AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.274
Data decisione, Autorità:
09.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.274
DA
887/2003
Bellinzona
9
settembre 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ nata
__________, nato il __________ 1964 a __________, cittadino italiano,
domiciliato a __________, coniugato, ingegnere,
difeso da: avv. __________, __________;
prevenuto colpevole di 1. Lesioni
colpose gravi, per avere, a __________, in data __________ 2000, presso il
cantiere del Consorzio depurazione acque del __________, in qualità di
responsabile della direzione lavori per conto della __________ SA, per
un'imprevidenza colpevole, cagionato in un'occasione lesioni gravi ad un
muratore attivo sul cantiere, non avendo scorto le conseguenze delle sue
omissioni o non avendone tenuto conto, in particolare avendo trascurato per
negligenza le regole riconosciute dell'arte edilizia, segnatamente le norme
sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione, malgrado ne fosse
a conoscenza e meglio per avere omesso di rispettare, rispettivamente di far
rispettare, l'art. 3 dell'ordinanza dell'8 agosto 1967 concernente la
prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione (che prevede l'obbligo di
istallare una protezione per i posti di lavoro situati ad un'altezza superiore
a 2 m. dal suolo), fatto questo che ha portato alla caduta di __________
__________ (1946) da un ponteggio privo di protezione ad un'altezza di 3 metri,
__________ __________ che ha riportato gravi lesioni (trauma cranico grave con
ematoma acuto temporo-parietale destro e varie fratture), come descritto dai
certificati medici del 3 luglio 2000 della Clinica __________ di __________ e
del 10 luglio 2000 dell'Ospedale __________;
- Violazione
colposa delle regole dell'arte edilizia, per avere, a __________, il 10
marzo 2000, nella sua funzione di responsabile della direzione lavori per conto
della __________ SA, trascurato per negligenza le regole dell'arte edilizia e
quindi le norme sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione,
mettendo con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, e meglio come
descritto al punto 1 del presente decreto d'accusa;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dall'art. 125
cpv. 2 CPS e art. 229 cpv. 2 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 68 CPS;
perseguito con decreto
d'accusa del 17 marzo 2003 DA n. / del Procuratore pubblico
Luca Maghetti, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--;
ed inoltre rinvia la parte civile, per le sue
pretese, al foro civile competente;
la
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
per
quanto attiene all'incidente del 24 agosto 2000 in cui è restato vittima >__________ __________ viene
decretato l'abbandono del procedimento per assenza di responsabilità penale da
parte di __________ __________;
vista l'opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26/27 marzo 2003 dal
difensore;
indetto il dibattimento 9 settembre 2003,
al quale hanno partecipato l'imputato, assistito dal proprio difensore, avv. dott
__________ __________, il Procuratore pubblico, avv. __________ __________, e
l'avv. __________ __________, patrocinatore della parte civile __________
__________;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto dell'istanza di accertamento e
risarcimento del danno introdotta al dibattimento dalla parte civile;
sentito il
Procuratore pubblico, il quale tiene anzitutto a sottolineare che ci troviamo
di fronte ad un incidente grave ed evitabile. In effetti l'altezza a cui si trovava
l'impalcatura in questione era nettamente al di sopra del limite minimo,
fissato dall'ordinanza concernente la prevenzione degli incidenti nei lavori di
costruzione, a due metri (__________). Per il signor __________ le conseguenze
fisiche della caduta sono state molto importanti e si protraggono ancora oggi.
Il cantiere del consorzio depurazione acque del __________ si è rivelato essere
un cantiere problematico, nel quale erano attive numerose imprese, forse un po'
indisciplinate. La responsabilità della direzione lavori, e quindi
dell'imputato, è indiscutibile. Lo stesso Tribunale Federale ha sviluppato una
prassi alquanto restrittiva a questo proposito, che qui merita di essere
confermata (cfr. ad esempio DTF 104 IV 96). Nella commisurazione della pena si
è tenuto comunque conto della buona reputazione e della serietà professionale
dell'ing. __________. Chiede pertanto conferma integrale del decreto d'accusa;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale si associa alle osservazioni dell'accusa, sottolineando dal
canto suo l'importanza delle conseguenze fisiche che il suo assistito è
costretto a sopportare quotidianamente a seguito dell'incidente sul cantiere
del 10.3.2000. Si richiama alla propria istanza di accertamento e risarcimento del
danno inoltrata in occasione del presente dibattimento, confermando la
richiesta di risarcimento del danno e del torto morale (fissato in fr.
