Fine reduced for employing foreign sex workers without permit

10.2003.215Altro tribunale5 giu 2003Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Bellinzona Pretura penale decided an opposition to a summary penalty order against a redacted accused who had employed foreign women engaged in prostitution without the required permit. After the hearing, the court found him guilty of contravention of the federal law on residence and domicile of foreigners. It rejected full exemption from punishment, but reduced the fine from CHF 500 to CHF 300. It also ordered total court fees and costs of CHF 400 and granted three months for payment, warning that non-payment would lead to conversion into arrest.

Massima Omnilex

Art. 23 cpv. 4 LDDS; opposition to a summary penalty order and sentencing discretion. Where the accused is convicted of employing foreign persons without the required work permit, the court may assess the seriousness of the offence and reduce the fine compared with the summary penalty order, but is not obliged to grant exemption from punishment merely because the defence invokes minimal gravity. Costs may be imposed on the convicted person pursuant to the applicable cantonal tariff; payment time and conversion consequences for non-payment may be fixed in the dispositive.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.215

Data decisione, Autorità: 05.06.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2003.215/fc

Bellinzona 5 giugno 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________, __________.1955, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, tecnico di manutenzione difeso da: Avv. __________, __________,

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere a __________ - __________, nel periodo 25.02/11.03.2002 quale corresponsabile per la __________ SA della gestione degli appartamenti del Ristorante __________, impiegato un imprecisato numero di cittadine straniere tutte dedite alla prostituzione tra cui __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ __________ e __________ __________ __________ __________ che non erano autorizzate a svolgere attività lucrativa in quanto sprovviste del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 4 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa n. di data 25 febbraio 2003 del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla multa di fr. 500.--

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--

  3. Ordina la confisca di una carta SIM __________;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 marzo 2003 dall'accusato;

indetto il dibattimento 5 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il procuratore pubblico con lettera 28 aprile 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede di considerare il reato di minima gravità e di mandare l'accusato esente da pena, subordinatamente una riduzione della multa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se __________ è autore colpevole di contravvenzione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti descritti nel decreto d'accusa a suo carico.

  2. Sulla pena proposta e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara __________ __________ __________,

autore colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti compiuti a __________ __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

condanna __________ __________ __________,

  1. alla multa di fr. 300.--;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________ __________, __________, Avv. __________, Via __________ __________, __________ ____________________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di __________,

fr. 300.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 700.-- totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

foreign workersprostitutionwork permitsummary penalty orderoppositionfinecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused was guilty of violating the federal law on residence and domicile of foreigners by employing unpermitted foreign workers.

Decisione estratta

Yes. The accused was found guilty on the facts described in the summary penalty order.

Motivazione estratta

The court upheld the factual basis of the accusation after the hearing and rejected the request to treat the offense as entirely insignificant for purposes of exemption from punishment.

Questione giuridica chiave

What punishment and costs should be imposed after the opposition to the summary penalty order.

Decisione estratta

A reduced fine of CHF 300 and total procedural costs of CHF 400 were imposed; payment was granted within three months, with conversion to arrest in case of non-payment.

Motivazione estratta

The court considered the defense submissions but did not grant full exemption from punishment; it reduced the fine from the amount proposed in the summary penalty order.

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