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Numero d'incarto:
10.2003.266
Data decisione, Autorità:
26.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.266/rol
DA
1014/2003
Bellinzona
26
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria, per giudicare
__________ __________, __________.1982, di __________ e __________, nato
a __________ __________, cittadino della Mongolia, domiciliato a __________,
Via __________, celibe, autista
difeso da: Lic.iur. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di furto,
per avere a scopo di indebito
profitto, presso il centro __________ di __________ il 28.02.2003, sottratto al
fine di appropriarsene, diversi prodotti cosmetici ed altro per un valore
complessivo di fr. 717.55;
reato
previsto dall'art. 139 cifra 1 CP
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del
Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 12 (dodici) giorni di detenzione (da espiare).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr.
200.--
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 1 aprile 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 26 giugno 2003,
al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore e
l'interprete signora __________ __________, mentre il Procuratore pubblico, con
lettera 13.05.2003, e la parte civile __________, con lettera del 15.05.2003 hanno
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva che
il valore del furto non corrisponde al prezzo di vendita ma al costo per il
negoziante e che di conseguenza la merce sottratta dall'accusato ha un valore
inferiore a fr. 300.-- per cui il reato commesso è un furto di poca entità, da
punire con il solo arresto o la multa. Inoltre osserva che per determinare se
un furto è di poca entità non è determinante il risultato ottenuto, bensì
l'intenzione dell'autore. Ritiene che le pene siano sproporzionate e che
trattandosi di una pena di lieve entità non sia giustificata la revoca della
sospensione delle pene precedenti.
Chiede una riduzione della pena
da limitare al numero di giorni già scontati come carcere preventivo. Ritiene
la pena dell'espulsione eccessiva e semmai da sospendere. Chiede infine una
riduzione della tassa di giustizia e delle spese;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se
__________ __________ è autore colpevole di furto, subordinatamente, furto di
poca entità, per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulle
pene proposte e sulle spese.
-
Se deve essere revocata la
sospensione condizionale della pena di 5 giorni di arresto decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico di __________ il 26 giugno 2002.
-
Se deve essere revocata la
sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflitta il 10
febbraio 2003 dal Juge d'instruction de __________.
-
Se deve essere decretata la
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero e se sì per quale
periodo.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 55, 63, 139 cifra 1, 172ter ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________ __________,
autore colpevole di furto, per
i fatti compiuti a __________ il 28 febbraio 2003 nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________,
-
alla pena di 12 giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 900.-.
condanna __________ __________ alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre)
anni.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revoca la sospensione condizionale
della pena di 5 giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico di __________ il 26 giugno 2002.
revoca la sospensione condizionale
della pena di 30 giorni di detenzione inflitta il 10 febbraio 2003 dal Juge d'instruction
de __________.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, Via __________ __________,
__________,
Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Via __________,
__________,
__________, __________,
Lic.iur. __________, Viale __________ __________,
__________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di __________,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 750.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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