150'000.--), per un totale di fr. 198'907.60, con riserva di adattamento ex art.
46 cpv. 2 CO;
sentito il difensore, il quale anzitutto
sottolinea come nel presente procedimento si tende, erroneamente, a snaturare
la valutazione giuridica dei fatti degli aspetti soggettivi della colpa, tipici
dell'ambito penale, chiamando in causa l'imputato per colpe di stampo prettamente
"oggettivo". In effetti la direzione lavori è ritenuta responsabile
per aver violato norme inattuabili, non essendo pensabile una sorveglianza
minuto per minuto del cantiere. Il patrocinatore del signor Livio fa notare
come, giusta le norme SIA, è data responsabilità diretta dell'imprenditore per
la sicurezza dei suoi lavoratori, ma non della direzione lavori. In effetti i
signori __________ e __________ sono stati condannati per i fatti qui in
discussione. Per quanto concerne il caso concreto, ricorda come i lavoratori,
il giorno precedente a quello dell'incidente, stavano operando in piena
sicurezza e con i parapetti montati, sulla parte opposta della costruzione.
Proprio questo è quanto ha visto l'imputato in occasione del suo sopralluogo, avvenuto
il mattino del 9 marzo. Nel corso del pomeriggio dello stesso giorno gli operai
hanno poi proceduto a montare il pianale dal quale è caduto il signor
__________, piazzando le squadre e le assi necessarie. Il lavoro è stato
interrotto prima del montaggio delle transenne perché era ormai arrivata sera.
Secondo il normale andamento delle cose, la prima cosa che gli operai avrebbero
dovuto fare il giorno seguente sarebbe stata proprio quella di piazzare queste
protezioni. Per un motivo imprevedibile - sicuramente influenzato da un errore
di valutazione e da leggerezza - il capo cantiere ha però dato ordine di salire
e liberare l'impalcatura, senza che alcuna di queste balaustre fosse sistemata.
In pratica è stata invertita la procedura. Tutto ciò è avvenuto prima delle
08:00, prima cioè dell'orario in cui normalmente giungeva sul cantiere il
responsabile della direzione lavori, __________. Non vi è nessun elemento,
quindi, che poteva permettere all'imputato di prevedere ciò che è successo il
10 marzo 2000. In altre parole, l'ordine impartito dal signor __________
__________, non era ipotizzabile e non avrebbe potuto essere evitato né da
un'ispezione serale, né dalla presenza del responsabile della direzione lavori
al mattino, arrivando questi di norma verso le 08:00.L'avv. __________ ritiene
che non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 3 dell'ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione, considerato che la
passerella in esame non adempie i requisiti di tale norma. Egli è pure dell'opinione
che non sussista nessun nesso causale tra il comportamento del suo assistito e
l'incidente e che, nella denegata ipotesi in cui si volesse ammetterlo, esso
sarebbe interrotto dal comportamento grave e imprevedibile del capo cantiere.
Oltre a ciò ricorda nuovamente che non sono dati i presupposti soggettivi per
la condanna. Il legale è dell'idea che il principio dell'affidamento debba
trovare applicazione anche nella valutazione di fattispecie come questa: chi
agisce su un cantiere deve poter contare su una minima prudenza di chi vi
lavora con lui. Infine egli rileva come il reato dell'art. 229 CPS è assorbito
completamente dall'art. 125 CPS. Chiede pertanto il proscioglimento del signor
__________ da ogni accusa e postula la reiezione delle pretese di parte civile;
sentito in replica il Procuratore
pubblico, il quale precisa che l'art. 229 CPS entra in concorrenza con l'art.
125 CPS, allorquando, oltre alla vittima dell'incidente, è messa in gioco la
sicurezza di altre persone, nel nostro caso del signor __________ __________.
