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Numero d'incarto:
10.2003.150
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.150
DA
315/2003
Bellinzona
10
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
__________ __________,
di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1961 a
__________, cittadino croato, domiciliato a __________, coniugato, gessatore,
prevenuto colpevole di ripetuta circolazione malgrado la
revoca, per aver ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato
__________ __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente Autorità amministrativa in data 13 dicembre 2001 per un
periodo indeterminato;
fatti avvenuti il 20 novembre 2002 a __________
ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCS;
perseguito con decreto d’accusa DA n.
/ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________, che propone
la condanna dell'accusato:
-
Alla
pena di 10 (dieci) giorni di arresto, da espiare.
-
Alla
multa di fr. 300.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
-
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo
stesso Ministero pubblico il 19 novembre 2001, ma ne prolunga di 1 (uno) anno
il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
-
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 febbraio 2003 dall'allora difensore, avv. __________
__________;
indetto il dibattimento 10 aprile 2003,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 11/12 marzo
2003, non è comparso, telefonando a questo giudice per comunicare la sua
impossibilità a presenziare, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo ai seguenti quesiti:
-
È
il signor __________ __________ autore colpevole di ripetuta circolazione
malgrado la revoca, per aver a __________ il 20 novembre 2002 ed in altre
imprecisate località e date precedenti ripetutamente condotto il motoveicolo
__________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 13 dicembre 2001 per
un periodo indeterminato?
-
In caso
affermativo deve, e se si in che misura, essere ridotta la pena proposta?
-
L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale della pena proposta e se si a
quali condizioni?
-
L’eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se si a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 19 novembre 2001, e
se si a quali condizioni?
-
A chi
vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
visti gli art. 41, 48, 63 CPS; 95
cifra 2 LCS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG,
dichiara __________ __________, di __________ e __________ nata
__________, nato il __________ 1961 a __________, cittadino croato, domiciliato
a __________, coniugato, gessatore,
autore
colpevole di ripetuta circolazione malgrado la revoca della licenza di
condurre, art. 95 cifra 2 LCS, per i fatti compiuti a __________ il 20 novembre
2002 ed in altre imprecisate località e date precedenti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa DA n. __________/__________del __________ 2003;
condanna __________
__________,
-
alla
pena di 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni;
-
alla multa di fr. 150.--;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr.
150.-- (fr. 400.-- in caso di motivazione scritta), oltre a quelle del decreto
d’accusa di complessivi fr. 200.--;
conferma il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19
novembre 2001, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41
cifra 3 cpv. 2 CPS);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 41 cifra 4
CPS).
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
__________ __________, Via
__________, __________,
Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________, __________,
alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
__________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, __________,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, __________.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 150.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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