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Numero d'incarto:
10.2003.14
Data decisione, Autorità:
12.05.2003, ICCA
Incarto n.
10.2003.14
Lugano,
12 maggio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
15 aprile 2003 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
riguardante la sentenza emanata il 10 marzo 2003 dal
presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) nella
causa di divorzio fra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 10 marzo 2003 il presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium
Aarau) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il
__________ 1974 da __________ e __________;
che con
il dispositivo n. 2 della citata sentenza il presidente del tribunale ha omologato
una convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti il 17 e 18
dicembre 2002;
che nella
clausola n. 4 di tale convenzione __________ dichiara di cedere alla moglie, in
liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla
particella n. __________ RFD di __________ (abitazione con veranda e terreno
annesso, 189 m²), la moglie impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero
onere ipotecario gravante l'immobile;
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 15 aprile 2003, la
delibazione della sentenza predetta nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il
trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex marito nel
registro fondiario;
che con
ordinanza del 22 aprile 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato
le parti al contraddittorio del 9 maggio 2003, alle ore 15.30, avvertendole che
in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli
atti;
che
l'udienza è andata deserta;
che in
simili circostanze nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate
o giudicate in contumacia (lett. c);
che la
clausola n. 4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui
__________ dichiara di cedere alla moglie la sua quota di comproprietà sulla
nota particella n. __________ RFD di __________ e la moglie dichiara, da parte
sua, di assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile è – come la
stessa istante rileva – il solo punto della sentenza confederata suscettibile
di esecuzione nel Ticino;
che le
altre clausole della convenzione omologata dal presidente del tribunale con il
dispositivo n. 2 della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del divorzio
(trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato
civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza
rapporto con il Cantone;
che la
sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 3 aprile 2003, come risulta
dall'attestazione apposta l'8 aprile successivo dal cancelliere del tribunale
sul primo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la
delibazione;
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando
la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoposta al presidente del
tribunale per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi
opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso
dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera l'istante di chiedere poi all'ex marito il
rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la medesima clausola n.
4 della convenzione (come pure il dispositivo n. 4 in fine della sentenza);
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la clausola n. 4 della convenzione sulle conseguenze
del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le
parti il 10 marzo 2003 dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerischtspräsidium
Aarau) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________;
–
__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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