Ribadisce la propria richiesta di condanna, ritenendo le giustificazioni
addotte dalla difesa insufficienti a corroborarne le teorie;
sentito in replica il
patrocinatore della parte civile, il quale sostiene che la direzione lavori
avrebbe dovuto accorgersi dei pericoli;
sentito in replica il
difensore, il quale ribadisce che secondo lui la piattaforma non può essere
ritenuta un passaggio ai sensi dell'ordinanza. Rileva come il DA non parli di
__________ __________, per cui l'art. 229 CPS deve essere considerato assorbito
dall'art. 125 CPS. Rimanda a Corboz, p. 68, n. 4 per quanto concerne la teoria
dell'affidamento;
sentito per ultimo
l'accusato, il quale personalmente non si ritiene responsabile di quanto
accaduto e afferma che non avrebbe oggettivamente potuto fare di più;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E'
il signor __________ __________ autore colpevole di:
1.1. Lesioni
colpose gravi?
1.2. Violazione
colposa delle regole dell'arte edilizia?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere ridotta la pena proposta?
-
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali
condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
Deve
essere accolta in questa sede l'istanza di accertamento e di risarcimento del
danno, e se sì, in che misura?
-
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che il difensore con scritto di
data 12 settembre 2003 ha tempestivamente chiesto la motivazione della
sentenza;
considerato in fatto ed in diritto
-
In data
10.3.2000, presso il __________ n. 4 del cantiere del __________ depurazione
acque di __________ e dintorni, a __________, alle ore 07:50 si è verificato un
incidente del lavoro che ha coinvolto il signor __________ __________,
27.1.1946, muratore alle dipendenze della ditta __________ SA, __________.
-
La dinamica
dell'infortunio ha potuto essere chiarita nei punti essenziali grazie alle
testimonianze delle persone coinvolte. Purtroppo però, colui che avrebbe potuto
fornire più informazioni al proposito, cioè la vittima, non è stato in grado di
ricordare più nulla a causa del trauma cranico subito.
Da quanto
emerso, quella mattina alle ore 07:30, il signor __________ ed il signor
__________ __________, sotto la direzione del capo cantiere (nonché padre di
quest'ultimo) __________ __________, hanno iniziato i preparativi per la
costruzione di un ponteggio necessario alla completazione di un muro.
Poiché, a
causa della presenza al suolo di diverse gabbie di ferro, non era possibile
installare il ponte appoggiandolo direttamente al terreno, si era rivelato
necessario procedere al montaggio di una struttura ancorata alla parte di muro
stesso già eretta. Per questo motivo, il giorno precedente i fatti, gli operai
avevano già applicato, a tre metri d'altezza, delle squadre alla parete, sulle
quali erano state posate delle assi. Questa prima struttura sarebbe poi dovuta
servire quale punto di partenza per l'installazione del ponte vero e proprio.
Sempre il 9
marzo 2000, al termine del lavoro, gli operai avevano lasciato in deposito
sulle assi della passerella in questione, delle ganasce che servono per
collegare l'armatura e che avrebbero dovuto essere utilizzate l'indomani.
- Il mattino
del 10 marzo 2003 è stato così necessario rendere agibile la passerella,
liberandola dalle summenzionate ganasce. Per fare ciò i signori __________
__________ e __________ __________ sono saliti sull'impalcatura per spostare
questi oggetti e appoggiarli nell'armatura denominata "__________".
Nell'effettuare
questa operazione il signor __________ __________ ha perso l'equilibrio ed è
caduto al suolo battendo fortemente il capo, riportando un trauma cranico con
ematoma epidurale acuto, con consecutiva sordità, una frattura del processo
spinale C7, una frattura di due dita del piede e di alcune costole (cfr.
rapporto __________ __________ del 3 luglio 2000). Inoltre la vittima ha pure
subito una paresi completa del nervo cranico VI, e si è trovata in pericolo di
vita.
- Il ponteggio
dal quale è cascato il signor __________ era privo di qualsiasi tipo di
parapetto o protezione analoga, in palese infrazione alle disposizioni di legge
che ne prevedono l'applicazione nei casi in cui l'altezza da terra supera i 2
metri (art. 3 Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nei lavori
di costruzione).
La passerella
in questione era comunque munita dei necessari supporti predisposti per fissare
questo genere di transenne. Sarebbe bastato poco tempo per rendere
sufficientemente sicuro lo stazionamento ed il passaggio su di essa.
