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Numero d'incarto:
10.2003.286
Data decisione, Autorità:
11.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.286/fc
DA
1113/2003
Bellinzona
11
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per giudicare
__________ __________, __________.1955, di
__________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano,
domiciliato a __________ di __________, Via __________. __________, separato,
pensionato
prevenuto colpevole di furto d'uso,
per avere, a __________ il 31
marzo 2003 sottratto il veicolo __________ __________ con targhe __________ di
proprietà di __________ per farne uso, venendo fino a __________;
infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per essere entrato in data 15
marzo 2003, dal valico ferroviario di __________, illegalmente in __________,
siccome provvisto unicamente di una carta d'identità italiana no. __________
non valida come documento di espatrio, soggiornando a __________ fino al 31
marzo 2003;
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti,
per avere, dal 15 marzo 2003 al
1° aprile 2003, a __________, ed in altre località non precisate, senza essere
autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;;
reati previsti dagli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS,
23 cpv. 1 LDDS, 19a LS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA
/ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Luca Maghetti, __________, che propone la condanna
dell'accusato:
-
Alla pena di 15
(quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
-
Alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre)
anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Non si prelevano né tassa
né spese di giustizia.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 15 aprile 2003 dalla parte civile,
limitatamente alle sue pretese;
indetto il dibattimento 11 giugno 2003,
al quale l'accusato è stato autorizzato, con ordinanza 9 maggio 2003, a non
presenziare in applicazione dell'art. 229 CP, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa e la parte
civile, benché regolarmente citata, non è comparsa;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS,
23 cpv. 1 LDDS, 19a LS ; 273 e segg. CPP,
rispondendo ai quesiti
-
Se deve essere accolta la
pretesa di parte civile che chiede il risarcimento di
fr. 650.-.
-
Sulle spese.
rinvia la parte civile al
competente foro per le sue pretese.
carica le spese di questa
procedura di fr. 50.- alla parte civile.
Intimazione a:
__________, Via __________
__________, __________ __________,
Procuratore pubblico Luca Maghetti,
Via __________, __________,
__________, __________ __________, __________,
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Ufficio dei giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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