AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.234
Data decisione, Autorità:
08.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.234/CEG
DA
957/2003
Bellinzona
10 giugno 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con
Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
difeso da: Lic.iur. __________,
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere,
a __________, il 6.3.2002, apostrofandola coi termini di "bugiarda" e
di "ladra", offeso l'onore di __________;
- vie di
fatto,
per avere,
nelle circostanze di cui sopra, trattenendola energicamente per un braccio e
provocandone la caduta, commesso vie di fatto contro __________;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art.
177 e 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 20 marzo 2003 no. DA 957/2003 del Procuratore pubblico Moreno Capella,
Lugano, che propone la condanna:
- Alla multa di
fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CP);
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-- (cento);
ed inoltre:
-
rinvia la parte
civile al competente foro per le pretese di tale natura;
-
la condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 risp. 106 cpv. 3
CP);
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 marzo 2003;
indetto il
dibattimento 10 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato, __________,
assistito dal suo difensore d'ufficio, lic.iur. __________, nonché la parte
civile, __________, mentre il Procuratore pubblico Moreno Capella con lettera
5 maggio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del
decreto d'accusa;
sentito il
difensore, la quale chiede il proscioglimento dall'accusa di vie di fatto
poiché non vi sono i presupposti del reato, in particolare quelli soggettivi,
rispettivamente il proscioglimento dall'accusa di ingiuria, rilevando come gli
epiteti siano scaturiti da provocazione della parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
- E' __________
autore colpevole di:
1.1. ingiuria,
per avere,
a __________, il 6.3.2002, apostrofandola coi termini di "bugiarda" e
di "ladra", offeso l'onore di __________;
1.2. vie di
fatto,
per avere,
nelle circostanze di cui sopra, trattenendola energicamente per un braccio e
provocandone la caduta, commesso vie di fatto contro __________;
-
In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura, essere ridotta la pena
proposta?
-
L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Considerato che in data
14/16 giugno 2003 la parte civile __________ ha inoltrato tempestiva
dichiarazione di ricorso a norma dell'art. 289 cpv. 1 CPP, mentre né il
Procuratore Pubblico né l'accusato hanno inoltrato alcuna dichiarazione in tal
senso entro il termine di cinque giorni previsto dall'art. 276 cpv. 2 CPP;
da qui le
presenti motivazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto:
A. __________,
domiciliata a __________, è sorella dell'accusato __________, domiciliato a __________,
docente di __________.
Fra i due,
ma in generale all'interno di tutta la famiglia __________, v'è da tempo una
marcata conflittualità, dovuta a fatti antecedenti la presente fattispecie, che
le parti, al dibattimento, hanno preferito passare sotto silenzio, limitandosi
ad alcuni accenni che ne hanno lasciato intravvedere le origini, in ogni caso
non determinanti per la presente pronuncia e di cui si dirà, se del caso e per
quanto necessario, in seguito.
Sia
sufficiente qui indicare come da una parte sembra essere schierata la
"fazione maschile", composta da tre fratelli, fra cui l'accusato,
dall'altra, in antitesi, la parte civile, unica donna, dopo la morte della
madre, della famiglia, che si completa con l'anziano padre, già __________, e,
a detta delle stesse parti, persona ancor lucida, di provata rettitudine e di
saldi principi morali.
B. I fatti
dibattuti in aula prendono avvio da un indebito prelevamento attraverso
l'incasso di uno cheque postale su un conto di una defunta zia, __________, di
cui il padre delle parti era curatore e, pertanto, unico titolare del diritto
di firma su tale conto, ora di spettanza della comunione ereditaria.
L'8
gennaio 2002, infatti, presso la Posta di __________ qualcuno, falsificando la
firma del padre delle parti, aveva ottenuto il versamento di fr. 2'500.-- dal
conto della zia.
Scoperti i
fatti, ma, almeno in un primo tempo, non il colpevole, la "fazione
maschile" della famiglia, in particolare il padre __________ (cfr. doc. _,
verbale 21.1.03, pag. 2) avrebbe sospettato dell'atto illecito la figlia __________
e ne avrebbe discusso con l'accusato.
