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Numero d'incarto:
10.2003.105
Data decisione, Autorità:
26.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.105/KRM/bep
DA
224/2003
Bellinzona
26
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria, per giudicare
__________ , .., di __________ e
__________ n. __________, nato a __________ /TI, attinente di __________ /TI,
domiciliato a __________, __________ __________ __________, celibe,
difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza
(alcolemia: min. 2,48 - max 2,86 grammi per mille) malgrado fosse già stato
condannato nel 2001 per analogo reato (alcolemia: 1,39 grammi per mille)
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCS
infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a destra, negligentemente
perso la padronanza di guida invadendo la corsia di contromano e fuoriuscendo
dal campo stradale sulla sua sinistra, cozzando conseguentemente dapprima
contro una barriera protettiva, indi contro una rete di recinzione, terminando
infine la corsa nel prato adiacente;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 1 LCS;
fatti
avvenuti il __________ 2002 a __________;
2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni.
-
Alla
multa di fr. 1'200.--.
-
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo
Ministero Pubblico il 10.12.2001.
-
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 28 gennaio 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 26 marzo 2003, al quale al quale sono comparsi l'accusato ed il
suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico con scritto 3 marzo 2003 ha
rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato,
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che
la sospensione condizionale concessa alla pena di 40 (quaranta) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone
Ticino il 10.12.2001 non venga revocata.
Chiede pure la riduzione della
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente a 60
(sessenta) giorni e la riduzione della multa da fr. 1'200.-- a fr. 800.--;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se __________ __________ è
autore colpevole di:
1.1. circolazione in stato
di ebrietà
1.2. infrazione alle norme
della circolazione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
-
Sulle pene proposte e sulle
spese.
-
Se deve essere revocata la
sospensione condizionale della pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10.12.2001.
Se l'accusato può beneficiare dell'attenuazione della pena per aver dato
prova di sincero pentimento;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifr. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv.
1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 64
CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________
, ..,
di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /TI, attinente di
__________ /TI, domiciliato a __________, __________ __________ __________,
celibe,
colpevole di circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della
circolazione, per i fatti compiuti a __________ il ____________________ 2002
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
__________/__________del ____________________ 2003
condanna Andrea Tarchini,
- alla pena di 80
(ottanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
-
alla multa di fr. 1'200.--;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.-- (fr. 1'050.-- in caso di
motivazione scritta);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 10.12.2001, ma
ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________
__________ __________ __________, __________,
Avv. __________ __________, __________, __________,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ufficio
giuridico della circolazione, Carmorino (.).
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di __________ __________,
fr. 1'200.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1'850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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