Nonostante
ciò gli operai hanno però inspiegabilmente deciso di rinunciare a questa
operazione ritenendo che essa fosse superflua, in quanto avrebbero dovuto
lavorare sul ponteggio solo il tempo necessario per montare l'impalcatura
superiore. Oltre a ciò essi erano dell'idea che la presenza di barriere di
protezione laterali avrebbe potuto intralciare il loro lavoro (cfr. ad es.
verbale di interrogatorio dei testi __________ __________, 14 aprile 2000, e
__________ __________, 10 marzo 2000).
Lo stesso
ing. __________, a più riprese, e l'ing. __________ __________ (cfr. verbale
del 16 maggio 2001), hanno avuto modo di confermare che le giustificazioni
addotte dagli operai per la mancata posa delle protezioni si sono fondate su
presupposti completamente errati. In effetti una balaustra sarebbe stata
assolutamente necessaria e non avrebbe intralciato in nessuna maniera i lavori
in corso.
Non vi era
pertanto alcuna ragione tecnicamente valida per legittimare il mancato rispetto
delle prescrizioni.
- Il cantiere
del consorzio depurazione acque del __________ e dintorni di __________ è stato
appaltato ad alcune imprese unitesi anch'esse in consorzio: la __________
__________ SA, __________, la __________ SA, __________, e la __________ SA,
__________. Gli operai di queste ditte erano attivi anche nella costruzione del
__________ n. 4 ove si è verificato l'infortunio del signor __________.
L'ing.
signor __________ __________ era il responsabile della direzione generale del
cantiere per la parte genio civile, in qualità di rappresentante dei
progettisti, facenti capo alla ditta __________ SA, __________ __________.
Egli aveva
l'incarico di procedere alla supervisione dei lavori, senza però che la sua
presenza costante fosse prevista. Pertanto l'imputato si recava fisicamente
solo una volta alla settimana sul luogo, con il compito principale di dirigere
le riunioni del giovedì alle ore 09:00.
Responsabile
della direzione lavori locale, cioè sul cantiere, era invece il signor
__________ __________, assistente di cantiere. Egli era direttamente
subordinato all'accusato, con il quale era quotidianamente in contatto, sia
telefonicamente che attraverso incontri negli uffici della __________.
L'assistente
di cantiere per l'impresa di costruzioni __________ SA, incaricata dell'edificazione
del muro in questione al __________ n. 4, era il signor __________ __________.
Infine,
gerarchicamente parlando, vi era il signor __________ __________, capo cantiere
della ditta __________ SA, alle cui direttive erano sottoposti gli operai quel
giorno attivi sull'impalcatura.
- Come la
procedura ha permesso di appurare, il signor __________ __________ è stato
informato dell'infortunio avvenuto al signor __________ solo il lunedì 13 marzo
- In effetti già dal giovedì 9 marzo 2000, compreso, egli era assente dal
cantiere in quanto si era preso un paio di giorni di vacanza.
Egli non ha
quindi avuto modo alcuno di notare il mancato rispetto delle regole sulla
prevenzione degli infortuni per quanto concerne il ponte da quale la vittima è caduta,
ritenuto che il suo montaggio ha avuto inizio proprio dopo la sua partenza, nel
corso della giornata di giovedì.
Di transenna
va poi rilevato che il signor __________ __________ giungeva di norma sul posto
di lavoro solo verso le ore 08:00/08:30. Di conseguenza egli non avrebbe avuto
modo di intervenire nei confronti degli operai per ordinare il rispetto delle
norme di sicurezza, anche nel caso in cui fosse stato regolarmente presente,
considerato che l'incidente si è verificato alle ore 07:50.
- L'imputato,
dal canto suo, aveva effettuato la consueta riunione di cantiere del giovedì
mattina anche il giorno 9 marzo 2000, alle ore 09:00. In quell'occasione non
gli era stato segnalato alcun problema relativo alla sicurezza degli operai.
Nulla era balzato all'occhio nemmeno con il giro sul terreno, poiché, come
confermato dallo stesso ing. __________, in quel frangente gli operai stavano
ancora lavorando sulla parte del __________ n. 4 opposta a quella dove si è
verificato il sinistro, su un terrapieno ove non vi era alcun pericolo.
