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Numero d'incarto:
10.2003.3
Data decisione, Autorità:
14.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.3/ROC/MAM
DAC
819/2002
Bellinzona
14
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario Michele Maggi per giudicare
__________ , ..,
di __________ __________, nata __________, nato a __________ il __________
__________ , attinente di __________ / __________
domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, __________
difeso da: Avv. __________
__________, __________,
accusato di circolazione in stato di ebrietà,
art. 91 cpv. 1 LCS, per avere condotto l’autovettura __________ targata TI
__________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.37 – max. 1.51
grammi per mille)
fatti avvenuti a __________
__________ il __________ __________ 2002
e di ripetuta circolazione
malgrado la revoca, art. 95 cpv. 2 LCS, per avere ripetutamente condotto
la vettura __________ suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
sequestrata dalla Polizia cantonale in data ..2002
fatti avvenuti a Chiasso il
..2002 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
perseguito con decreto d’accusa del __________
__________ 2002 no. DAC / del Procuratore Pubblico
Antonio Perugini che propone la condanna, a valere quale pena totalmente
aggiuntiva a quella inflittagli il 5.08.2002:
- Alla
pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per
un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'200.- con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata
entro
tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in
arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di
fr.
300.--.;
- La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso
il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13
novembre 2002;
richiamata la legge concernente l’istituzione
della Pretura penale del 25 marzo 2002 in vigore dal 1. Gennaio 2003;
rilevata l’assenza ingiustificata
dell’accusato, benché regolarmente citato, nei confronti del quale si è quindi
proceduto nelle forme contumaciali, concedendo al difensore la possibilità di
esprimersi conformemente alle disposizioni della CEDU;
posti a giudizio i seguenti quesiti;
- È __________ __________
colpevole
1.1. di circolazione
in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, commesso nelle
circostanze di cui sopra.
1.2.
e di ripetuta circolazione malgrado la revoca, art. 95
cpv. 2 LCS,
commesso nelle circostanze di cui sopra.
2.In casi di risposta affermativa al quesito 1.2. è
l’accusato incorso in un errore di diritto a’sensi dell’art. 20 CPS?
In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1 e/o 1.2., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di
prova.
In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se la condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo
fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
- A chi vanno caricate le tasse e le spese di
giudizio.
richiamati gli art. 91 cpv. 1 e 95 cpv. 2 LCS,
sulla procedura, gli art. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, art. 277 CPC e 39
lett. a LTG ;
dichiara __________ __________
colpevole di
circolazione in stato di
ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, e di
ripetuta circolazione
malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cpv. 2 LCS
per il fatto compiuto a
__________ __________ il ..2002 come pure per i fatti
compiuti a __________ il ..2002 ed in altre imprecisate
località e date precedenti
condanna __________ __________
-
alla pena
di 50 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni;
-
alla
multa di fr. 800.- con l’avvertenza che la stessa dovrà essere pagata entro tre
mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cfr. 3 CPS);
-
La presente
condanna è totalmente aggiuntiva a quella inflittagli in data
__________.2002.
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese in complessivi Fr.
650.-
(aumentati a Fr. 850.- in caso di motivazione scritta).
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per le tasse e spese, la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Il Giudice Il
segretario
Distinta spese
a carico di __________ __________,
fr. 800.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese giudiziarie
fr. 1’450.- totale
Intimazione a:
__________ __________, Via
__________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________ __________ __________ __________, __________,
Avv. __________ __________,
__________ __________ __________, __________,
alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Sezione della circolazione,
Camorino
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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