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Numero d'incarto:
10.2003.12
Data decisione, Autorità:
29.04.2003, ICCA
Incarto n.
10.2003.12
Lugano
29 aprile
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
31 marzo 2003 presentata da
__________, e
(patrocinati dall'avv. dott. __________)
relativa
alla convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata il 22 ottobre 2001
dal Tribunale di Neuss (Amtsgericht Neuss,
Familiengericht);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 29 luglio 1997 il Tribunale di Neuss (Renania
Settentrionale-Vestfalia) ha pronunciato il divorzio tra __________ e
__________, entrambi cittadini tedeschi;
che il
medesimo tribunale ha omologato il 22 ottobre 2001 una convenzione sulle
conseguenze del divorzio nella quale __________ dichiara di cedere ad
__________ la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di
__________, l'ex moglie impegnandosi da parte sua ad assumere tutti i debiti gravanti
l'immobile (clausola n. 1.1 della convenzione);
che con
istanza del 31 marzo 2003 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera di
riconoscere e dichiarare esecutiva l'omologazione di tale accordo, in modo da postulare
l'iscrizione della nota proprietà a nome della sola __________ nel registro fondiario;
che
l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio
davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive
nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art.
29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che per
“sentenze civili” nel senso dell'art. 511 CPC non si intendono solo giudizi di
merito, ma anche transazioni giudiziarie (Vogel,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, pag. 432 n. 11a);
che le
sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in
Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute
nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi
(cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza
sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge
attore sia cittadino (cpv. 2);
che,
invero, l'art. 65 LDIP riguarderebbe solo il divorzio come tale, ovvero la
pronuncia di stato, non le relative conseguenze (Siehr, in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 5 ad art. 65 LDIP),
ma a tale esclusione sfugge proprio – e ciò riguarda il caso specifico – lo
scioglimento del regime dei beni (Siehr,
op. cit., n. 28 ad art. 65 LDIP; Bucher,
Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 203 n. 586);
che
accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali
ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in
esame – la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze
arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo
firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle
separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3);
che,
dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di
massima il trattato internazionale prevale (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il
diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera
e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più favorevoli
(Siehr op. cit., n. 2 ad art. 65
LDIP);
che in
concreto il diritto interno è effettivamente più favorevole al riconoscimento
della sentenza straniera per rapporto alle disposizioni sulla competenza
dell'autorità estera contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich
Germanico (si veda anche la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire
de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173, n. 22
segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di
divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine
di entrambi i coniugi;
che, per
altro, la convenzione con il Reich Germanico non osta all'applicazione di norme
interne più favorevoli al riconoscimento di sentenze civili emesse nell'altro
Stato (Siehr, op. cit., n. 2 ad
art. 65 LDIP);
che nelle
condizioni descritte l'Amtsgericht Neuss era senz'altro
competente a omologare il noto trapasso di proprietà, entrambe le parti avendo
la cittadinanza germanica (art. 65 cpv. 1 LDIP);
che, ciò
posto, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il
passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della convenzione),
il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della convenzione) e la
regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della convenzione),
requisiti che si identificano per l'essenziale con quelli posti dagli art. 29
lett. b, 27
cpv. 1,
27 cpv. 2 lett. c LDIP;
che
l'autorità tedesca non rilascia attestazioni di passaggio in giudicato nel caso
di transazioni giudiziali (art. 706 ZPO; Zöller,
Zivilprozessordnung, 23a edizione, n. 1 ad art. 706);
che,
nondimeno, in concreto l'accordo raggiunto può ragionevolmente presumersi
definitivo, le parti chiedendo insieme la delibazione e __________ avendo
ribadito, il 10 marzo 2003, di consentire al trasferimento della proprietà;
che la
sentenza germanica non denota contrasti con l'ordine pubblico svizzero, le
parti essendo state per altro debitamente patrocinate davanti al tribunale
tedesco;
che il
dispositivo n. 1.1 della sentenza in esame adempie quindi i presupposti per
essere riconosciuto e dichiarato esecutivo;
che gli
oneri processuali del giudizio attuale vanno solidalmente a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno (art. 10 cpv. 1 LTG), come i coniugi stessi
propongono, non essendovi del resto alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148
cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della convenzione sulle conseguenze
del divorzio omologata il 22 ottobre 2002 dal Tribunale di Neuss (Amtsgericht Neuss, Familiengericht), è
riconosciuto e dichiarato esecutivo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
all'avv. dott. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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