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Numero d'incarto:
10.2003.109
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.109/fc
DA
192/2003
Bellinzona
10
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, ..1983, di __________ n.
__________, nato a __________, cittadino portoghese, domiciliato a
__________, Via __________, celibe, piastrellista
difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di incendio colposo,
per aver negligentemente
lasciato acceso una stufa a legna sita nel soggiorno dell'abitazione di
proprietà di __________ __________ dove stava eseguendo dei lavori di
riattazione, provocando così l'incendio della canna fumaria propagatosi poi
anche al tetto dell'abitazione, rendendo conseguentemente necessario
l'intervento dei pompieri;
fatti
avvenuti il 13 novembre 2002 a __________;
reato
previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa no. DA / di data __________ 2003 del
Procuratore pubblico Antonio Perugini,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla multa di fr. 300.--
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 10 aprile 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed
il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 marzo 2003 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento per non avere commesso il fatto e
subordinatamente per insufficienza di prove ;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se __________ __________ è
autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
-
Sulle pene proposte e sulle
spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie __________ __________,
dall'imputazione di incendio
colposo, per i fatti compiuti a __________ il 13 novembre 2002 nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del
__________ 2003;
carica le spese allo Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, Via __________ __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
Avv. __________ __________, Via __________
Comando
della Polizia cantonale, __________
Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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