C. Nel pomeriggio
del 6 marzo 2002, __________ era andata a trovare il padre e vi era rimasta per
un'oretta.
Allorquando
stava per andarsene ed era in procinto di caricare il proprio cagnolino
sull'autovettura, è sopraggiunto il fratello __________.
Sui fatti
seguenti, le versioni, sia nei verbali che per quanto detto in aula, divergono
sensibilmente fra le parti.
L'accusato
sostiene che aveva convenuto con il padre di mostrare alla sorella copia dello
cheque falsificato nonché i documenti comprovanti il prelievo e che quindi,
vedendola sul piede di partenza, le avrebbe chiesto tre volte, con toni decisi,
ma cortesi, di seguirla in casa poiché "doveva farle vedere qualcosa"
che non poteva essere mostrato "in mezzo alla strada".
Non
ottenendo seguito - anzi, trovando resistenza -, dopo essere stato apostrofato
con un "va a da via 'l cüü" (ammesso dalla parte civile,
invece, nei termini "va a cagare", cfr. allegato di memoria
datato 7.3.03 alla querela 11.3.03, pag. 1) __________ avrebbe preso __________
per un braccio con l'intento, come indicato in aula, "di accompagnarla
verso l'entrata della casa paterna" (dal verbale 18.4.02, pag. 2:
"facendola camminare verso la casa di nostro padre").
Nel
trambusto, il cagnolino sarebbe balzato a terra dall'auto e, tirando il
guinzaglio, di cui __________ teneva un'estremità, l'avrebbe resa instabile. Il
fratello avrebbe stretto ulteriormente il braccio proprio per evitare che la
sorella potesse cadere a terra rovinosamente.
La parte
civile, decisa a non voler seguire l'accusato, gli avrebbe a questo punto
tirato un colpo in testa con l'ombrello, non andato a segno grazie al riflesso
avuto nel riparararsi con il classatore contenente i documenti.
A questo
punto, nella concitazione, __________, che si era recato lì per discutere del
prelievo per cui era sospettata la sorella (motivo per il quale aveva con sé il
classatore), ha apostrofato la sorella, come da lui ammesso, con i termini
"büsarda" e "ladra".
Per
contro, stante la parte civile, il fratello __________, sopraggiunto sul posto,
impedendole di partire le avrebbe immediatamente "ordinato"
con modi arroganti e perentori di rientrare in casa. Alla ferma volontà di non
dare seguito si sarebbero alzati i toni della discussione; il cane, per conto
suo, sarebbe scappato dall'autovettura aperta e nel frattempo l'accusato
avrebbe energicamente strattonato __________, afferrandola per le braccia e
facendola cadere a terra prima contro un muretto e poi sul marciapiede. Nella
caduta __________ avrebbe picchiato la spalla destra contro la ringhiera e la
parte bassa della schiena contro il muretto. Poi, qualche metro più in là,
rialzatasi, , sarebbe nuovamente caduta a terra su spinta del fratello si
sarebbe difesa con l'ombrello. Il fratello avrebbe riparato il colpo con il classatore
e l'avrebbe tacciata di "ladra" e "bugiarda".
Diverse
persone, passanti a piedi o in auto, avrebbero notato la scena, ma nessuno
sarebbe intervenuto (né ha segnalato alle autorità competenti di aver assistito
ai fatti). La comparsa del padre sul pianerottolo, attirato dalle grida,
avrebbe messo fine alla lite.
D. Per questi
fatti, la parte civile __________ ha sporto denuncia (recte: querela) in data
11 marzo 2002, allegando alla stessa un memoriale di due pagine in cui riassume
quanto, a mente sua, accaduto.
E. Nel
frattempo, per quanto qui di interesse, una parallela procedura istruttoria ha
permesso di fare luce sull'autore della falsificazione della firma sullo cheque
e di scagionare da ogni sospetto __________.
