Prescription bars prosecution for petty theft charge

10.2002.60Altro tribunale22 apr 2003Granted

Sintesi

The Pretura penale of Bellinzona acquitted the accused of petty theft. The court held that the offense, treated as a contravention, was already time-barred under the former Swiss Criminal Code because no interrupting act occurred within the relevant period; in any event, absolute prescription had also elapsed. The public prosecutor’s summary indictment therefore could not be sustained. The judicial fee and expenses were imposed on the State.

Regest

Former Art. 109 CP and former Art. 72 no. 2 para. 2 vCP; prescription of criminal prosecution for contraventions: interruption restarts the ordinary limitation period, but the action is in any event time-barred once the absolute limitation period equal to twice the normal duration has expired. Where no interrupting act occurs within the relevant period, prosecution is extinguished and the accused must be acquitted; costs may then be placed on the State.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.60

Data decisione, Autorità: 22.04.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2002.60/AMM DAP 873/2001

Bellinzona 22 aprile 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata in __________ il __________ __________ 1978, cittadina zairota, domiciliata a __________, __________ __________ __________ __________ __________, nubile, casalinga

accusata di furto di lieve entità;

per fatti avvenuti il 12 aprile 2001 a __________;

reato previsto dall'art. 139 CP in relazione con l'art. 172ter CP;

e meglio come al decreto d’accusa DAP / di data 13 aprile 2001 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che ha proposto la condanna dell'imputata

alla pena di 5 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno;

vista l'opposizione interposta dall'accusata il 30 maggio 2001;

considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione nel senso degli art. 101 segg. CP;

che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in un anno;

che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";

che dal 7 giugno 2001 al 7 gennaio 2003 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;

che l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione relativa un anno dopo l'atto interruttivo del 7 giugno 2001, ossia il 7 giugno 2002;

che inoltre l'eventuale reato è avvenuto, secondo il decreto d'accusa, il 12 aprile 2001;

che, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta due anni dopo di allora, ossia il 12 aprile 2003;

che l'accusata deve in definitiva essere prosciolta dall'addebito;

per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP; 273 segg. CPP;

pronuncia: 1. __________ __________ è prosciolta dall'accusa di furto di lieve entità per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP / del Procuratore pubblico Rosa Item, __________.

  1. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Intimazione a:

– __________ __________, __________, __________, – Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________ __________, __________, – __________ __________, __________ __________ __________, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Ufficio del GIAR, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, __________, – ufficio federale degli stranieri, __________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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