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Numero d'incarto:
10.2003.303
Data decisione, Autorità:
23.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.303
DA
1183/2003
Bellinzona,
23
ottobre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, __________.1944, fu __________ e __________ n.
__________, nato a __________, attinente di __________, domiciliato a
__________, via __________ __________, celibe, termotecnico,
prevenuto colpevole di ingiuria, art. 177 CP,
per avere,
a __________ di __________,
il
14.7.2002, durante un diverbio per questioni di circolazione stradale,
mostrandole il pugno chiuso col dito medio ritto ed apostrofandola col termine
di “befana”, offeso l’onore di __________ __________;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa no. DA / di data __________ 2003 del
Procuratore pubblico Moreno Capella,
__________, che propone la condanna del prevenuto:
Alla multa di fr. 100.— (cento), con l’avvertenza che la stessa deve
essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.— (cinquanta) e delle
spese giudiziarie di fr. 50.— (cinquanta).
Decreta di non doversi procedere contro l’accusato per titolo di
danneggiamento e infrazione alle norme della circolazione stradale, per
insufficienza di prove.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro
un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49
cfr. 4, risp. art 106 cpv. 3 CPS).
Vista l'opposizione
al decreto di accusa interposta tempestivamente in data 22 aprile 2003
dall'accusato;
dichiarato aperto il pubblico
dibattimento in data odierna, alle ore 16.15, al quale è presente l’accusato,
__________ __________, __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato
ad intervenire con scritto 17 ottobre 2003, postulando la conferma del decreto
d'accusa, e la parte __________ __________ __________, __________, regolarmente
citata a mezzo della raccomandata 13 ottobre 2003, non è comparsa;
accertate le
generalità dell'accusato,
data lettura
del decreto d'accusa,
acquisiti gli
atti formanti l’incarto del Ministero pubblico;
sentito l'accusato,
il quale ha postulato il proscioglimento totale;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
è __________ __________ autore colpevole d’ingiuria, reato previsto dall’art.
177 CPS?
-
In caso di condanna, quale
pena deve essergli comminata?
-
A chi il carico degli oneri
processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna delle parti ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente
al quesito no. 1;
proscioglie __________
__________, __________.1944,
fu __________ e di __________ n. __________, nato a __________, attinente di
__________o, domiciliato a __________, celibe,
dall’imputazione
di reato di ingiuria, art. 177 CPS.
Le
spese del procedimento rimangono a carico dello Stato.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ via __________
__________, __________,
Procuratore pubblico Moreno Capella,
via __________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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