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Numero d'incarto:
10.2003.13
Data decisione, Autorità:
15.09.2003, ICCA
Incarto n°
10.2003.13
Lugano
15 settembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
4 aprile 2003 presentata da
e
(patrocinati
dall'avv. __________)
relativa
alla sentenza del 16 luglio 2002 con cui la Corte della Contea di Barnet,
Londra (Barnet County Court) ha pronunciato lo scioglimento del loro
matrimonio;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 16 luglio 2002 la Corte della Contea di Barnet (Barnet
County Court) ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato
l'__________ 1996 a Hendon (Distretto londinese di Barnet) tra i cittadini
italiani __________ e __________;
che il 4
aprile 2003 __________ e __________ hanno chiesto alla Camera civile di appello
la delibazione di tale sentenza;
che le
parti hanno dichiarato di rinunciare al contraddittorio davanti a questa Camera,
sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e
dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto
internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero
(art. 511 cpv. 1 CPC);
che
l'esecutività in Svizzera di sentenze pronunciate in Gran Bretagna sullo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio è retta dalla Convenzione
sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1°
giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio
1976 e per la Gran Bretagna il 24 agosto 1975;
che
sussidiariamente, nella misura in cui non leda la convenzione dell'Aia o
risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni
estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto privato (art. 17
della Convenzione in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);
che
secondo l'art. 2 cpv. 2 della citata Convenzione i divorzi stranieri sono
riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda
nello Stato del divorzio l'attore vi aveva la propria dimora abituale e i
coniugi vi avevano da ultimo abitualmente dimorato insieme;
che tale
condizione è adempiuta nel caso in esame, il marito – attore – avendo la sua
residenza abituale in Gran Bretagna sin dal maggio del 1999;
che
inoltre la convenuta ha formalmente aderito alla domanda di divorzio, come risulta
dalla sentenza (doc. _), e ne postula ora il riconoscimento in Svizzera,
congiuntamente con l'ex marito (doc. _);
che non
risultano motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della sentenza
dovrebbe essere negato (art. 6 e 10 della Convenzione medesima);
che per
il resto la sentenza in oggetto è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione
rilasciata il 29 agosto 2002 dalla stessa Corte della Contea di Barnet (doc.
_);
che in
definitiva la sentenza del 16 luglio 2002 adempie i requisiti per il riconoscimento
previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata;
che i
costi dell'attuale procedura vanno a carico degli istanti, non essendovi parti
soccombenti (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC) che possano essere tenuti a sopportarli;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza del 16 luglio 2002 con cui la Corte della
Contea di Barnet (Barnet County Court) ha sciolto il matrimonio
contratto l'11 aprile 1996 da __________ e __________ è riconosciuta e
dichiarata esecutiva.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli istanti in solido.
- Intimazione
all'avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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