AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.18
Data decisione, Autorità:
17.12.2003, ICCA
Incarto n.
10.2003.18
Lugano
17 dicembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
23 giugno 2003 presentata da
___________________,
e
(patrocinati dall'_____________)
riguardante
la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 31 gennaio 2003 dall'Amtsgericht
Hersbruck;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 31 gennaio 2003 l'Amtsgericht di Hers-bruck (Baviera)
ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, cittadini tedeschi
(dispositivo n. 1), regolamentando la ripartizione degli averi di previdenza
(dispositivo n. 2) e statuendo sugli oneri processuali (dispositivo n. 3);
che, in
vista dello scioglimento del matrimonio, con atto pubblico del 19 dicembre 2002
rogato dal notaio __________ di __________ i coniugi avevano stipulato un
contratto di cessione e convenzione di divorzio (Überlassungsvertrag,
Scheidungsvereinbarung), nel quale – tra l'altro – __________ dichiarava di
cedere al marito la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di
__________ (clausola A.2.7.1 con rinvio alla clausola A.1.3) e __________ si
impegnava, da parte sua, ad assumere tutti gli oneri legati all'immobile
(clausola A.2.7.1);
che con
istanza del 23 giugno 2003 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera di
riconoscere e dichiarare esecutiva la sentenza predetta, in modo da ottenere
l'iscrizione della proprietà nel registro fondiario a nome del solo __________,
dando seguito a quanto previsto nella convenzione del 19 dicembre 2002;
che
l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio
davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e
dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto
internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero
(art. 511 cpv. 1 CPC);
che la
relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che le
sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in
Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute
nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi
(cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza
sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge
attore sia cittadino (cpv. 2);
che
accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali
ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame
– la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze
arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo
firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle
separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3);
che,
dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di
massima il trattato internazionale è prioritario (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno
che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza
estera e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più
favorevoli (Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art. 65);
che in
concreto il diritto interno è più favorevole al riconoscimento della sentenza
straniera per rapporto alle disposizioni sulla competenza dell'autorità estera
contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich Germanico (si veda anche
la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier,
Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173,
n. 22 segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di
divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine
di entrambi i coniugi;
che, per
altro, la convenzione con il Reich Germanico non osta all'applicazione di norme
interne più favorevoli al riconoscimento di sentenze civili emanate nell'altro
Stato (Siehr, op. cit., n. 2 ad
art. 65 LDIP);
che,
invero, l'art. 65 LDIP riguarderebbe solo il divorzio come tale, ovvero la
pronuncia di stato, non le relative conseguenze (Siehr, op. cit., n. 5 ad art. 65 LDIP), sebbene a tale
esclusione sfugga lo scioglimento del regime dei beni (Siehr, op. cit., n. 28 ad art. 65 LDIP; Bucher, Droit international privé
suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 203 n. 586);
che nelle
condizioni descritte l'Amtsgericht di Hersbruck era senz'altro
competente a pronunciare il divorzio fra le parti, entrambe avendo la
cittadinanza germanica (art. 65 cpv. 1 LDIP);
che, ciò
posto, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il
passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della
convenzione), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della
convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della
convenzione), presupposti che si identificano per l'essenziale con quelli degli
art. 29 lett. b, 27
cpv. 1 e
27 cpv. 2 lett. c LDIP;
che nel
caso specifico la sentenza di divorzio è passata in giudicato il 31 gennaio
2003, come risulta dall'attestazione apposta il 4 febbraio 2003 dallo stesso Amtsgericht
di Hersbruck sulla prima pagina in alto dell'esemplare prodotto a questa
Camera per la delibazione;
che la
sentenza germanica non denota una qualsiasi contrarietà con l'ordine pubblico
svizzero, le parti essendo state per altro debitamente patrocinate davanti al
tribunale tedesco;
che,
tuttavia, nessuno dei dispositivi della sentenza emanata il 31 gennaio 2003 dal
tribunale germanico è suscettibile di esecuzione nel Canton Ticino, il giudizio
concernendo infatti unicamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio
(dispositivo n. 1), il riparto degli averi di previdenza (dispositivo n. 2) e
la sorte degli oneri processuali (dispositivo n. 3);
che di
conseguenza, per quanto riguarda la sentenza in sé, l'istanza di delibazione si
rivela senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC);
che,
invero, gli istanti chiedono di delibare la convenzione notarile del 19
dicembre 2002, “per poter dar seguito a quanto previsto nella succitata
convenzione relativamente alla particella n. __________ RFD del comune di
__________ e meglio per poter procedere al trapasso della proprietà all'ufficio
dei registri di __________ ” (istanza, 2° foglio verso l'alto);
che la
convenzione con il Reich Germanico prevede il riconoscimento delle “decisioni
giudiziarie”, senza riguardo alla loro denominazione (sentenze, decisioni, mandati
d'esecuzione), ad eccezione dei sequestri e delle misure provvisionali (art.
