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Numero d'incarto:
10.2003.293
Data decisione, Autorità:
02.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.293/CEG
DA
1141/2003
Bellinzona
2
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
__________ __________, __________.1973, di __________ e __________ n.
__________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________,
Via __________, celibe, agente di sicurezza
difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di ripetute lesioni semplici,
per avere intenzionalmente
cagionato un danno al corpo di:
colpendolo con un ceffone, facendolo cadere per terra e colpendolo con calci in
più parti del corpo;
- __________, colpendolo con
ginocchiate al volto;
procurando loro le lesioni
descritte nei certificati medici 6 novembre 2001 e 9 ottobre 2002 dell'Ospedale
__________;
fatti avvenuti a __________ il
5 novembre 2001 e il 6 ottobre 2002;
reato previsto dall'art. 123 cifra
1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 no. DA / del Procuratore pubblico Antonio Perugini,
__________, che propone la condanna:
- Alla pena di 6 (sei) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.--.
- Non prolunga il periodo d'iscrizione della multa di fr. 300.-- decretata nei
suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 18 febbraio 2002.;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 aprile 2003 dalla parte civile
__________;
indetto il pubblico dibattimento in data 2
settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, assistito dal
suo difensore, avv. __________, __________, nonché la parte civile __________
__________ __________ __________ __________, __________, con il proprio
patrocinatore, avv. __________, __________, mentre il Procuratore pubblico
Antonio Perugini con lettera 12/17 giugno 2003 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
preso atto che la parte civile ha dichiarato
di limitare l'opposizione al riconoscimento delle proprie pretese;
accertate le generalità dell'imputato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il teste __________ , 1980,
cittadino della Rep. __________ di __________, detentore permesso C, residente
a __________, pittore,
il quale avvertito della sua
facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126
CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;
il patrocinatore della parte
civile __________, il quale postula il riconoscimento delle due fatture
prodotte, degli altri danni sorti (qui non ancora quantificabili) a seguito
delle lesioni e che l'accusato venga condannato a pagare le spese di questa
procedura.
Inoltre chiede che venga
riconosciuta una congrua indennità per spese legali.
il difensore, il quale contesta
tutte le pretese poiché non comprovate e postula, se del caso, il rinvio di
tale pretese al foro civile;
da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
Possono essere accolte le
pretese di parte civile e, se sì, in quale misura, oppure le stesse devono
essere rinviate per giudizio al competente foro civile?
-
Può essere riconosciuta alla
parte civile un'indennità per spese legali e, se sì, in quale misura?
-
A chi devono essere caricate le
tasse e le spese del presente giudizio?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 segg. CO; 9 segg.,
210, 265 segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1 e 2,
condanna __________,
-
al pagamento di fr. 887.80 come
a fatture n. __________del 28.10.02 rispettivamente nr. __________del 28.10.02
dell'Ospedale __________ di __________ a carico di __________ __________;
-
al pagamento di fr. 1'000.--
(mille) a titolo di ripetibili;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di questo giudizio di complessivi fr. 200.--;
rinvia la parte civile per
eventuali ulteriori pretese al competente foro civile;
dà atto che i seguenti
dispositivi, non impugnati, sono esecutivi e il periodo di
prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'emanazione del decreto d'accusa,
"la condanna di
__________:
-
Alla pena di
6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
-
Non prolunga
il periodo d'iscrizione della multa di fr. 300.-- decretata nei suoi confronti
da questo stesso Ministero Pubblico il 18 febbraio 2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 2
CPS);
-
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo
fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.";
avvertite le parti del
diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
che giusta
l'art. 268 CPP contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le
pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono
ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice
di procedura civile.
Contro la
condanna al risarcimento parziale è dato ricorso alla Corte di cassazione e
revisione penale;
dichiara la
sentenza definitiva.
Distinta spese a carico di __________,
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- testi
fr. 640.-- totale
Intimazione
a:
__________ __________, Via __________ __________,
__________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________
__________ __________, __________,
__________ , Via __________, __________,
__________, __________, __________,
Avv. __________, Piazza __________, __________,
Avv. __________, Via __________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ___________.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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