Damage conviction modified after opposition to penalty order

10.2003.379Altro tribunale24 ott 2003Modified

Sintesi

The Bellinzona Pretura penale decided the accused's opposition to a penalty order for damage to a company vehicle. It rejected the broader charged version and self-defence, but found the subsidiary allegation proven: intentional damage to the front hood area of the car with a vacuum cleaner tube. The court imposed a CHF 400 fine payable within three months, referred the civil party's claim to the civil court, and ordered the accused to pay CHF 200 in court fees and CHF 200 in judicial costs. The judgment also stated that the conviction would be entered in the criminal record and erased within one year if the fine is paid and good conduct is maintained.

Regest

Art. 144 cpv. 1 CP; opposition to a decree d’accusa in damage case; assessment of proof and self-defence. Where the evidence does not support the full factual and quantified allegation, but does establish a lesser included form of intentional damage, the court may convict on the narrower description. The plea of self-defence fails if the factual prerequisites are not shown. Civil claims may be referred to the civil forum when their adjudication is not suitable in the criminal proceedings. Costs follow the conviction. Consid. on the proved factual basis and on the lack of justification ground are decisive.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.379

Data decisione, Autorità: 24.10.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2003.379/ROC/MAM DA 1475/2003

Bellinzona 24 ottobre 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

__________, di __________ e __________ nata , nato a __________ () il __________.1972, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, magazziniere difeso da: Avv. __________ __________, __________;

prevenuto colpevole di danneggiamento

per avere,

il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,

intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando un'ammaccatura sopra il parafango anteriore destro ed una crepa nel faro anteriore destro, per un danno complessivo di fr. 1'804.--;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d'accusa no. / del __________ 2003 del Procuratore Pubblico, Rosa Item che propone la condanna del prevenuto

  1. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Al versamento alla parte civile __________ SA, __________, dell'importo di fr. 1'804.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 maggio 2003 dall'accusato;

indetto il pedissequo dibattimento 24 ottobre 2003, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

ritenuto che il Giudice, prima della discussione ed in applicazione dell’art. 250 cpv. 1

CPP e constatati dal dibattimento nuovi fatti, ha prospettato alle parti una

nuova ulteriore imputazione, segnatamente quella di danneggiamento per

avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________, intenzionalmente

danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________

__________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando non

meglio quantificati danni esterni sul cofano anteriore della stessa in prossimità

del cruscotto;

sentito il difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione del prevenuto in

applicazione del principio in dubio pro reo. In via subordinata postula il

proscioglimento del prevenuto in applicazione dell’art. 33 CPS (legittima

difesa). In ogni caso chiede il rinvio delle pretese di parte civile al competente

foro non essendo accertato il nesso causale diretto tra l’atto del prevenuto ed il

danneggiamento in quanto tale e non essendo comunque accertabile l’entità

del (denegato) danneggiamento.

sentito da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. È __________ __________ colpevole di

danneggiamento per avere

1.1. il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,

intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando un'ammaccatura sopra il parafango anteriore destro ed una crepa nel faro anteriore destro per un danno complessivo di fr. 1'804.--;

o, subordinatamente,

1.2. per avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,

intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando non meglio quantificati danni esterni sul cofano anteriore della stessa in prossimità del cruscotto;

2 . Ha agito per legittima difesa ex art. 33 cpv. 1 CPS?

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1. e negativa al quesito no. 2, se

deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 3., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).

  1. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

  1. Se la pretesa di parte civile deve essere rinviata al competente foro civile.

  2. In caso di risposta negativa al quesito no. 7., se deve essere integralmente

ammessa la pretesa di parte civile.

  1. Oppure in misura minore.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 144 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti 1.2, 3, 5, 6, 7 e negativamente ai quesiti 1.1, 2

venendo contestualmente a cadere i quesiti no. 4, 8, 9;

dichiara __________ __________, __________.1972, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe,

colpevole di

danneggiamento

per avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,

intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando dei danni esterni sul cofano anteriore in prossimità del cruscotto;

di conseguenza

condanna __________, di __________ e __________ nata , nato a __________ () il

__________.1972, cittadino, italiano, domiciliato a __________ Via __________ __________,

celibe, fattorino;

  1. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Le pretese di parte civile sono rinviate al competente foro civile.

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (aumentata a Fr. 800.- in caso di richiesta di motivazione scritta) e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Intimazione a:

  • __________, Via __________ __________, __________,
  • Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________ __________, __________,
  • __________ __________ __________ (già __________ SA), c/o avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________
  • Avv. __________, __________ __________, __________,
  • Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,
  • Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
  • Sezione esecuzione pene e misure, __________,
  • Comando della Polizia cantonale, __________,
  • Sezione cantonale degli Stranieri, Ufficio giuridico, __________

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario assessore:

Distinta spese a carico di __________,

fr. 400.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 0.00 testi

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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