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Numero d'incarto:
10.2003.276
Data decisione, Autorità:
19.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.276/bep
DA
1212/2003
Bellinzona
19
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________ __________, __________.1972, di
__________ e __________ n. __________, nato a __________ __________,
cittadino iraniano, domiciliato a __________, celibe, autista
difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, a __________,
il 6 aprile 2003, in correità con __________ __________ __________ __________,
intenzionalmente danneggiato le due vetture __________ __________, __________
__________, di proprietà di __________ __________ (rottura dei tergicristalli,
dell’antenna radio nonché del tubo di scarico, danni quantificati in fr.
639.60) e __________ __________, __________, di proprietà di __________
__________ (rottura tergicristalli e specchietti retrovisori nonché ammaccature
sul cofano e sulle portiere, danni non quantificati);
- minaccia,
per avere, a __________,
il 6 aprile 2003, all’interno dell’esercizio pubblico Bar __________,
minacciato di morte vari avventori, tra cui __________ __________, mimando il
gesto dello sgozzamento, incutendo loro spavento e timore;
- vie di fatto,
per avere, a __________,
il 6 aprile 2003, all’interno dell’esercizio pubblico Bar __________, in
correità con __________ __________ __________ __________, sferrato pugni e
colpi a vari avventori, tra cui __________ __________;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1, 144 cpv. 1, 180 CP,
perseguito con
decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del
Procuratore pubblico Luca Maghetti, __________,
che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
-
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Al versamento alla parte
civile __________ __________, in solidarietà con __________, dell'importo di
fr. 639.60, a titolo di risarcimento.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese giudiziarie.
-
Rinvia l'altra parte civile
__________ __________, per le sue pretese, al foro civile competente;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 10 aprile 2003 dall'accusato;
preso atto che con sentenza 10 giugno 2003 del
Giudice della Pretura penale __________ __________ l'accusato è stato
dichiarato colpevole di danneggiamento e vie di fatto e condannato:
-
alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
-
alla
pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
rilevato che con
sentenza 8 ottobre 2003 la Corte di cassazione e revisione penale ha prosciolto
__________ __________ __________ dall'imputazione di vie di fatto e ha rinviato
gli atti a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio sulla ricommisurazione
della pena principale, sull'espulsione, sulla tassa di giustizia e sulle spese;
ritenuto che l'odierno
giudizio si limita quindi agli aspetti citati dalla CCRP;
indetto il
dibattimento 19 novembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo
difensore, mentre il Procuratore pubblico con scritto 28 ottobre 2003 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto di accusa per quel che attiene al reato di danneggiamento;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede la
riduzione della pena principale alla sola multa e si oppone all'espulsione,
ritenuto che eventuali pene devono essere sospese;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Sulla commisurazione della
pena.
-
Deve essere concesso il
beneficio della sospensione condizionale della pena principale e se sì a quali
condizioni.
-
Deve essere inflitta la pena
accessoria dell'espulsione e se sì per quale periodo.
-
Deve essere concesso il
beneficio della sospensione condizionale della pena accessoria e se sì a quali
condizioni.
-
Sulle tasse di giustizia e
sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 180 CP, 55 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39
LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dato atto che con sentenza 10 giugno 2003
__________ è stato dichiarato autore colpevole di danneggiamento per i fatti
descritti al punto 1. del decreto di accusa a suo carico,
condanna __________,
-
alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________ __________, Via __________
__________, __________,
Procuratore pubblico Luca Maghetti, Via __________,
__________,
__________ __________, __________,
__________ , __________ (),
__________ __________, __________,
__________ __________, __________,
Avv. __________, Piazza __________ __________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di __________,
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 interprete
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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