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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.220
Data decisione, Autorità:
26.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.220/DEM
818/2003
Bellinzona
26
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Massimo de'Sena in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, ____________________.1944, di __________ e
__________ n. __________, nata a __________, cittadina austriaca, domiciliata
a __________, Via __________, divorziata, gerente
difesa da: Lic.iur. __________ __________, __________,
prevenuta colpevole di contravvenzione alla LF concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri
per avere,
a __________ nel periodo 08 gennaio/11 marzo 2002, quale gerente dell’Albergo
__________, impiegato un imprecisato numero di cittadine straniere tutte dedite
alla prostituzione tra cui __________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________
e __________ __________, che non erano autorizzate a svolgere attività
lucrativa in quatno prive del richiesto permesso della Polizia degli
strnanieri;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 4 LDDS;
perseguita con decreto
d’accusa del 4 marzo 2003 no. 818/2003 del Procuratore pubblico Marco Villa,
__________, che propone la condanna:
Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudizarie di fr. 200.--.;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2003;
indetto il pubblico dibattimento in data
odierna alle ore 14.30, al quale
sono comparsi:
accusata, __________
__________, __________
difensore d'ufficio, Lic. iur.
__________ __________, __________
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il
difensore, la quale ritiene priva di fondamento l'accusa formulata dal
Procuratore pubblico nei confronti della propria assistita in quanto, come
emerso anche in corso dell'odierno dibattimento, l'accusata aveva sì la gerenza
dell'albergo ma dipendeva praticamente e totalmente dal signor Sciarillo che ne
era il gestore e che in tale veste prendeva tutte le decisioni inerenti la
conduzione dell'albergo.
La difesa
ritiene tuttavia che l'imputata vada prosciolta essenzialmente per il fatto che
per la quasi totalità del periodo indicato nel DA, ossia dall'8 gennaio al 4
marzo 2002, la stessa è stata assente dal posto di lavoro in quanto del tutto
inabile. La circostanza è stata peraltro notificata regolarmente alla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione conformemente all'art. 87 cpv. 3 del
Regolamento della legge sugli esercizi pubblici, secondo il quale "per
periodi di assenza superiori al mese deve essere richiesta la gerenza
provvisoria".
Proprio
per tale sua prolungata assenza, protrattasi dal 22 novembre 2001 al 4 marzo 2002,
la stessa non può venire incolpata di aver impiegato cittadine straniere che
non erano autorizzate ad esercitare attività lucrativa.
D'altronde
l'imputata ha sempre esercitato la propria attività lavorativa tra le ore 12.00
e le ore 18.00, orario in cui non si poteva notare alcun andirivieni di ragazze
dedite all'esercizio della prostituzione. Lo avesse constatato, non lo avrebbe
tollerato in alcun modo.
In via del
tutto subordinata, il difensore chiede che, nella denegata ipotesi in cui il
giudice dovesse ravvisare nella specie gli estremi per una punibilità della
propria assistita, la multa venga massicciamente ridotta, tenendo conto
dell'attuale precaria situazione finanziaria dell'imputata.
posti dal giudice, con l’accordo del difensore, i seguenti quesiti:
-
È
__________ __________ autrice colpevole del reato di impiego di persone
straniere senza autorizzazione?
-
In caso di
risposta affermativa al quesito precedente, quale pena le deve essere
comminata?
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 4 LDDS; 9 e
segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito no. 1
proscioglie __________
__________, dall'imputazione di reato di impiego di stranieri senza
autorizzazione, art. 23 cpv. 4 LDDS;
carica le
spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________, Via __________ __________, __________,
Lic.iur. __________ __________, __________,
Procuratore pubblico __________ __________, Via __________
__________, __________,
Ministero pubblico della Confederazione,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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