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Numero d'incarto:
10.2003.22
Data decisione, Autorità:
02.10.2003, ICCA
Incarto n.
10.2003.22
Lugano,
2 ottobre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
18 agosto 2003 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________),
riguardante
la sentenza emanata il 21 giugno 1994 dal Tribunale comunale di Boljevac
(Repubblica Federale di Iugoslavia, ora Serbia-Montenegro) nella causa di divorzio
fra l'istante e
(patrocinato dall');
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 21 giugno 1994 il Tribunale comunale di Boljevac (Repubblica
Federale di Iugoslavia, ora Serbia-Montenegro) ha sciolto per divorzio il
matrimonio contratto a Boljevac il 6 marzo 1984 da __________ e __________,
entrambi cittadini serbi;
che con
istanza del 18 agosto 2003 __________ ha chiesto di riconoscere e di dichiarare
esecutiva tale sentenza in Svizzera;
che il 25
agosto 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al
contraddittorio del 30 settembre successivo, ordinando la comparizione
personale del convenuto e invitando l'istante a completare la traduzione della
sentenza da delibare;
che
l'istante ha dato seguito all'invito, producendo il 2 settembre 2003 la
traduzione inerente al passaggio in giudicato della sentenza (in cirillico);
che al
contraddittorio del 30 settembre 2003 l'istante ha confermato la propria richiesta
di delibazione, cui il convenuto ha aderito;
che le
parti hanno rinunciato a un dibattimento finale;
che nulla
osta pertanto all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive
nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art.
29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che la
relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che le
sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in
Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute
nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi
(cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza
sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge
attore sia cittadino (cpv. 2);
che
accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento
della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla
Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e
delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), nessuna delle quali
però è stata firmata dalla Repubblica Federale di Iugoslavia (ora Serbia-Montenegro);
che, ad
ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di
entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale estero era data già a
norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;
che, ciò
premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero
il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine
pubblico svizzero, sostanziale e processuale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv.
2 LDIP);
che nel
caso specifico la sentenza di divorzio ha acquisito carattere definitivo (“la
decisione è valida”) il 21 giugno 1994, giorno della sua emanazione, come
risulta dalla stampiglia apposta dallo stesso Tribunale comunale di Boljevac sulla
prima pagina del giudizio prodotto dall'istante dinanzi a questa Camera;
che
nemmeno il convenuto, del resto, muove obiezioni al proposito;
che la
sentenza in questione non appare contraria all'ordine pubblico sostanziale
svizzero, sebbene il tribunale serbo si sia limitato a sciogliere il matrimonio
senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre
conseguenze del divorzio;
che
potrebbe lasciare perplessi invece il rispetto dell'ordine pubblico processuale
svizzero, non tanto per la motivazione laconica del pronunciato, quanto per il
modo in cui la decisione è stata emessa;
che
l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP non impedisce invero il riconoscimento di
sentenze contumaciali (nell'accezione dell'art. 27 cpv. 1 lett. c LDIP), come
quella in rassegna, alla condizione però che il convenuto abbia avuto
l'effettiva possibilità di costituirsi in giudizio (I CCA, sentenza inc.
10.2002.8 del 2 ottobre 2002, consid. 4 segg.);
che nella
fattispecie l'istante aveva promosso azione di divorzio definendo il convenuto
“senza dimora nota, ma residente in Svizzera, dove lavora” (sentenza, pag. 1
in alto), sicché il tribunale aveva proceduto in assenza del convenuto,
designando a quest'ultimo un difensore d'ufficio nella persona di un'impiegata
del Centro delle opere sociali di Boljevac;
che
l'ignota dimora del convenuto in Svizzera era in realtà ben poco verosimile,
ove appena si pensi che qualche anno dopo, il 10 maggio 2000, l'istante ha
regolarmente citato __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per ottenere l'integrazione della sentenza serba in merito alle
conseguenze del divorzio (inc. OA.2000.281, terminato per convenzione omologata
il 20 novembre 2002);
che,
comunque sia, al contraddittorio del 30 settembre 2003 davanti al giudice delegato
di questa Camera il convenuto ha dichiarato espressamente di non sollevare
contestazioni circa la sua convocazione nelle forme degli assenti da parte del
Tribunale comunale di Boljevac;
che nelle
circostanze descritte non può farsi questione di contrarietà all'ordine pubblico
processuale svizzero, mentre per quanto riguarda le conseguenze del divorzio il
convenuto ha potuto pienamente salvaguardare i suoi diritti davanti al Pretore
del Distretto di Lugano;
che, per
finire, l'istanza dell'interessata può essere accolta;
che gli
oneri processuali del giudizio attuale vanno addebitati all'istante, il
convenuto non essendosi opposto alla delibazione (necessaria – come detto – in
ossequio all'art. 511 cpv. 1 CPC) e non potendosi dunque reputare “soccombente”
(giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC), riservata se mai all'istante la possibilità di
ricuperare metà dei costi in virtù della clausola n. 4 della convenzione
omologata dal Pretore del Distretto di Lugano;
che per
motivi analoghi non è possibile attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 21 giugno 1994 dal Tribunale
comunale di Boljevac (Repubblica Federale di Iugoslavia, ora Serbia-Montenegro)
nella causa di divorzio intercorsa fra le parti è riconosciuta e dichiarata
esecutiva.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. ;
– avv.__
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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