AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.110
Data decisione, Autorità:
18.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.110
DAC
921/2002
Bellinzona
18
marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco
Agustoni per giudicare
__________ __________ , di
__________ e __________ nata , nato a , attinente di
__________ - - /, domiciliato a __________,
celibe, impiegato di commercio,
difeso da: Avv. __________ __________, __________,
siccome
ritenuto colpevole
di lesioni personali semplici, aggravate;
fatti
avvenuti il 24 febbraio 2002 a __________;
reato
previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS;
e meglio come
al decreto d’accusa DAC n. / di data __________ 2002 del
Procuratore pubblico Mario Branda,
__________, per cui è stata proposta la condanna del prevenuto
-
alla
pena di mesi 1 (uno) di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni;
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 400.-- (quattrocento);
ed inoltre impone
al condannato la norma di condotta dell’obbligo di astenersi per un periodo di
12 mesi dalla crescita in giudicato della presente decisione dal frequentare in
Svizzera piste di ghiaccio e stadi di calcio in occasioni di incontri ufficiali
o amichevoli in cui si affrontano squadre di lega nazionale e selezioni
nazionali;
la
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
rinvia
__________ __________ al competente foro civile per l’eventuale risarcimento
del danno;
decreta
il non luogo a procedere in relazione ai reati di rissa (art. 133 CPS),
aggressione (art. 134 CPS), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi
(art. 224 CPS), sommossa (art. 260 CPS) di cui all’inc. __________
. (fatti della __________ del 7 aprile 2001) per
insussistenze degli elementi costitutivi dell’infrazione in capo a __________
__________;
vista l'opposizione
interposta in data 23 dicembre 2002 dalla madre dell'accusato;
considerato
che che il decreto d'accusa del 9 dicembre 2002 è stato
intimato per raccomandata all'interessato, al suo domicilio legale di __________,
lo stesso 9 dicembre 2002;
che
il 23 dicembre 2002 __________ , madre dell'accusato, ha sollevato
opposizione al decreto d'accusa, dichiarando "inoltro formale opposizione
al decreto d’accusa DAC // /__________ per mio
figlio __________ __________, dopo essermi consultata con lui";
che
per l'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l'opposizione può essere interposta dall'accusato
o dalla parte civile;
che
essi possono farsi rappresentare a tal fine da un legale, il quale deve nondimeno
essere abilitato al patrocinio a norma dell'art. 49 cpv. 5 e 71 cpv. 2 CPP;
che
in concreto l'opposizione al decreto d'accusa non rileva né dall'accusato o
dalla parte civile, né tanto meno da un patrocinatore nel senso delle predette
disposizioni;
che
l'opposizione è pertanto irricevibile;
per questi
motivi
visti gli
artt. 208 e 210 CPP;
pronuncia: 1. L’opposizione
interposta al decreto d’accusa DAC n. __________/__________è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della decisione, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
-
Intimazione
a:
__________ __________ __________,
__________,
Procuratore pubblico Mario Branda,
__________,
Associazione __________,
__________,
__________, __________,
Municipio __________, __________,
__________, __________,
Avv. __________ __________,
Avv. __________, __________,
Avv. __________, __________,
e cresciuta
in giudicato sarà trasmessa a:
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Comando
della Polizia Cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster