Recognition and enforcement of German divorce settlement

10.2003.12Altro tribunale29 apr 2003Granted

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Sintesi Omnilex

The Ticino Civil Court of Appeal granted a joint application by former spouses for recognition and enforcement of a German settlement approved by the Amtsgericht Neuss concerning divorce consequences. The court held that such a settlement qualifies as a civil judgment, that German jurisdiction was proper under Art. 65 LDIP, and that the lack of a formal finality certificate did not prevent recognition because the settlement could be presumed final. The court found no conflict with Swiss public policy and ordered the relevant property-transfer clause enforceable. Court costs of CHF 250 were charged jointly to the applicants, with no party costs awarded.

Massima Omnilex

Art. 29 LDIP, 511 cpv. 1 CPC, 65 LDIP; recognition and enforcement of a foreign divorce settlement concerning matrimonial property consequences. For purposes of delibation, a judicial settlement qualifies as a civil judgment. Art. 65 LDIP extends beyond the pronouncement of divorce to divorce-related property consequences, including liquidation of the matrimonial property regime. Where the foreign authority is competent under Art. 65 LDIP, the remaining recognition requirements are those of finality, due citation and compatibility with public policy; in the case of a settlement, finality may be inferred from the circumstances even absent a formal certificate. A bilateral convention does not preclude application of more favorable domestic recognition rules unless it expressly excludes them (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.12

Data decisione, Autorità: 29.04.2003, ICCA

Incarto n. 10.2003.12

Lugano 29 aprile 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 31 marzo 2003 presentata da

__________, e


(patrocinati dall'avv. dott. __________)

relativa alla convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata il 22 ottobre 2001 dal Tribunale di Neuss (Amtsgericht Neuss, Familiengericht);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 29 luglio 1997 il Tribunale di Neuss (Renania Settentrionale-Vestfalia) ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, entrambi cittadini tedeschi;

che il medesimo tribunale ha omologato il 22 ottobre 2001 una convenzione sulle conseguenze del divorzio nella quale __________ dichiara di cedere ad __________ la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________, l'ex moglie impegnandosi da parte sua ad assumere tutti i debiti gravanti l'immobile (clausola n. 1.1 della convenzione);

che con istanza del 31 marzo 2003 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva l'omologazione di tale accordo, in modo da postulare l'iscrizione della nota proprietà a nome della sola __________ nel registro fondiario;

che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del con­traddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emana­zione del giudizio;

e considerando

in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che per “sentenze civili” nel senso dell'art. 511 CPC non si intendono solo giudizi di merito, ma anche transazioni giudiziarie (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, pag. 432 n. 11a);

che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);

che, invero, l'art. 65 LDIP riguarderebbe solo il divorzio come tale, ovvero la pronuncia di stato, non le relative conseguenze (Siehr, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 5 ad art. 65 LDIP), ma a tale esclusione sfugge proprio – e ciò riguarda il caso specifico – lo scioglimento del regime dei beni (Siehr, op. cit., n. 28 ad art. 65 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 203 n. 586);

che accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3);

che, dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale prevale (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (Siehr op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP);

che in concreto il diritto interno è effettivamente più favorevole al riconoscimento della sentenza straniera per rapporto alle disposizioni sulla competenza dell'autorità estera contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich Germanico (si veda anche la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173, n. 22 segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine di entrambi i coniugi;

che, per altro, la convenzione con il Reich Germanico non osta all'applicazione di norme interne più favorevoli al riconoscimento di sentenze civili emesse nell'altro Stato (Siehr, op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP);

che nelle condizioni descritte l'Amtsgericht Neuss era senz'altro competente a omologare il noto trapasso di proprietà, entrambe le parti avendo la cittadinanza germanica (art. 65 cpv. 1 LDIP);

che, ciò posto, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della convenzione), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della convenzione), requisiti che si identificano per l'essenziale con quelli posti dagli art. 29 lett. b, 27

cpv. 1, 27 cpv. 2 lett. c LDIP;

che l'autorità tedesca non rilascia attestazioni di passaggio in giudicato nel caso di transazioni giudiziali (art. 706 ZPO; Zöller, Zivilprozessordnung, 23a edizione, n. 1 ad art. 706);

che, nondimeno, in concreto l'accordo raggiunto può ragionevolmente presumersi definitivo, le parti chiedendo insieme la delibazione e __________ avendo ribadito, il 10 marzo 2003, di consentire al trasferimento della proprietà;

che la sentenza germanica non denota contrasti con l'ordine pubblico svizzero, le parti essendo state per altro debitamente patrocinate davanti al tribunale tedesco;

che il dispositivo n. 1.1 della sentenza in esame adempie quindi i presupposti per essere riconosciuto e dichiarato esecutivo;

che gli oneri processuali del giudizio attuale vanno solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (art. 10 cpv. 1 LTG), come i coniugi stessi propongono, non essendovi del resto alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata il 22 ottobre 2002 dal Tribunale di Neuss (Amtsgericht Neuss, Familiengericht), è riconosciuto e dichiarato esecutivo.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione all'avv. dott. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recognition of foreign judgmentsdivorce consequencesjudicial settlementpublic policyfinalityproperty transfercost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the German court settlement on divorce consequences can be recognized and declared enforceable in Ticino

Decisione estratta

Yes. The settlement is a civil judgment for purposes of recognition, the German court was competent under Art. 65 LDIP, and the remaining requirements for delibation were met.

Motivazione estratta

Art. 65 LDIP applies to divorce-related consequences, including liquidation of matrimonial property. The German divorce and the spouses' German nationality/domicile satisfied competence. A formal finality certificate was unavailable for a settlement, but finality could be presumed from the joint request and later confirmation. No public policy or service defect was shown.

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