Conviction for violating an expulsion ban

10.2003.369Altro tribunale27 apr 2004Other

Sintesi

The Bellinzona Penal Court convicted the accused of violating an expulsion ban after finding that he entered Switzerland on 23 April 2003 despite a still-valid expulsion order and remained in Ticino until control. The court imposed 10 days of detention, suspended conditionally for two years, and ordered CHF 150 in court costs. It also ordered the conviction entered in the criminal record. The court declined to revoke the earlier conditional sentence of 15 days’ detention imposed by the Public Prosecutor on 25 February 2002, but extended the related probation period by one year.

Regest

Art. 291 CP; conditional suspension and probation extension under Art. 41 CP: a person who enters or remains in Switzerland notwithstanding a valid expulsion order commits violation of the ban. Where the offense is established, the court may impose a custodial sentence and, in relation to an earlier suspended sentence, refrain from revocation yet extend the probation period if warranted by the circumstances (consid. implicit). Court costs may be charged to the convicted person under the applicable cantonal fee rules.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.369

Data decisione, Autorità: 27.04.2004, PRPEN

Incarto n. 10.2003.369/fc DA 1476/2003

Bellinzona 27 aprile 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

__________ __________ (__________), __________ __________, (difeso da: lic. jur. __________, __________)

prevenuto colpevole di violazione del bando

per essere entrato in Svizzera a __________, il 23.04.2003, nonostante l'espulsione contro di lui pronunciata dal Ministero Pubblico il 25.02.2002, valida sino al 12.03.2005, soggiornando poi nel nostro Cantone fino al 28.04.2003, al momento del controllo;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 291 CP;

perseguito con decreto d’accusa no. DA / di data __________ 2003 del che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Si rinuncia a chiedere tassa di giustizia e spese, a causa della situazione di indigenza dell'accusato.

  3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di giorni 15 (quindici) di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 25.02.2002, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 aprile 2003 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 aprile 2004, al quale è presente unicamente il difensore poiché l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17/18 marzo 2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

data la parola al difensore, il quale chiede una riduzione della pena, contestando il prolungamento del periodo di prova della sospensione della precedente pena;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 63, 64, 65, 291 CP, richiamato l'art. 41 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

  1. Se __________ __________ __________ __________ è autore colpevole di violazione del bando per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  2. Sulla pena e sulle spese.

  3. Se deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di giorni 15 (quindici) di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 25.02.2002.

dichiara __________ __________ __________ __________,

autore colpevole di violazione del bando per i fatti compiuti a __________ il 23 aprile 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

condanna

  1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

non revoca la sospensione condizionale della pena di giorni 15 (quindici) di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 25.02.2002, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

il condannato è stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, __________

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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