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Numero d'incarto:
10.2003.242
Data decisione, Autorità:
22.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.242/POM
DA
849/2003
Bellinzona
22
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
__________ , ____________________.1984, di __________ e
__________ n. , nato a __________ /, attinente di
__________ /, domiciliato a __________, celibe, diplomato meccanico
costruttore;
prevenuto
colpevole di ricettazione;
per
avere richiesto a __________ __________ e quindi ricevuto, un cavo __________
__________ __________ del valore di fr. 59.--, che sapeva o doveva presumere
fosse provento da un reato contro il patrimonio, in specie da un furto commesso
da quest’ultimo in data 5 dicembre 2002 presso il centro commerciale __________
__________ SA di __________;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall' art. 160 cifra 1 cpv. 1 CPS combinato con
l’art. 172 ter cpv. 1 CPS;
perseguito con
decreto d’accusa no. DA / di data __________ 2003 del
Procuratore pubblico Arturo Garzoni,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
Alla multa di fr. 200.— (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art 49 cfr. 3 CPS).
Al versamento dell’importo di frs. 59.- alla parte civile __________ SA,
rappresentata da __________ __________, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv.
1 litt. b CPP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.- (cento).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 49 cfr. 4 CPS, rispettivamente dall’art.
41 cfr. 4 CPS.
Si rinvia la parte civile __________ SA, rappresentata da __________
__________, al competente foro civile per ulteriori richieste di risarcimento
(art. 267 CPP).
Il procedimento penale contro __________ __________ viene disgiunto e
nei suoi confronti si procede separatamente.
vista l'opposizione
al decreto di accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2003
dall'accusato;
indetto il
dibattimento in data odierna, aperto alle ore 15.00, al quale
sono presenti:
l’accusato, __________,
la parte civile, __________ SA
__________ __________, __________
rappr. dal signor __________
__________, __________
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato e del rappresentante della parte civile;
sentito per
ultimo l'accusato, il quale conferma l’opposizione a suo tempo sollevata al
decreto di accusa in narrativa, protestando la sua completa estraneità ai fatti
contestatigli e postulando in conclusione di essere prosciolto integralmente da
qualsiasi imputazione di reato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.è __________ autore
colpevole del reato di ricettazione?
2.In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli
deve essere comminata?
3.è __________ da
condannare al versamento di un importo di fr. 59.— alla parte civile __________
__________ SA, __________, a titolo di risarcimento?
4.Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 49 cfr. 4, 63, 106 cpv. 2, 160 cfr. 1 e 172 ter cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
al quesito no. 1 e negativamente al quesito no. 3;
dichiara __________
__________,
autore
colpevole del reato di ricettazione, art. 160 cifra 1 cpv. 1 combinato con l’art.
172 ter cpv. 1 CPS, per i fatti compiuti a __________ il 5 dicembre 2002 nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa no. DA __________/__________del
condanna _________
__________________, __________1984 di __________e __________ n. ,
attinente di __________ /, domiciliato a __________, celibe;
-
alla
multa di fr. 200.00 (duecento);
-
al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento);
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo di un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona
condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS);
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro tale termine la pena sarà commutata in
arresto;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________, __________,
Procuratore pubblico Arturo Garzoni, Viale __________ ,
__________,
__________ SA __________ __________ __________,
__________,
rappr. da: __________ __________, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di __________ __________,
fr. 200.00 multa
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 spese
di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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