F. Il
Procuratore Pubblico ha ritenuto vi fossero gli estremi per condannare __________
per i reati di ingiuria, per avere offeso l'onore della sorella con i termini
"bugiarda" e "ladra", nonché di vie di fatto,
commesse per averla trattenuta "energicamente per un braccio provocandone
la caduta".
L'opposizione
dell'accusato ha condotto le parti e questo giudice in aula per il
dibattimento, durante il quale, dopo lunga discussione, l'accusato si era
dichiarato d'accordo di scusarsi a verbale per l'accaduto, pur impregiudicate le
sue contestazioni di fatto e di diritto, nonché di astenersi in futuro da
comportamenti irriguardosi nei confronti della sorella, la quale, da par suo,
avrebbe dovuto ritirare la querela.
Tale
possibilità è decaduta tuttavia per la ferma volontà della parte civile a voler
udire la pronuncia del giudizio.
Considerato, in diritto:
- Per l'art.
126 cpv. 1 CP chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza
cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con
l'arresto o con la multa.
L'art. 126
CP condanna un comportamento intenzionale che causa alla vittima l'offesa
all'integrità corporale meno grave che il nostro diritto penale reprima.
Trattasi, di regola, di sanzionare un comportamento aggressivo che non ha condotto
ad alcun risultato, proprio perché le vie di fatto si caratterizzano per
l'assenza di lesione al corpo umano e alla salute.
Il giudice
deve analizzare attentamente la fattispecie per determinare se ci si trovi di
fronte a vie di fatto o, più semplicemente, ad un atto brusco, sgarbato ("brusquerie"),
non punibile (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna
2002, n. 1 ad art. 126, pag. 151), atteso che per il reato di vie di fatto è
richiesto un atto fisico sul corpo altrui che ecceda la misura di quanto
socialmente tollerato e in genere usuale (DTF 119 IV 26, 117 IV 16).
- Il
Procuratore Pubblico ha ritenuto fossero adempiuti i presupposti del reato,
ritenendo __________ reo di avere trattenenuto la sorella "energicamente
per un braccio e provocandone la caduta".
Sia gli
atti formanti l'incarto che il lungo dibattimento non hanno permesso di fare
luce sui dettagli, decisivi, di quanto realmente accaduto quel giorno di maggio
del 2002. L'accusato da una parte, la parte civile dall'altra hanno infatti
ribadito a più riprese la propria versione, in buona parte contrapposta, sui
fatti salienti, a quella dell'altro (cfr. sub _).
Non sono
stati indicati testi che potessero sostenere, con le proprie dichiarazioni, la
tesi dell'uno piuttosto che dell'altro: insomma, questo giudice si trova a
dover cercare la verità fra i pochi punti concludenti.
Quest'esercizio
non porta a far emergere alcuna certezza che __________ abbia trattenuto "energicamente"
il braccio della sorella e, soprattutto, che a seguito di ciò ne abbia
provocato la caduta. Né che egli abbia avuto l'intenzione, almeno eventuale,
con la sua stretta al braccio - ammessa dalla difesa - di provocarne poi la
caduta.
A dire il
vero vi sono punti oscuri in entrambe le versioni.
A titolo
di esempio, il certificato medico 30 aprile 2002 dei dott. __________ e __________
dell'Ospedale __________ (doc. _) lascia trasparire indicazioni che
attesterebbero che __________ sia effettivamente caduta (pur se nulla prova che
ciò possa essere avvenuto in seguito ad energica trattenuta del fratello e/o da
lui provocata).
Sul corpo
della parte civile non risultavano né ecchimosi né ematomi, ma unicamente un
arrossamento cutaneo nei punti (spalla destra, emitorace destro, mano e bacino
posteriore destri) che lei stessa indica essere stati "toccati" dalla
caduta. Nessun segno, nemmeno un semplice arrossamento cutaneo, vi era per
contro sul braccio che sarebbe stato trattenuto con forza - "energicamente"
per dirla con il Procuratore Pubblico - dal fratello.
