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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.24
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, ICCA
Incarto n.
10.2003.24
Lugano,
15 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
18 settembre 2003 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza emanata il 2 ottobre 2002 dal Tribunale cantonale di Glarona (Kantonsgericht
Glarus) nella causa di divorzio intercorsa fra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 2 ottobre 2002 il Tribunale cantonale di Glarona (Kantonsgericht
Glarus) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il
__________ 1970 da __________ e __________;
che con
il dispositivo n. 2 della citata sentenza il Tribunale ha omologato una convenzione
sugli effetti del divorzio firmata dalle parti il 23 marzo e il 5 aprile 2002;
che nella
clausola n. 8 lett. b di tale convenzione __________ dichiara di cedere alla
moglie, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un
mezzo) della particella n. __________ RFD di __________ (recte: un mezzo
della proprietà per piani n. __________ relativa al fondo base n. __________
RFD di __________), la moglie impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero
onere ipotecario gravante l'immobile;
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del
18
settembre 2003, la delibazione della sentenza predetta nel Cantone Ticino, in
modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata
all'ex marito nel registro fondiario;
che con
ordinanza del 19 settembre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha
convocato le parti al contraddittorio del 21 ottobre 2003, alle ore 14.30,
avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata
sulla base degli atti;
che per
esigenze di agenda tale data è stata rinviata, con ordinanza del 6 ottobre
2003, al 23 ottobre successivo, sempre alle ore 14.30 e sempre con
l'avvertimento che la partecipazione all'udienza sarebbe stata facoltativa;
che il 6
ottobre 2003 __________ ha comunicato al giudice delegato di rinunciare
all'udienza, non avendo egli l'intenzione di opporsi alla delibazione;
che
__________ ha comunicato a sua volta, il 10 ottobre successivo, “di esimersi
dal comparire all'udienza”;
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate
o giudicate in contumacia (lett. c);
che la
clausola n. 8 lett. b della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui
__________ dichiara di cedere alla moglie la sua quota di comproprietà sul
noto fondo a __________ e la moglie dichiara, da parte sua, di assumere
l'intero onere ipotecario gravante l'immobile è – come la stessa istante rileva
– il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che le
altre clausole della convenzione omologata dal Tribunale cantonale di Glarona
con il dispositivo n. 2 della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del
divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di
stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza
rapporto con il Cantone;
che la
sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione
apposta il 15 settembre 2003 dalla cancelliera del Tribunale sul primo foglio
dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando
la convenzione sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposta al Tribunale
per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi
opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso
dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera l'istante di chiedere poi all'ex marito il
rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la medesima clausola n.
8 lett. b della convenzione;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la clausola n. 8 lett. b della convenzione sulle conseguenze
del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le
parti il 2 ottobre 2002 dal Tribunale cantonale di Glarona (Kantonsgericht
Glarus) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
-
La
convocazione all'udienza del 23 ottobre 2003, alle ore 14.30, è annullata.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–;
– _________ .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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