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10.2002.64 ΓÇó Partial acquittal: insult conviction and fine
10.2002.64Altro tribunale28 nov 2003Partially Granted
In first-instance criminal proceedings in Bellinzona, the Pretura penale convicted the accused only of insult and acquitted him of simple bodily harm. The court accepted that he had insulted the complainant with a degrading epithet, but it did not uphold the charge that he had caused her bodily injuries by pushing her. It imposed a CHF 200 fine, ordered CHF 350 in judicial fees and expenses, and directed a criminal record entry subject to deletion after one year if the fine is paid and good conduct is maintained.
Art. 177 CP; Art. 123 n. 1 CP; partial conviction and acquittal in a single criminal judgment. Where the evidence supports the offensive utterance but does not sustain the injury charge, the court may convict for insult alone and acquit on bodily harm. A fine may be imposed for the insult offence, and procedural costs charged to the convicted person. The order for registration in the criminal record may be coupled with a conditional deletion if the convicted person pays the fine and maintains good conduct (consid. not indicated).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.64
Data decisione, Autorità: 28.11.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.64/AMM DAP 1128/2002
Bellinzona 28 novembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
__________ , fu __________ e di __________ n. __________ , nato a __________ __________ () l' __________ , cittadino italiano, domiciliato a __________ __________ (), via __________ __________, divorziato, __________ (difeso dal lic. iur. __________ __________, __________)
accusato di lesioni semplici,
per avere intenzionalmente spintonato __________ __________ __________ facendola cadere a terra, provocandole così la frattura della base del V metacarpo della mano destra e una contusione del rachide dorsale, lesioni descritte nel certificato medico dell'Ospedale __________ (recte: __________) di __________ del __________ __________ 2001, in atti;
ingiuria,
per avere offeso l'onore di __________ __________ __________ ingiuriandola con l'epiteto di "puttana";
reati previsti dagli art. 123 n. 1 e 177 CP;
fatti avvenuti a __________ il __________ __________ 2001;
perseguito con decreto d’accusa DAP / del __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna:
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni,
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
2002;
indetto il dibattimento __________ __________ 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione del teste __________ __________;
sentito il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusato da entrambi i capi d'imputazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1 lesioni semplici, commesse nelle circostanze di cui sopra,
1.2 ingiuria, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2.1 se ed eventualmente quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta e a ricorrere;
visti gli art. 41, 55, 63, 123 n. 1 e 177 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________
autore colpevole di ingiuria, art. 177 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________/__________del ____________________ 2002;
proscioglie __________
dall'imputazione di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;
condanna __________
alla multa di fr. 200.–,
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
– __________ __________, per il tramite del difensore, – lic. iur. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 200.– multa
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 550.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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