Recognition and enforcement of divorce settlement clause in Ticino

10.2003.14Altro tribunale12 mag 2003Granted

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Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal granted an application for recognition and enforceability of a 10 March 2003 divorce judgment from Aarau, limited to clause 4 of the divorce settlement concerning transfer of co-ownership in a property and assumption of the mortgage debt. The court found the judgment final and the parties duly summoned, satisfying Art. 510 letters a and c CPC. It held that the divorce itself and other settlement clauses were not the object of enforcement in Ticino. Costs of CHF 250 were placed on the applicant, with no party compensation awarded.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; recognition and declaration of enforceability of a civil judgment from another Swiss canton; cumulative requirements of finality and proper summons/representation. Only the part of the judgment susceptible of execution in the canton may be declared enforceable; purely status-related consequences already handled ex officio and unrelated patrimonial clauses fall outside the enforcement request. Where the opposing party does not object and is not materially defeated, party compensation is not due under Art. 148 cpv. 1 CPC; procedural costs may nevertheless be charged to the applicant.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.14

Data decisione, Autorità: 12.05.2003, ICCA

Incarto n. 10.2003.14

Lugano, 12 maggio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 15 aprile 2003 presentata da


(patrocinata dall'avv. __________)

riguardante la sentenza emanata il 10 marzo 2003 dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) nella causa di divorzio fra l'istante e

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 10 marzo 2003 il presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il __________ 1974 da __________ e __________;

che con il dispositivo n. 2 della citata sentenza il presidente del tribunale ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti il 17 e 18 dicembre 2002;

che nella clausola n. 4 di tale convenzione __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particel­la n. __________ RFD di __________ (abitazione con veranda e terreno annesso, 189 m²), la moglie impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile;

che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 15 aprile 2003, la delibazione della sentenza predetta nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex marito nel registro fondiario;

che con ordinanza del 22 aprile 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 9 maggio 2003, alle ore 15.30, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;

che l'udienza è andata deserta;

che in simili circostanze nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

che la clausola n. 4 della convenzione sul­le conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cede­re alla moglie la sua quota di comproprietà sul­la nota particel­la n. __________ RFD di __________ e la moglie dichiara, da parte sua, di assu­mere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile è – come la stessa istante rileva – il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;

che le altre clausole della convenzione omologata dal presidente del tribunale con il dispositivo n. 2 della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle au­torità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine pa­trimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 3 aprile 2003, come risulta dall'attestazione apposta l'8 aprile successivo dal cancelliere del tribunale sul primo foglio dell'esem­plare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoposta al presidente del tribunale per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera l'istante di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la medesima clausola n. 4 della convenzione (come pure il dispositivo n. 4 in fine della sentenza);

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sen­tenza emanata fra le parti il 10 marzo 2003 dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerischtsprä­sidium Aarau) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________; – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recognitionenforcementdivorce settlementproperty transferland registerfinal judgmentcost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the foreign/confederal divorce judgment, in particular clause 4 of the divorce settlement, must be recognized and declared enforceable in Ticino.

Decisione estratta

Yes. The conditions of Art. 510 letters a and c CPC were met because the divorce judgment was final and the parties had been duly summoned/represented, and only clause 4 was capable of enforcement in Ticino.

Motivazione estratta

The court held that the divorce itself and other patrimonial clauses were either already handled ex officio or had no connection with the canton, whereas clause 4 concerned a property transfer requiring land-register execution. The judgment had become final on 3 April 2003, and the parties had been regularly cited in the divorce proceedings.

Questione giuridica chiave

How should procedural costs and compensation be allocated?

Decisione estratta

The applicant bears the costs and no party compensation is awarded, because the respondent did not oppose the request and is therefore not a losing party within the meaning of Art. 148 cpv. 1 CPC.

Motivazione estratta

Since the respondent did not contest the application, there was no basis to treat him as defeated. The applicant may seek reimbursement from the former husband under the divorce settlement itself.

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