Anche con un
sopralluogo dall'altro lato del muro non sarebbe però stato possibile prendere
coscienza del fatto che il ponte non presentava le necessarie transenne di
protezione, poiché lo stesso non era ancora stato montato.
- Il capo
cantiere __________ __________ è attivo come capo cantiere da oltre 25 anni e
da 4 o 5 anni era alle dipendenze della ditta __________ SA.
Egli godeva
di buona reputazione e della piena fiducia sia del signor __________ che degli
altri suoi collaboratori e superiori.
Si tratta
pertanto di una persona di grande esperienza, che aveva più volte eseguito
lavori analoghi a quello in questione.
-
Il 12 maggio
del 1999 si era già verificato un incidente sul cantiere del Consorzio di
depurazione acque di __________, __________. Nonostante esso fosse stato
cagionato esclusivamente da un'imperizia imputabile all'operaio feritosi, da
quel momento in poi l'ing. __________, a nome della direzione lavori, ha
provveduto a richiamare regolarmente, sia oralmente, durante le riunioni, che
per iscritto (cfr. ad es. lettere raccomandate del 18 maggio 1999, del 5 aprile
2000 e del 25 maggio 2000), i responsabili delle varie imprese sull'importanza
dell'ossequio delle norme concernenti la sicurezza dei lavoratori, impartendo
loro nel contempo precise istruzioni circa i principi base da rispettare.
-
Per i fatti
qui in discussione il Procuratore pubblico ha emesso tre decreti d'accusa. Uno
nei confronti del signor __________ __________, uno in quelli del signor
__________ __________ ed infine uno contro __________ __________. I primi due
decreti sono cresciuti in giudicato in quanto non sono stati impugnati.
-
L'art. 229
cpv. 1 CPS prescrive che chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una
demolizione trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte edilizia
e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con
la detenzione e con la multa. In caso di inosservanza dovuta a negligenza, la
pena è della detenzione o della multa.
Normalmente
questo reato viene assorbito dall'art. 125 CPS (rispettivamente 117 CPS),
allorquando il mancato rispetto delle regole dell'arte edilizia ha portato al
ferimento (o alla morte) di una persona.
Se per contro,
come nel caso in esame, qualcuno è rimasto ferito e, nel contempo, anche
l'incolumità fisica di altre persone è stata messa in pericolo, l'art. 229 CPS
trova applicazione in concorso con l'art. 125 CPS o l'art. 117 CPS (DTF 109 IV
128, cons. 2).
- Elementi
oggettivi della fattispecie dell'art. 229 CPS sono la commissione del reato
nell'ambito della direzione o della costruzione di un'opera, la violazione
delle regole dell'arte edilizia e la messa in pericolo della vita o
dell'integrità fisica delle persone.
Gli ultimi
due presupposti sono adempiti chiaramente. In effetti il fatto di non aver
previsto e montato un'adeguata protezione per le cadute sull'impalcatura in
esame rappresenta apoditticamente una lesione di norme consuetudinarie e legali
precise, oltre che di quelle dettate dal buon senso.
L'ordinanza
federale concernente la prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione
dell'8 agosto 1967 e la nuova Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 1 luglio 2000 (che ha
abolito la precedente, __________, OLCostr), prevedono che i ponteggi al di
sopra dei 2 metri d'altezza siano muniti di parapetti su tutti i lati verso il
vuoto (art. 2 ss. vecchia ordinanza e art. 8, 14 ss. OLCostr).
Trattandosi
di un principio fondamentale relativo a questioni di ordinaria attualità,
questa disposizione è conosciuta a tutti coloro che operano nel ramo edilizio.
Il fatto che
la mancanza di un'adeguata sponda sull'impalcatura in esame abbia messo in
pericolo la salute del signor __________ e di __________ __________ è
confermato dal grave incidente che ha dato avvio alla presente procedura.
- Quanto
rimproverato al signor __________ __________ è direttamente connesso con il suo
ruolo di responsabile della direzione lavori del cantiere di __________.
