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Numero d'incarto:
10.2002.89
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.89/AMM
DAP
1799/2002
Bellinzona
15
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con __________ in qualità di
segretaria per giudicare
_ACCU1;
accusato di lesioni
semplici
per
avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ spintonandolo
e facendolo cadere per terra, procurandogli così le lesioni descritte nel
certificato medico 17 luglio 2002 dell'Ospedale __________;
reato previsto dall'art.
123 n. 1 CP;
fatti avvenuti a
Chiasso il 28 maggio 2002;
perseguito con
decreto d’accusa DAP 1799/2002 del 5 agosto 2002 del _AINQ1 che propone la
condanna:
-
alla
pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,
-
rinvia
__________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali
pretese di risarcimento;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 20 agosto 2002;
indetto il
dibattimento 15 settembre 2004, al quale l'accusato – regolarmente citato –non
è comparso;
proceduto nelle
forme contumaciali;
letti ed
esaminati gli atti;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
-
se
l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici, commesse nelle circostanze
di cui al decreto d'accusa;
-
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
- il
giudizio sugli oneri processuali;
visti gli
art. 41, 63 e 123 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara __________
autore
colpevole di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP 1799/2002 del 5 agosto
2002;
condanna __________
-
alla
pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
rinvia __________
al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di
risarcimento;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, al
passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del GIAR, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico di _ACCU1:
fr.
150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 300.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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