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Numero d'incarto:
10.2003.317
Data decisione, Autorità:
07.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.317
DA
1235/2003
Bellinzona,
7
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, __________.1970, di __________ e __________ n.
, nato a __________ (), cittadino turco, domiciliato a
, celibe, meccanico d’auto attualmente disoccupato,
difeso da: Avv. __________ -, __________,
prevenuto
colpevole di
- infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cfr.
1 LCS,
per avere,
a
__________,
in data 2
marzo 2003,
circolando
in stato di ebrietà al volante della vettura __________ targata __________
__________, perso la padronanza del veicolo collidendo contro un paletto
spartitraffico;
- circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS,
per avere,
a
__________,
in
data 2 marzo 2003,
circolato al volante della vettura __________
targata __________ in stato di ebrietà grave così come si evince dalle
conclusioni del questionario allestito in data 02.03.2003 dal Dr. __________.
__________;
- opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS,
per essersi,
intenzionalmente opposto, a __________ in data 2 marzo 2003, alla prova del
sangue ordinata dalla competente autorità;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa no. DA / di data __________ 2003 del
Procuratore pubblico Nicola Respini,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione.
Alla multa di fr. 1'200.– (milleduecento), con l’avvertenza che la
stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale, concesso alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla
Pretura di __________ il 15.05.2001 (art. 41 cfr. 3 cpv. 1 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle
spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico di __________ il 4.12.2000, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di
prova (art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cfr. 4 CPS.
Vista l'opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2003
dall'accusato;
indetto il
dibattimento 7 novembre 2003 alle ore 9.30, al quale sono comparsi l’accusato e
la sua patrocinatrice, avv. __________ -__________, __________, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 9 ottobre 2003 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato;
data lettura
del decreto d'accusa;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del
Ministero pubblico;
proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
prodotti dalla patrocinatrice
dell’accusato i seguenti documenti:
-
scheda misurazioni con etilometro
(ingrado) dal 16.4.2003 all'8.10.2003,
-
notificazione di pignoramento
di salario del 13 gennaio 2003,
-
attestato di carenza beni
dell' 11.1.2002,
-
attestato carenza beni del
18.10.2001,
-
avviso di pignoramento del
17.12.2002,
-
contratto di locazione del
1.7.2003,
-
tassa rifiuti del Comune di
__________ del 4.7.2003,
-
fatture __________ del
16.7.2003 e del 24.4.2003,
-
fattura __________ del 6
ottobre 2003,
-
polizza di assicurazione
__________ del 3.1.2003,
-
proposta di assicurazione
__________ per __________ __________ del 31.7.2003,
-
fotocopia permesso di dimora
di __________,
-
contratto di lavoro con la
__________ SA del 6.10.2003,
-
calcolo per definizione del
salario netto,
-
certificato della
dottoressa __________ sullo stato di gravidanza di __________ __________ del
15.10.2003,
-
contratto di astinenza
__________ /__________ del 10.9.2003,
decisioni della sezione della circolazione del 27.3.2003 e del 30.4.2003;
sentita la
patrocinatrice del prevenuto, la quale preliminarmente dà atto del fatto che
gli accertamenti di cui al procedimento penale non sono contestati. Rileva
tuttavia che a seguito dei fatti oggetto del procedimento il prevenuto si è
immediatamente sottoposto agli accertamenti presso il centro Ingrado che hanno
settimanalmente dato esito negativo. Ben si può affermare pertanto che il
prevenuto ha dato ampia prova di essersi ravveduto. In queste circostanze,
tenuto conto che le prove documentali prodotte agli atti permettono un
pronostico favorevole, la patrocinatrice chiede che la pena privativa della
libertà, non contestata, venga in concreto comminata con il beneficio della
sospensione condizionale della pena, rispettivamente che non venga revocata la
sospensione condizionale concessa alla pena di dieci giorni prolata nei
confronti del prevenuto in data 15 maggio 2001;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio, con il consenso della patrocinatrice dell’accusato, i seguenti
quesiti:
- È __________ __________ autore colpevole di:
1.1
Infrazione alle norme della circolazione, reato previsto dall’art. 90
cfr. 1 LCS?
1.2
Circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS?
1.3
Opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS?
-
In caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale
pena gli deve essere comminata?
-
In caso di condanna, può __________ Incir beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, in caso affermativo, per quale periodo
di prova?
-
Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena
di 10 (dieci) giorni di detenzione inflittagli il 15 maggio 2001 dalla Pretura
di __________?
-
Deve essere prolungato il periodo di prova della sospensione
condizionale della pena di 90 (novanta) giorni di detenzione inflittagli il 4
dicembre 2000 dal Ministero Pubblico di __________, e, in caso affermativo, di
quanti anni?
-
Se l’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario
giudiziale e, se sì, quando ed a quali condizione avverrà la cancellazione?
-
Il giudizio sulle spese processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna delle parti ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 31 cpv. 2, 90 cfr. 1, 91 cpv. 1 e 3 LCStr.; 36, 41, 49, 63, 67, 68 CPS; 9
e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti no. 1.1, 1.2, 1.3, 3, 5, 6 e negativamente al quesito no. 4;
dichiara __________,
autore
colpevole di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cfr. 1 LCS,
circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, opposizione alla prova
del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS per i fatti compiuti a __________ il 2 marzo
2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA
__________/__________del __________ 2003;
condanna __________, __________.1970, di __________
e __________ n. __________, nato a Idil, cittadino turco, domiciliato a
__________, celibe,
-
alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
-
alla multa di fr. 1'200.-
(milleduecento);
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.— (ottocento).
Ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
Assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3
CPS).
Non revoca la sospensione condizionale
della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflittagli il 15 maggio 2001 dalla
Pretura di __________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno.
Prolunga il periodo di prova della
sospensione condizionale della pena di 90 (novanta) giorni di detenzione
inflittagli il 4 dicembre 2000 dal Ministero Pubblico di __________ di 1 (un)
anno.
Ammonisce formalmente
il condannato ai sensi dell'art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
Procuratore pubblico Nicola Respini, Via __________, __________,
Avv. __________ -__________, Via __________ __________,
__________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di __________ __________,
fr. 1200.00 multa
fr. 450.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 0.00 spese
di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 2000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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