Come in
tutti gli settori ove vi è una gerarchia ben definita, anche nella gestione dei
cantieri, l'assunzione delle responsabilità assume sfumature diverse a seconda
del ruolo dei singoli protagonisti. In effetti a nessuno di essi è concesso,
soprattutto per quanto attiene alla sicurezza delle persone, scaricarsi
semplicemente perché vi è un dovere di sorveglianza, di istruzione e di
diligenza da parte dei superiori. Ognuno ha un proprio ruolo e degli obblighi
ben definiti. Un incidente è in linea di principio evitabile (a meno di
intervento di cause esterne non prevedibili) solo quando tutti adempiono i loro
compiti con scrupolosità. Non è pertanto scontato che in caso di sinistro si
possa imputare una colpa genericamente a tutte le persone coinvolte. Non
esistendo, in ambito penale, la colpa causale, è sempre necessario valutare
singolarmente l'agire di coloro che sono stati coinvolti, caso per caso,
tenendo sempre ben presenti le peculiarità dei differenti ruoli.
- Nonostante
sia in primo luogo compito degli impresari, dei capi cantiere e degli operai
stessi rispettare tutte le norme di sicurezza, anche la direzione lavori ha il
dovere di vigilare affinché ciò avvenga.
L'art. 104 della
Norma SIA 118 dispone che l'imprenditore è tenuto ad adottare le misure di
sicurezza necessarie a prevenire incidenti e garantire l'incolumità, mentre la
direzione lavori deve sostenerlo in tale compito.
In base a
questi principi, anche un'eventuale concorso di colpa della vittima, del signor
__________ __________ e del signor __________ __________ non permette di
escludere a priori una punibilità dell'ing. __________.
Come
riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. DTF 104 IV 96, cons. 4), sussiste una
sorta di duplice cautela, per cui la direzione lavori non può ciecamente
contare sul fatto che l'impresario abbia già adottato le misure prescritte. Lo
stesso vale, a scendere, per tutta la scala gerarchica del cantiere. Ovviamente
il tutto deve essere ponderato nel rispetto di quel principio di reciproco
affidamento di cui si dirà in seguito.
Rappresenta
una questione di diritto accertare se la direzione lavori potesse, nelle
circostanze concrete, reputare senza incorrere in negligenza, che l'impresario,
rispettivamente il capocantiere e l'operaio stesso, avessero già adottato i
provvedimenti necessari.
- Nella
fattispecie l'imputato era presente sul cantiere il giorno prima
dell'incidente. In occasione del sopralluogo sarebbe stato in ogni caso
impossibile per lui prendere atto del mancato rispetto delle norme di sicurezza
da parte degli operai incaricati della costruzione dell'impalcatura. Come
accennato in precedenza infatti, il ponteggio in questione è stato montato solo
nel pomeriggio del giovedì, mentre l'ing. _________ era sul posto in mattinata.
Oltre a ciò
non va dimenticato che l'argomento sicurezza è stato costantemente oggetto di
discussioni, scritti e riunioni dell'ing. __________ con i vari addetti al
cantiere, in occasione dei quali egli ha sempre reso tutti attenti
sull'importanza della prevenzione degli incidenti e fornito le necessarie
indicazioni sugli aspetti cui dedicare particolare attenzione.
- All'imputato
potrebbe essere rimproverato il fatto di non avere sostituito in maniera
opportuna il signor __________ __________, assente quei giorni per vacanze.
L'osservazione
non regge in quanto anche se egli fosse stato presente sul __________ n. 4 in
maniera analoga a quella del suo rappresentante sul terreno, l'incidente non
avrebbe potuto essere evitato. In effetti il dibattimento ha permesso di
accertare che l'assistente dell'imputato arrivava sul posto di lavoro solo
attorno alle ore 08:00/08:30. Poiché l'incidente si è verificato alle 07:50,
non sarebbe stato quindi materialmente possibile intervenire sugli operai per
imporre loro il montaggio della transenna.
- Oltre a ciò
non è pensabile pretendere dalla direzione lavori una sorveglianza minuto per
minuto dell'operato dei suoi subordinati.
Anche in un
cantiere vi è una delega di compiti, per cui, quando i controlli ed i lavori
vengono affidati a persone competenti e di provata esperienza, come lo erano i
signori __________ __________ e __________ __________, deve essere riconosciuta
alla direzione lavori la possibilità di fidarsi delle loro conoscenze e della
loro diligenza.