__________,
in ogni caso, pur se __________, e quindi di buona prestanza fisica, avrebbe
con difficoltà potuto trattenere "energicamente" il braccio
con una mano, strattonando la sorella fino a farla (più volte) cadere, mentre
nell'altra mano (presumibilmente, secondo l'uso comune, sotto il braccio)
teneva il classatore con i documenti.
L'accusato,
tenendo il classatore in mano (o sottobraccio), una volta sceso dall'auto, e
avendo una sola mano "a disposizione", avrebbe avuto ancor più
difficoltà ad "afferrare per le braccia" (cfr. verbale __________
9.4.02, pag. 1) la sorella che stava chiudendo il portone dell'auto o a "metterle
le mani addosso" pochi secondi più tardi, spintonandola
(ibidem).
Il plot
intero della storia, nelle parole di entrambe le parti, ha visto quindi __________
tenere in mano (o sottobraccio) il classatore, sino a quando, in fine, l'ha
usato a mo' di riparo per la sua testa. In queste condizioni risulta arduo
immaginare siano avvenuti atti particolarmente energici: movimenti di una certa
entità infatti avrebbero comportato la caduta a terra del classatore, ciò che
nessuno ha sostenuto.
- Al di là
di ciò, si aggiunga che dottrina e giurisprudenza richiedono inoltre la
sussistenza di un rapporto di causalità (naturale e adeguato) fra il
comportamento dell'autore e l'offesa all'integrità corporale della vittima.
Se ad
esempio, per sottrarsi all'autore, la vittima retrocede e cade al suolo, non si
deve concludere che l'autore abbia volontariamente buttato la vittima a terra (Corboz,
op. cit., n. 16 ad art. 126, pagg. 153 seg.).
Dal
profilo soggettivo, infatti, il reato presuppone il dolo, pur eventuale,
nel senso che l'autore deve volere l'intensità dell'offesa all'integrità
corporale.
- Entrambi i
presupposti fanno qui difetto, stante, almeno, quanto emerge dagli atti e
stante il quadro dei fatti dipinto dall'accusato, credibile allo stesso modo di
quello della parte civile.
Non può
pertanto essere disatteso il principio della presunzione di innocenza ("in
dubio pro reo"), consacrato dagli art. 6 cpv. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost,
dal quale deriva, in materia di apprezzamento delle prove, che il dubbio deve
profittare all'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò
significa che non può essere dichiarato colpevole sintanto che questa
presunzione non viene refragata. In altre parole, se l'accusa non riesce a
stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice
non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole
all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio
equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Procédure
pénale suisse, Zurigo, 2000, n. 1918, pag. 403; Hauser/Schweri, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco, 2002, n. 12-13, pag. 229; DTF
124 IV 86 e segg.).
- In
conclusione, questo giudice è giunto alla convinzione che non è emersa prova
sufficiente, dagli atti e dal dibattimento, che attesti vi siano state vie di
fatto nei confronti di __________ per averla trattenuta "energicamente
per un braccio" e per averne "provocato la caduta"
(cfr. decreto d'accusa, doc. _).
Non
assurge, da sola, a vie di fatto la mera trattenuta per un braccio - ammessa
dall'accusato e confortata dal certificato medico di cui al doc. _, che tace
anche su semplici arrossamenti al braccio della parte civile - atteso che la
stessa è avvenuta con lo scopo di "dirigere" la parte civile verso la
casa del padre, ove doveva avvenire la discussione sull'indebito prelevamento.
Non viola
infatti l'uso corrente né le abitudini sociali il fatto di "prendere"
per un braccio qualcuno, pur recalcitrante, con cui si voglia discutere in
privato, come a voler condurlo verso il luogo di discussione.
Facit,
l'accusato va prosciolto dal capo d'accusa di vie di fatto.
- La
presente motivazione è stesa a seguito di dichiarazione di ricorso della sola
parte civile, la quale può interporre ricorso unicamente contro i dispositivi
di assoluzione (art. 287 cpv. 2 CPP) e non, per contro, per quelli di condanna.
E' solo di
transenna, pertanto, che ci si china qui sulle motivazioni che hanno condotto
alla conferma della condanna per il reato di ingiuria.
