AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.62
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.62/AMM
DAP
1245/2001
Bellinzona
28
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato nel
__________ il __________ __________ 1979, cittadino jugoslavo, residente a
__________, via __________, celibe, richiedente l'asilo
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di furto d'uso, art. 94 n. 1
cpv. 1 LCS,
per aver sottratto il
motoveicolo __________ targato __________ del cugino __________ __________, per
farne uso,
circolazione senza licenza
di condurre, 95 n. 1 cpv. 1 LCS
per avere condotto il motoveicolo
surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,
infrazione alle norme della
circolazione, 90 n. 1 LCS,
per avere, circolando con il
motoveicolo suddetto, negligentemente omesso di avvistare per tempo
l'antistante vettura __________ __________ che si era fermata sulla corsia
riservata ai ciclisti, urtandola così da tergo;
fatti avvenuti il 2 marzo 2001 a __________ e
__________ Inferiore;
perseguito con decreto d’accusa DAP
/ del 5 giugno 2001 del Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________, che propone la condanna:
-
alla pena di 6
(sei) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di
3 (tre) anni,
-
alla multa di
fr. 300.–,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 21 giugno 2001;
indetto il
dibattimento per il 28 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il
difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, che postula il proscioglimento per i reati di circolazione senza licenza
di condurre e di infrazione alle norme della circolazione; chiede inoltre,
riguardo al furto d'uso, di prescindere da una pena detentiva, di ridurre la
multa e di soprassedere al prelievo di oneri processuali, per tener conto della
situazione finanziaria dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se l'imputato è autore
colpevole di:
1.1 furto d'uso,
1.2 circolazione senza licenza
di condurre,
1.3 infrazione alle norme
della circolazione.
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2 e/o 1.3:
2.1 se ed eventualmente quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di
prova.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 n. 1, 94 n. 1 cpv.
1 e 95 n. 1 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________i
autore colpevole di furto
d'uso, per i fatti compiuti a __________ Inferiore il 2 marzo 2001 nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________/__________del
____________________ 2001;
proscioglie __________ __________
dalle imputazioni di circolazione
senza licenza di condurre e di infrazione alle norme della circolazione,
per i fatti descritti nel decreto d'accusa appena citato;
condanna __________ __________
-
alla multa, commisurata
alla sua situazione finanziaria, di fr. 200.–,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie (comprese quelle indicate del decreto d'accusa) di
complessivi fr. 200.–;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Antonio Perugini, ,
– Sezione della Circolazione, __________ (),
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Sezione esecuzione pene e misure, __________,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, __________,
– Ufficio del GIAR, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 200.– multa
fr. 100.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster