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Numero d'incarto:
10.2003.258
Data decisione, Autorità:
10.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.258
DA
918/2003
Bellinzona
16
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
segretario Giovanni Pozzi per giudicare
__________difeso da:
Avv. ___________
prevenuto colpevole di ripetuta diffamazione,
per
avere, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto __________ di
condotta disonorevole e altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione;
in particolare, per avere, mediante scritti 14 maggio 2002 e 5 giugno 2002
indirizzati alla Pretura di Lugano (l'ultimo scritto trasmesso per conoscenza
pure ad altre Autorità), affermato che __________:
-
ha
un "inaudita e inqualificabile predisposizione per la menzogna";
-
è
debitore di "mezzo milione (in cifre franchi 500'000.--)" nei
confronti del sindaco del Comune di __________;
-
ha
istigato __________ al reato di falsa testimonianza nell'ambito di precedente
procedimento penale pendente fra le parti ("ugual sorte avrebbe dovuto
essere riservata al suo istigatore");
affermazioni
proferite prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza e in tutti i
casi mancando di portare sia la prova della verità delle accuse a lui rivolte,
sia di aver avuto seri motivi per considerarle vere in buona fede, senza che
ciò fosse giustificato, per quanto attiene ai toni e ai termini utilizzati, da
un motivo sufficiente, omettendo inoltre di verificare la fondatezza delle
informazioni da lui avute da terzi e quindi di avere avuto seri motivi di
considerarle vere in buona fede;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;;
reato previsto dall'art. 173 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 17 marzo
2003 n. DA 918/2003 del Procuratore pubblico __________, che propone la
condanna:
-
Alla multa di fr. 500.--.
-
Si rinvia la parte civile
al competente foro per eventuali pretese, a titolo di risarcimento.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 2 aprile 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento il 16 giugno
2003, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 12/13
maggio 2003, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli arti. 68, 173 CP; 273 e
segg. CPP,
rispondendo ai quesiti
-
Se __________ è autore
colpevole di ripetuta diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa
17 marzo 2003 a suo carico.
-
Sulle pene proposte e sulle
spese.
-
Sulle pretese della parte
civile __________.
dichiara __________,
autore colpevole di ripetuta
diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA 918/2003 del 17 marzo 2003;
condanna __________,
-
alla multa di fr. 300.-, a
valere come pena aggiuntiva a quelle di cui ai DAP 2337/1999, 1660/2000 e
1957/2001;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
rinvia la parte civile al
competente foro per sue eventuali pretese.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
le parti sono state avvertire del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP); ritenuto che il condannato può solo ricorrere contro la
dichiarazione di contumacia.
Intimazione a:
__________,
Procuratore pubblico __________,
__________,
Avv. __________,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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