1), come pure delle “sentenze arbitrali” (art. 9);
che le
“decisioni straniere” di cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione a norma
degli art. 25 segg. LDIP possono, a loro volta, emanare da un'autorità
giudiziaria, amministrativa o legislativa (FF 1983 I 302), senza riguardo alla
loro denominazione (sentenza, decisione, risoluzione, misura, atto pubblico) o
alla designazione dell'ente che le ha emesse (tribunale, autorità, commissione:
Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo
1993, n. 3 ad art. 25);
che in
materia di divorzio la procedura germanica prevede la competenza esclusiva dei
Tribunali di famiglia (Familiengerichte, sezioni degli Amtsgerichte:
§ 606 ZPO), i quali statuiscono – di regola con giudizio unico – anche sulla
liquidazione del regime matrimoniale (§ 623 cpv. 1 ZPO con rinvio al § 621 cpv.
1 n. 8; Dutoit/Arn/Sfondylia/Taminelli,
Le divorce en droit comparé, vol. I, Europe, Ginevra 2000, pag. 5 verso il basso);
che il
contratto di cessione e convenzione di divorzio (Überlassungsvertrag, Scheidungsvereinbarung)
del 19 dicembre 2002 non costituisce una “decisione” nel senso della
convenzione con il Reich Germanico né della LDIP;
che la
predetta convenzione notarile non costituisce – né gli istanti lo pretendono –
neppure una “sentenza arbitrale”, ammesso che la liquidazione del regime
matrimoniale possa essere sottoposta a un siffatto collegio;
che,
invero, per “sentenze civili” nel senso dell'art. 511 CPC non si intendono solo
giudizi di merito, ma anche transazioni giudiziarie (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a
edizione, pag. 432 n. 11a);
che pure
la convenzione con il Reich Germanico assimila alle decisioni giudiziarie “le
transazioni concluse nel corso di un esperimento di conciliazione o in seguito
all'azione aperta davanti un tribunale civile o confermate da quest'ultimo”
(art. 8);
che una
disciplina analoga è prevista, per altro, dall'art. 30 LDIP, a condizione che
la transazione giudiziale sia equiparata, nello Stato in cui è stata stipulata,
a una decisione giudiziaria;
che,
certo, nulla impedisce a coniugi consenzienti di stipulare, per il tramite di
un notaio, una convenzione sulla liquidazione immobiliare del loro regime
matrimoniale;
che
tuttavia, in mancanza di omologazione giudiziaria, una transazione conclusa
senza l'intervento del giudice non può essere oggetto di delibazione (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale
du 18 décembre 1987, 3a edizione, n. 1 ad art. 30 nel mezzo; Volken, op. cit., n. 5 ad art. 30; Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 7 ad art. 30);
che in
concreto, per tacere il fatto che il noto trapasso immobiliare è stato pattuito
nel contratto di cessione e non nella convezione di divorzio, la sentenza
germanica non contiene alcun accenno alla convenzione notarile, né gli istanti
pretendono che essa sia stata in un qualche modo approvata dal giudice;
che, in
definitiva, la nota convenzione non è suscettibile di essere riconosciuta né in
applicazione della Convenzione con il Reich Germanico né in virtù della LDIP e
non può dunque essere delibata;
che del
resto __________ si è impegnata a rilasciare ogni dichiarazione necessaria e a
comparire personalmente in Svizzera davanti a un pubblico ufficiale per consentire
il trapasso dell'immobile al marito (clausola A.2.7.4 della convenzione notarile);
che, ciò
posto, gli oneri del giudizio attuale vanno addebitati agli istanti in solido
(art. 148 cpv. 1 CPC), riservata se mai alla moglie la possibilità di
ricuperare eventuali esborsi in virtù della clausola A.2.7.4 della convenzione;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
di delibazione è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli istanti in solido.
- Intimazione
all'_______________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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