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Numero d'incarto:
10.2002.90
Data decisione, Autorità:
19.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.90/AMM
DAP
1690/2002
Bellinzona
19
febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per giudicare
__________ __________ __________, fu
__________ ed __________ n. __________ __________, nata il __________
__________ 1969 a __________, cittadina italiana, nubile, casalinga,
domiciliata a __________, via __________ __________,
accusata di contravvenzione
alla LF sul trasporto pubblico,
per
avere viaggiato con un mezzo pubblico delle Ferrovie Federali Svizzere senza
essere in possesso del valido titolo di trasporto
fatti
avvenuti tra il 18 marzo e il 2 maggio 2002, sulle tratte
__________ -, __________ - e __________ -__________;
reato
previsto dall'art. 51 LTP;
e meglio come
al decreto d’accusa DAP / del __________ 2002 emanato dal
Procuratore pubblico Rosa Item,
__________, con cui è stata proposta la condanna
Alla multa di fr. 250.–.
-
Al
versamento alla parte civile FFS, __________, di fr. 187.60 a titolo di risarcimento.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di
fr. 50.–.
vista l'opposizione
interposta dall'accusata il 20 agosto 2002;
considerato che
per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare
al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel
decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che
il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta – al suo
domicilio di __________, via __________ __________ – il 22 luglio 2002 (v.
timbro apposto sul retro del doc. B, pag. 2);
che
tale decisione è quindi giunta alla destinataria, nell'ipotesi a lei più favorevole
e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 2 agosto
2002;
che
l'opposizione interposta da __________ __________, datata 20 agosto 2002 e
spedita per raccomandata il giorno successivo, risulta dunque tardiva;
che
data la particolarità della fattispecie si giustifica di rinunciare, in via eccezionale,
al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;
per questi
motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore
pubblico per quanto di sua competenza.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________ __________ __________, Via __________ __________,
__________,
– Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________
__________, __________,
– Ferrovie Federali Svizzere, __________ __________,
__________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro il
presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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