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Numero d'incarto:
10.2002.78
Data decisione, Autorità:
25.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.78/AMM
DAP
1249/2002
Bellinzona
25
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in
qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ e fu __________ n. __________, nata
il __________ __________ 1954 ad , attinente di __________
/, divorziata, esercente, domiciliata a __________, via __________
__________,
accusata di infrazione e contravvenzione alla
LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________ nel
periodo 20 ottobre 2001 – 28 marzo 2002, ospitandolo presso l'albergo
__________, facilitato il soggiorno illegale di __________ __________ come pure
occupandolo presso detto albergo quale aiuto cucina, impiegato uno straniero
non autorizzato a lavorare in Svizzera, sapendo del soggiorno illegale dello
stesso e che il medesimo era sprovvisto dei necessari permessi di polizia;
reati previsti dagli art. 23 n.
1 cpv. 5 e 23 n. 4 LDDS,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa DAP
/ del __________ __________ 2002 emanato dal Procuratore
pubblico Fiorenza Bergomi, __________, che propone la condanna:
-
Alla pena di 15
(quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusata il 26 giugno 2002;
indetto il
dibattimento per il 25 marzo 2003, al quale sono intervenuti l'accusata e il
difensore;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata e all'audizione del testimone __________ __________;
prospettato alle parti, giusta l'art. 250 CPP,
l'eventuale applicazione alla fattispecie dell'art. 23 n. 6 LDDS;
sentito il
difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento dell'accusata;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
Se l'imputata è colpevole di
infrazione e/o contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli
stranieri, art. 23 n. 1 cpv. 5 e n. 4 LDDS, subordinatamente art. 23 n. 6 LDDS,
commessa nelle circostanze di cui sopra.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena detentiva e/o
multa dev'essere inflitta all'imputata;
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena detentiva e, se sì, per quale
periodo di prova.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 23 n. 1 cpv. 5, n. 4 e n. 6 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
colpevole di contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 6
LDDS, per avere nel mese di marzo 2002 (sull'arco di 3-4 settimane), senza
notificarlo, ospitato __________ __________ presso l'albergo __________ e
averne occasionalmente richiesto i servigi in cucina (per cucinare e
rigovernare limitatamente al proprio pasto e a quello dei propri commensali) dovendo
sapere che il medesimo era sprovvisto dei necessari permessi di polizia;
condanna __________ __________
-
alla multa di fr. 100.–;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie (comprese quelle indicate nel decreto d'accusa) di
complessivi fr. 250.– ;
la condanna non verrà iscritta a casellario
giudiziale;
assegna alla
condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l'avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
avv. __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio del GIAR, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di __________ __________
fr. 100.– multa
fr. 100.– tassa
di giustizia
fr. 120.– spese
giudiziarie
fr. 30.– testi
fr. 350.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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