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Numero d'incarto:
10.2003.230
Data decisione, Autorità:
11.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.230/DEM
DA
860/2003
Bellinzona
11
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Massimo de'Sena in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, ____________________________.1961, di __________
e fu __________ n. , nato a __________ /, attinente di
__________ __________ /________, domiciliato a __________, __________
__________ __________, celibe, metalcostruttore
difeso da: Avv. __________, __________,
prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà
per aver
condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di
ubriachezza (alcolemia: min. 1.33 – max. 1.69 grammi per mille).
Reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a __________ il 18 gennaio 2003;
perseguito con decreto
d’accusa del __________ 2003 no. DA / del Procuratore
pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 1'200.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 3 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico in data 5 novembre 2001;
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 marzo 2003;
indetto il
dibattimento in data odierna, 11 aprile 2003, al quale
sono presenti:
accusato, __________
__________, __________
difensore, Avv. __________
__________, __________
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del
Ministero pubblico;
sentito il difensore, il
quale ritiene che la pena indicata nel decreto d'accusa non sia adeguata
rispetto agli antecedenti dell'accusato, così come l'importo della multa che
ritiene del tutto sproporzionato.
Chiede che la
pena detentiva sia ridotta ad al massimo 15-20 giorni di detenzione sospesi per
un periodo di prova massimo di 2 anni.
Chiede altresì
che si rinunci alla condanna del prevenuto ad una multa, tenuto conto della sua
precaria situazione finanziaria, ma comunque che la stessa venga ridotta
congruamente, ritenuto un massimo di fr. 300.-.
Il
difensore si oppone inoltre recisamente alla revoca della sospensione
condizionale della pena concessa alla precedente condanna;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.È __________ __________ autore colpevole di circolazione in stato di
ebrietà e meglio come al DA __________/__________del __________ 2003?
2.In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli
deve essere comminata?
3.In caso di condanna, può __________ __________ beneficiare della
sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.Deve essere revocata la sospensione condizionale concessa alla pena
di tre giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
in data 5 novembre 2001?
5.Il giudizio su tassa e spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91. cpv. 1 LCStr; 41, 63
CPS, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti no. 1 e 3,
negativamente al quesito no. 4;
dichiara __________ __________,
autore
colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCStr, per i
fatti compiuti a __________ il 18 gennaio 2003 nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa No. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________
__________, __________3.1961 di __________ e fu __________ n.
, attinente di __________ __________ /, __________, celibe,
-
alla pena
di 25 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di
2 anni;
-
alla
multa di fr. 500.-;
non revoca la sospensione condizionale della pena di tre giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data 5
novembre 2001, ma il periodo di prova è prolungato di un anno;
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.
ordina l'iscrizione della
condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo
fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito la pena sarà commutata
in arresto.
dichiara la sentenza è definitiva
Intimazione
a:
__________, __________ __________ __________, __________,
Avv. __________ __________, __________ __________,
__________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________
__________, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di __________ __________,
fr. 500.00 multa
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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