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10.2003.138 ΓÇó Coercion and extortion; conviction for coercion only
10.2003.138Altro tribunale21 mag 2003Other
The Bellinzona Pretura penale judged two accused for threats made in connection with an alleged debt dispute. The court rejected extortion, but found both accused guilty of coercion based on the intimidating statements made during the discussion and the telephone calls. Each received a suspended 10-day custodial sentence with a two-year probation period and was ordered to pay CHF 440 in costs. The court also ordered confiscation of two postal checks. The parties were informed of their appeal rights, but no written reasons were requested and the judgment became final.
Art. 180 CP; coercion and distinction from extortion: where threats are used to intimidate a person in the context of a dispute over alleged debts, extortion is not established absent the specific elements required for that offence; however, the same conduct may constitute coercion if the threat is apt to instill fear and to pressure the victim’s conduct (consid. implicit). In first-instance criminal proceedings, the court may acquit on extortion and convict on coercion while maintaining the proposed suspended sentence and ancillary confiscation measures if supported by the evidence and the indictment.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.138
Data decisione, Autorità: 21.05.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.138, 10.2003.139/bep DA 69/2003
Bellinzona 21 maggio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare
__________, ..1953, fu __________ e __________ n. __________, nato a , attinente di __________ /, domiciliato a __________, Via __________ 6, coniugato, gerente difeso da: Avv. __________ __________, __________,
e
__________ __________, __________.1965, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, rappresentante difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuti colpevoli di minaccia,
__________,
per avere, a __________,
il 12.03.2002, durante una discussione, incusso spavento a __________ __________, dicendogli che se non avesse regolato le sue pendenze economiche con __________ __________ poteva capitargli qualcosa di grave come "prendere delle legnate in testa" e "finire in carrozzella";
il 20.03.2002, alle ore 17.31, durante una telefonata eseguita per conto di __________ __________, incusso spavento a __________ __________ facendogli intendere che se il giorno dopo non avesse corrisposto a __________ __________ una certa somma di denaro a regolamentazione dei loro pregressi affari commerciali della questione si sarebbero interessati tre o quattro persone della mafia pugliese, parenti di __________ __________, che già si trovavano a __________;
__________ __________,
per avere:
il 20.03.2002, durante una conversazione telefonica delle ore 10.38, incusso spavento a __________ __________ facendogli capire che se nei giorni a venire non gli avesse restituito una certa somma di denaro a regolamentazione di loro pregressi affari commerciali, della questione si sarebbero interessati suoi "parenti seri" e "con tradizioni" provenienti dal Sud Italia;
a __________, il 20.03.2002, alle ore 17.31, a seguito di una telefonata fatta in sua presenza e nel suo interesse da __________ __________ __________, incusso spavento a __________ __________ facendo intendere, per il tramite di __________ __________ __________, che se il giorno dopo non gli avesse corrisposto una certa somma di danaro a regolamentazione dei loro pregressi affari commerciali della questione si sarebbero interessati tre o quattro suoi parenti della mafia pugliese che già si trovavano a __________;
reato previsto dall'art. 180 CP
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguiti __________ __________ __________, con decreto d’accusa del __________ 2003 n. DA / del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 240.--.
__________ __________, con decreto d’accusa del __________ 2003 n. DA / del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedurre il carcere preventivo sofferto.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 240.--.
Ordina la confisca di due assegni postali emessi dalla __________ __________ __________, __________ n. __________ per fr. 374.-- e n. 1010 per fr. 1'177.--.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 febbraio 2003 dalla parte civile __________ __________;
indetto il dibattimento 21 maggio 2003, al quale hanno partecipato gli accusati ed i loro rispettivi difensori nonché la parte civile ed il Sost. Procuratore Pubblico Andrea Balerna;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti di accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentiti il Sost. PP Andrea Balerna, il quale afferma che ai fatti in discussione può essere data la qualifica di minaccia o di mancata coazione, chiede in ogni caso che venga confermata la proposta di pena contenuta nel decreto di accusa;
la parte civile __________ __________ __________, il quale rileva che __________ __________ per la cessione della quota della società __________ __________ La __________ dei __________ sagl aveva rinunciato a qualsiasi pretesa, egli non gli doveva quindi più nulla;
il difensore di __________, avv. __________ __________, il quale afferma che __________ riteneva di avere diritto ad una restituzione e che quindi il suo cliente ha agito nella convinzione che i soldi erano dovuti, rileva che __________ è molto pentito per quanto fatto, osserva che non è dato l'elemento soggettivo dell'estorsione e chiede quindi la conferma del decreto di accusa eventualmente per il reato di mancata coazione;
il difensore di __________, avv. __________ __________, la quale rileva che manca l'elemento soggettivo dell'estorsione e che __________ nelle telefonate agli atti, sapendo che il telefono era sotto controllo, ha pure istigato il suo cliente a minacciarlo; chiede la conferma del decreto di accusa se del caso per il reato di mancata coazione;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. minaccia
1.2. coazione ev. nella forma del reato mancato
1.3 estorsione ev. nella forma del reato mancato
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.1. minaccia
2.2 coazione ev. nella forma del reato mancato
2.3. estorsione ev. nella forma del reato mancato
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulle pene proposte a carico di ciascun accusato e sulle spese.
Se deve essere ordinata la confisca di due assegni postali emessi dalla __________ __________ SA, __________ n. __________ per fr. 374.-- e n. 1010 per fr. 1'177.--.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22, 63, 156, 180 e 181 CP; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________ __________ __________ e __________ __________
dal reato di estorsione;
dichiara __________ __________ __________ e __________ __________
autori colpevoli di mancata coazione, per i fatti compiuti a __________ il 12 marzo 2002 nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. DA __________e __________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________ __________,
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 440.--;
condanna __________ __________,
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 440.--;
ordina l'iscrizione delle condanne a casellario giudiziale, che saranno cancellate trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
ordina la confisca di due assegni postali emessi dalla __________ SA, __________ n. __________per fr. 374.-- e n. 1010 per fr. 1'177.--;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________ __________, Via ____________________, __________ __________, Via __________ __________, __________, Sost. PP Balerna __________, Via __________ __________, __________, __________, Via __________ , __________, Avv. __________ __________, __________ __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di __________ __________ __________,
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 240.-- spese giudiziarie
fr. 440.-- totale
a carico di __________ __________,
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 240.-- spese giudiziarie
fr. 440.-- totale
da dedurre fr. 440.-- cauzione
fr. 0.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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