante la decontaminazione da agenti esterni (che, in quanto tale,
presuppone pure scientificamente l’eliminazione di eventuali particelle di
cocaina presenti sul capello e derivanti dall’ambiente circostante), questo
Giudice giunge all’intimo convincimento che l’eventuale possibile presenza di
cocaina nei locali usualmente frequentati dall’accusata e dal di lei convivente
non possa concretamente influenzare i risultati scientifici di una seria ed
approfondita analisi (effettuata oltretutto da un laboratorio estremamente
competente e che da anni tratta in modo molto professionale simili casistiche).
Oltretutto, la quantità di cocaina riscontrata nel campione è tutto fuorché
irrilevante, non potendosi dunque ragionevolmente credere che, dopo accurata
decontaminazione, l’eventuale (denegato) influsso esterno possa incidere in
modo così marcato.
-
Per i
medesimi motivi, neppure può poi entrare in linea di conto l’eventuale uso da
parte dell’accusata di prodotti cosmetici per i capelli (coloranti, tinture,
shampoo, ecc). In primo luogo poiché, come già detto, la nota e preventiva
decontaminazione del campione di capelli effettuata dal Laboratorio, permette
di eliminare gli agenti esterni impuri. In secondo luogo, poiché il metodo
GC/MS permette di identificare perfettamente lo ione specifico della cocaina e
dei suoi metaboliti, che non si riscontrano invece in simili prodotti. Va
inoltre detto in questo contesto che se il capello dovesse essere stato a suo
tempo cosmeticamente sottoposto a trattamenti fisici particolarmente forti,
questi ultimi - ed è pure scientificamente provato - potrebbero sì influenzare
l’esito delle analisi di laboratorio, ma nel senso di una negativizzazione dei
risultati, e non di un incremento della positività, ciò che, evidentemente,
andrebbe ad ulteriore discapito dell’accusata. Abbondanzialmente, e a
conclusione della tematica trattata, deve pure essere rilevato che il colore
naturale dei capelli, determinato a seconda
della quantità di melanina ivi presente, non influisce punto sugli esami tossicologici
quo alla rilevazione di cocaina negli stessi (cfr. http://www.omegalabs.net/abouthairtesting/hairtestingfaq/hairtestingfaq.aspx,
n.23), né, meno che meno, eventuali pigmentazioni artificiali (nel caso di
tinture) poiché notoriamente non contenenti lo ione specifico della cocaina e
dei suoi metaboliti.
-
Pure il
fattore umidità, così come paventato dal difensore, non risulta in nulla e per nulla
influenzare l’esito delle usuali analisi di laboratorio, poiché, come avviene
presso tutti gli Enti specializzati, il campione di capelli viene, come visto,
inizialmente decontaminato attraverso una serie di lavaggi, indi, successivamene,
seccato (cfr. Forensic Science International, 107, 2000,
261-271,) e, solo allora, frantumato e dunque sostanzialmente
atto all’analisi (procedura, questa, notoriamente utilizzata pure dal
Laboratorio __________ in questione). Per il che, stante il precitato procedimento
di essicazione, neppure il ‘fattore umidità’, così come paventato dalla difesa,
può trovare migliore sorte.
-
Alla
luce dei considerandi che precedono, lo scrivente Giudice giunge
pertanto all’intimo
convincimento che la totalità dei predetti fattori esterni allegati dal
difensore, non possa minimamente influenzare l’esito del predetto referto tossicologico
del Laboratorio __________ di __________, scientificamente certo e non inquinabile,
come visto, né per eccesso né per difetto, da alcun tipo di elemento esterno, e
tale da potersi così considerare - è importante ribadirlo! - quale concreta
prova materiale in punto alla colpevolezza della prevenuta, la quale ha
manifestamente consumato della cocaina, l’uso di tale sostanza psicotropa
essendo stato rilevato nel di lei campione biologico.
