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10.2003.38 ΓÇó Recognition and enforcement of divorce property clause in Ticino
10.2003.38Altro tribunale5 dic 2003Granted
The Ticino Court of Appeal decided a joint application to recognize and enforce in Ticino only the divorce-settlement clause by which one spouse transferred his 55/100 co-ownership share in a parcel to the other spouse, who assumed the mortgage. The court held that the requirements of Art. 510 CPC were met because the divorce judgment from Winterthur was final and the parties had been duly cited. It therefore declared the relevant clause enforceable in Ticino. As no party was a loser in the procedural sense, the CHF 250 costs were charged jointly and severally to the applicants.
Art. 510 CPC; recognition and declaration of enforceability in Ticino of a Swiss civil judgment: civil judgments of federal Swiss courts are recognized and declared enforceable when they are final and the parties were duly cited, represented, or defaulted. Only the executable part of a divorce judgment is relevant for delibation; ancillary clauses lacking territorial relevance or relating merely to the divorce pronouncement itself are not separately subject to enforcement. Where the application is joint and there is no losing party within the meaning of Art. 148 CPC, procedural costs may be imposed jointly and severally on the applicants.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.38
Data decisione, Autorità: 05.12.2003, ICCA
Incarto n. 10.2003.38
Lugano 5 dicembre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 3 dicembre 2003 presentata da
e
(patrocinati dall'avv. __________)
riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 12 agosto 2003 dal giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Winterthur (Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 12 agosto 2003 il giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Winterthur (Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a Winterthur il __________ 1983 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti (dispositivo n. 4);
che nella clausola n. 4 lett. a/ee di tale convenzione __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (55/100) della particella n. __________ RFD di __________, la moglie impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile;
che con istanza del 3 dicembre 2003 le parti postulano ora la delibazione nel Cantone Ticino del dispositivo inerente al trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex marito nel registro fondiario;
che la richiesta di delibazione congiunta dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che la clausola n. 4 lett. a/ee della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere alla moglie la sua quota di comproprietà sul noto fondo a __________ e la moglie dichiara, da parte sua, di assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che le altre clausole della convenzione omologata dal giudice con il dispositivo n. 4 della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 12 settembre 2003 dal Tribunale sul primo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposta al Tribunale per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che, non essendovi alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 4 lett. a/ee della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 4 della sentenza emanata fra le parti il 12 agosto 2003 dal giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Winterthur (Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli istanti in solido.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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