Recognition and enforcement of divorce property transfer clause

10.2003.34Altro tribunale17 nov 2003Granted

Sintesi

The Ticino Court of Appeal granted a joint application for delibation of a Sursee divorce judgment. It held that the property-transfer clause in the divorce settlement could be recognized and declared enforceable in Ticino because the Swiss judgment was final and the parties had been properly before the federal court. The court further ordered the procedural costs, totalling CHF 250, to be borne jointly by the applicants, with no party compensation awarded.

Regest

Art. 510 CPC; recognition and declaration of enforceability of a Swiss civil judgment in Ticino; a federal civil judgment is to be recognized and declared enforceable when it has entered into legal force and when the parties were duly summoned, represented or defaulted. For delibation of a divorce judgment, only the provisions capable of execution in the canton are relevant. Where there is no losing party, procedural costs are allocated according to the cantonal tariff and may be charged jointly to the applicants (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.34

Data decisione, Autorità: 17.11.2003, ICCA

Incarto n. 10.2003.34

17 novembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 7 novembre 2003 presentata da


e __________) (patrocinati dall' __________)

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 18 febbraio 2003 dal presidente del Tribunale di Sursee (Präsident I des Amtsgerichts Sursee);

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 18 febbraio 2003 il presidente I del Tribunale di Sursee ha sciolto per divorzio il matrimonio con­tratto a


il __________ 1967 da __________ () e __________ ();

che con il dispositivo n. 2 della citata sentenza il presidente del Tribunale ha omologato una conven­zio­ne sugli effetti del divorzio stipulata dalle parti il 13 agosto 2003;

che nella clausola n. 2.3 lett. b di tale convenzione __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, le sue particelle n. __________ e __________ RFD di __________, come pure la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________;

che con istanza del 7 novembre 2003 le parti postulano ora la delibazione nel Cantone Ticino del dispositivo inerente al trasferimento delle citate proprietà;

che la richiesta di delibazione congiunta dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta al­l'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tri­bunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

che la clausola 2.3 b) della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, la proprietà delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, come pure la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________, è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Cantone Ticino, come gli istanti riconoscono;

che le altre clausole della convenzione omologata dal presidente dell'Amtsgericht Sursee con il dispositivo n. 2 della sentenza riguar­dano, in effetti, altri accordi d'ordine pa­trimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il

12 marzo 2003, come risulta dall'attestazione apposta dall'Obergericht del Canton Lucerna sul retro dell'ultima pagina dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;

che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al giudice confederato, tanto da chiedere con­giuntamente la delibazione del noto dispositivo nel Cantone Ticino;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 2.3 lett. b della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 18 febbraio 2003 dal presidente dell'Amtsgericht Sursee (Präsident I des dell'Amtsgerichts Sursee) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione all' __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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