20.Da ultimo, è altrettanto vero che la
prevenuta, come già visto, non è risultata essere attivamente coinvolta
nell’ambito delle predette inchieste giudiziarie operate su vasta scala dalle
competenti Autorità, e che hanno invece visto coinvolto in particolar modo il
di lei convivente. Questa constatazione dovrà senz’altro essere ritenuta dallo
scrivente Giudice, avuto riguardo alla vita anteriore della prevenuta come pure
alla sua personalità, nell’ambito delle valutazioni quo alla commisurazione
della pena, di cui si dirà nei considerandi qui appresso, ma non può certo
essere ragionevolmente considerata quale indizio atto a scagionarla dal reato
di contravvenzione alla LF sugli stupecacenti, e questo poiché nessuno, neppure
chi scrive, ha mai sostenuto durante il dibattimento, la tesi (arbitraria)
secondo la quale la convivenza della prevenuta con il precitato __________
costituirebbe, di per sé, quel nesso causale diretto con il consumo da parte di
questa di sostanze psicotrope, e, dunque, e contrario, l’altrettanto
arbitraria tesi tale per cui il mancato coinvolgimento della prevenuta nelle
inchieste di cui sopra potrebbe costituire un nesso causale diretto con la sua
più totale purezza ed innocenza in punto al consumo di sostanze psicotrope. Il
fatto poi che __________ abbia reiteratamente insistito a proclamare la propria
innocenza, sobbarcandosi pedissequamente il rischio di tutti i supplementari
oneri finanziari (tasse, spese, onorari) che deriverebbero da tale
atteggiamento processuale, rientra evidentemente nei suoi diritti di accusata,
e non può influenzare punto l’intimo convincimento del Giudice che può
solamente, e se del caso, rimarcare una non comune caparbietà nella personalità
della prevenuta medesima. Ma tant’é.
21.Giusta l’art.19a cfr. 1 LStup,
chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti è
punito con l’arresto o con la multa. Per tutto quanto precede, __________ deve
perciò essere dichiarata colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli
stupefacenti per avere, senza esserne autorizzata (non essendo emerso il
contrario), a __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo ottobre
2002 (periodo determinato dalla lunghezza di 6cm del campione di capello
prelevato alla prevenuta in data 18 marzo 2003, e ritenuta una crescita media
di circa 1cm/mese) / 15 marzo 2003 (giorno del suo primo interrogatorio
fronte alla polizia giudiziaria), consumato personalmente un imprecisato
quantitativo di cocaina e va pedissequamente condannata per tale capo
d’imputazione.
22.Quo all’entità e commisurazione della
pena, la relativa proposta contenuta nel decreto d’accusa qui impugnato, e
consistente in una multa pari a Fr. 300.-, appare, a mente dello scrivente
Giudice, senz’altro equa e giustificata, confacentemente
proporzionata al tipo di infrazione commessa, rettamente commisurata al grado
di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla Legge, e ciò poiché, in primis,
la (accertata) presenza di sostanze psicotrope nel capello della prevenuta è
risultata essere particolarmente importante e sensibile (le quantità di
cocaina, espresse in nanogrammi, ivi riscontrate non potendosi infatti
considerare particolarmente basse e/o irrilevanti, ciò che giocoforza
presuppone un uso di tale sostanza ad opera della prevenuta prolungato nel
tempo e non concentrato in un’unica occasione), escludendo già di per sé così
l’eventualità di potere prescindere da ogni pena, come previsto dall’art. 19a
cfr. 2 LStup, non trattandosi concretamente di ‘caso poco grave’ a'sensi della
nota dottrina e giurisprudenza in materia (possibilità, quest’ultima, che, del
resto, neppure è stata presa in considerazione, nemmeno in via subordinata, dal
difensore stesso), e, d’altro canto, in secundis, poiché la vita anteriore
della prevenuta - che si trova al momento oltretutto disoccupata ed alla
ricerca (intensiva) di un posto di lavoro - ben lascia presagire una sua qual
certa affidabilità, anche per il futuro (una ragazza, infatti, ancora in
giovane età, incensurata, che ha dato buona mostra di sé in sede dibattimentale
e che, soprattutto, non è risultata essere coinvolta attivamente nelle
sciagurate e criminose attività del suo convivente, ciò che deve essere
senz’altro motivo di plauso, stimolo e motivazione per __________, e questo