Secondo
l'art. 177 cpv. 1 CP è colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con
parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona.
Lo stesso
accusato ha ammesso a verbale, di fronte alla polizia, prima, e al
dibattimento, poi, di aver pronunciato gli epiteti "bugiarda"
e "ladra" nei confronti della sorella.
La difesa
ha sostenuto che i termini fossero stati detti in lingua dialettale, usata
comunemente nei rapporti fra le parti, e che pertanto fossero da intendere con
valenza in qualche modo attutita, quasi famigliare.
Tale tesi
non può essere protetta: termini come "bugiarda" e "ladra"
sono in ogni caso atti a costituire ingiuria, tanto più che pronunciati
dall'accusato come riferiti a qualcosa a lui (ma non, ancora, alla sorella)
noto, e meglio alla falsificazione della firma sullo cheque e all'indebito
prelevamento dal conto della defunta zia __________.
E' vero
che proprio per la conoscenza antecedente della falsificazione dello cheque,
per essere stato messo sul chi vive dal padre e essendogli noti anche altri
fatti che sarebbero accaduti in passato con protagonista, negativa, la sorella,
__________ può ben aver avuto motivo di credere che le resistenze a voler
chiarire a quattr'occhi la questione fossero dovute al fatto che la sorella non
volesse essere scoperta.
A completazione
va detto che, a posteriori, le indagini hanno potuto accertare come la
sorella fosse del tutto estranea.
Tutto ciò,
purtroppo, in questa sede, non può portare giovamento né all'una né all'altra
parte.
- E'
comunque indubbio che le ingiurie siano state pronunciate in un clima di
tensione, dopo che più volte __________ si era visto negare dalla sorella la
disponibilità al colloquio e che questa, viste le sue insistenze, aveva
risposto dapprima "mandandolo a cagare" (come da lei stessa ammessa nella
querela), opponendosi poi anche fisicamente, tanto che il fratello aveva dovuto
prenderle il braccio con l'intento di condurla in casa. La seconda reazione di __________
era stata quella di colpire con l'ombrello in testa il fratello, difesosi con
il classatore.
In tale
scenario, andato peggiorandosi con l'andare dei secondi, il fratello ha
pronunciato gli epiteti ingiuriosi, dando sfogo verbale, pur a torto, a quelli
che erano i sospetti e i dubbi insiti dentro di sè.
Giusta
l'art. 177 cpv. 2 se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato
con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il
colpevole.
Constatato
che i termini "bugiarda" e "ladra", nel contesto in esame,
risultano ingiuriosi, visto quanto precede, si può tuttavia affermare che gli
stessi siano stati pronunciati a mo' di eccitata risposta, di reazione
immediata ad un contegno (verbale con il "va a cagare" e
comportamentale, con l'"ombrellata" in testa) sconveniente della
parte civile che ha provocato nell'autore un sentimento di rivolta (cfr. DTF
117 IV 273; Corboz, op. cit, n. 34 ad art. 177, pag. 585).
Per questo
motivo, atteso come sia da pronunciare la condanna per ingiuria, concorrono
tuttavia i motivi per mandare esente da pena il colpevole.
P.q.m.,
visti gli art.
49 cifra 3 e 4, 106 cpv. 3, 177 cpv. 1 e 2 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39
LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti sub 1.1., 2 e 3, negativamente ai quesiti posti sub 1.2.,
dichiara __________,
autore colpevole di
ingiuria, per i fatti compiuti a __________ il 6 marzo 2002 nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa No. DA 957/2003 del 20 marzo 2003;
manda esente __________ da
ogni pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 2 CP;
condanna __________ al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il
condannato avrà tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
proscioglie __________
dall'accusa di vie di fatto;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
avverte che la
motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,
in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,
con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono
lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________,
Lic.iur. __________,
Procuratore
pubblico Moreno Capella, Via Pretorio 16, Lugano,
__________,
e, una
volta cresciuta in giudicato, a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Distinta spese a carico di __________,
fr. -.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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