In questo
senso può trovare applicazione, con le dovute cautele, il principio
dell'affidamento, in maniera analoga a quanto avviene per l'applicazione della
legge sulla circolazione stradale, art. 26 cpv. 1 LCS: ogni persona attiva su
un cantiere deve poter contare sul fatto che coloro che vi lavorano con lui si
comportino in maniera appropriata, nel rispetto dei loro compiti specifici,
delle istruzioni loro impartite dai diretti superiori e delle loro conoscenze
(cfr. per l'estensione dell'applicazione del concetto in altri ambiti ad es.
l'omicidio colposo: Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, art.
117, n. 14; Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Strafgesetzbuch II, Basler Kommentar,
art. 117 n. 3).
Ciò vale
soprattutto per quanto concerne il rispetto delle regole di sicurezza
fondamentali ed universalmente conosciute, come quella dell'obbligo di
prevedere adeguate protezioni per postazioni di lavoro o di transito al di
sopra dei due metri di altezza.
- All'imputato
non può essere nemmeno contestato il fatto di avere tollerato una situazione di
pericolo. Quanto successo non era in alcun modo prevedibile.
Gli operai
hanno terminato i lavori del giovedì posando le assi del ponteggio e
sistemandovi sopra delle ganasce. Il normale andamento delle cose, come
riconosciuto dalle persone coinvolte, prevedeva che all'indomani la prima cosa
da fare prima di iniziare a svolgere qualsiasi attività sull'impalcatura,
avrebbe dovuto essere quella di piazzare le transenne. Tra l'altro, essendo già
montati i necessari supporti, si sarebbe trattato di un'operazione semplice e
di breve durata.
Nessuno,
nemmeno esercitando la massima diligenza, avrebbe potuto ipotizzare che il
signor __________ __________ - uomo di grande esperienza - avrebbe dato ordine
di spostare le ganasce ai suoi due operai (di cui uno era suo figlio) senza
prima pensare ad assicurare il posto di lavoro.
Quella
mattina gli operai hanno dunque agito invertendo la normale procedura, in
maniera del tutto inaspettata.
L'errore non
avrebbe potuto essere prevenuto né con un'ispezione serale, né con la presenza
di un responsabile della direzione lavori, considerato che il signor __________
__________, come visto, arrivava solo alle ore 08:00.
Questo modo
di agire dei dipendenti dell'impresa ha provocato un'interruzione del nesso di
causalità tra l'operato dell'accusato e l'incidente.
- In base alle
argomentazioni qui addotte, non è pertanto imputabile all'ing. __________
alcuna omissione nell'adempimento dei propri doveri, né tantomeno alcuna
negligenza in relazione all'incidente di cui è rimasto vittima il signor
__________ il 10 marzo 2000.
L'inosservanza
delle norme di sicurezza da parte degli operai, del capo cantiere e
dell'assistente di cantiere, non può essere nella fattispecie connessa con una
mancanza da parte dell'imputato nei suoi compiti di sorveglianza, d'istruzione
o di scelta del personale.
Il signor
__________ __________ deve pertanto essere prosciolto da ogni capo d'accusa,
con carico di tasse e spese allo Stato.
Di
conseguenza le pretese della parte civile sono respinte. Ad essa rimane
comunque sempre aperta la possibilità di adire le competenti autorità civili.
Per questi motivi,
visti gli art. 41, 125 cpv. 2 e 229
cpv. 2 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________ __________,
di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1964 a
__________, cittadino italiano, domiciliato a __________, coniugato, ingegnere,
dall'accusa
di:
-
Lesioni
colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CPS,
-
Violazione
delle regole dell'arte edilizia per negligenza, art. 229 cpv. 2 CPS,
per i fatti
compiuti a __________ il 10 marzo 2000 nelle circostanze descritte nel decreto
di accusa DA n. __________/__________del __________ 2003;
respinge l'istanza di accertamento e
di risarcimento del danno introdotta dalla parte civile, rinviandola al
competente foro civile;
carica le tasse e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, c/o
Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________,
Procuratore pubblico __________
__________, Via __________ ______________________________,
__________ __________, Via
____________________ , __________,
Avv. __________ __________, Via
__________ __________, __________,
Avv. __________, Via
__________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
__________,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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