anche, e a maggior ragione, per lasciarsi dietro sé l’ombra della droga e delle
relative nefaste conseguenze fisiche e psichiche che questa notoriamente
comporta) ritenuto poi in particolare come dall’esame tossicologico del
Laboratorio __________ di __________, segnatamente dalla comparazione dei due
segmenti di capelli colà utilizzati, si possa senz’altro affermare, non senza
una certa soddisfazione da parte di chi scrive, che la prevenuta abbia vieppiù
col tempo diminuito, in modo costante e sensibile, il consumo di sostanze
psicotrope, dal momento che la quantità di tali sostanze presenti nel primo
segmento di capelli della lunghezza di tre centimetri, cioé quello estirpato in
prossimità del cuoio capelluto - e, per quanto detto sopra, indicativo di un
avvenuto consumo o meno nei tre mesi direttamente antecedenti - risulta essere
pressoché dimezzata (2,9 ng), rispetto a quella presente nel secondo segmento
studiato, sempre di tre centimetri, ma di altrettanti distanziato dal cuoio
capelluto - e, perciò, e come sopra, indicativo di un avvenuto consumo in un
periodo tra i tre ed i sei mesi antecedenti il prelievo - che risulta contenere
ben 5,7 (!) ng di cocaina e met./mg di capelli).
Stante la condanna dell’accusata, ed in applicazione del’art. 39 lett.a
LTG, la tassa di giustizia in complessivi Fr. 600.-, come pure le spese, sono a
carico di quest’ultima, le richieste della difesa volte alla corresponsione in
favore di __________ di un importo a titolo di ripetibili ed al risarcimento
dell’importo di Fr. 348,60 a titolo di rimborso per le spese da lei sostenute,
di cui alla fattura 30.06.2003 del Laboratorio Analisi __________ di __________
e relativa al predetto esame tossicologico sul capello, dovendo entrambe
essere pedissequamente respinte.
I dispositivi della presente sentenza sono stati comunicati
verbalmente all’accusata ed al suo difensore in conclusione del dibattimento
tenutosi il 4 marzo 2003, tutte le parti essendo state avvertite del diritto di
presentare, per il tramite dello scrivente Giudice, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione scritta della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). In tale ottica, e con tempestiva comunicazione
9/10 marzo 2004, __________, per il tramite del proprio difensore, ha
depositato la dichiarazione di ricorso per cassazione. Da qui la necessità
delle presenti e predette motivazioni.
per i quali
motivi,
rispondendo
affermativamente ai quesiti 1, 2 e 6, negativamente al
quesito 4, e venendo contestualmente a cadere i quesiti no. 3 e 5;
richiamati gli artt. 19a LS, sulla procedura,
gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
dichiara __________,
di __________ e __________ nata __________, nata a __________ il
__________.1978, cittadina italiana, domiciliata a __________, Via __________,
nubile, impiegata di commercio
colpevole
di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzata, a __________ e in altre località non meglio
precisate, nel periodo ottobre 2002/15 marzo 2003, consumato personalmente un
imprecisato quantitativo di cocaina;
condanna __________,
di __________ e __________ nata __________ , nata a __________ il
__________.1978, cittadina italiana, domiciliata a __________, Via __________
__________, nubile, impiegata di commercio
-
Alla
multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di Fr. 600.- e delle spese giudiziarie di
fr. 400.-.
ed inoltre 3. La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
avverte il ricorrente
che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo
Giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza
scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si
ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
nonché, alla crescita in
giudicato della sentenza, a:
-
Comando
della Polizia Cantonale, __________,
-
Polizia
Cantonale, Polizia Giudiziaria, __________.
-
Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,
-
Sezione
dei Permessi e dell’Immigrazione, Ufficio giuridico, __________
Ministero Pubblico della Confederazione, __________.
Il Giudice: Il
Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta spese a carico di _________ _________,
fr. 300.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 1300.00 Totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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