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10.2002.58 ΓÇó Fine for assisting illegal departure of foreigner
10.2002.58Altro tribunale6 apr 2004Convicted
The Bellinzona Pretura penale convicted the accused of assisting the illegal departure of an Iraqi citizen from Switzerland to Italy through a breach in the border fence. The court rejected the defence submission that the matter was a case of minor gravity warranting only a fine for that reason, but it did impose a fine rather than the suspended detention proposed in the summary penalty order. The accused was ordered to pay CHF 500 in fine and CHF 200 in court costs, and the judgment specified a criminal-record entry subject to deletion after one year if the fine is paid and good conduct is maintained.
Art. 23 cpv. 1 LDDS; infraction by facilitating illegal departure from Switzerland; the court may convict even where the defence invokes minor gravity, but the sentencing assessment remains within the framework of the offence and may lead to a fine instead of custodial punishment. A criminal-record entry may be ordered in accordance with Art. 49 n. 4 CP, with deletion subject to payment and good conduct (consid. not indicated).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.58
Data decisione, Autorità: 06.04.2004, PRPEN
Incarto n. 10.2002.58/AMM
Bellinzona 6 aprile 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere favorito l'uscita illegale dalla Svizzera verso l'Italia, avvenuta attraverso un pertugio della rete di confine a __________ il 23 marzo 2001, di un cittadino iracheno;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS, richiamato l'art. 41 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAP / del __________ 2001 del che propone la condanna:
alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 29 maggio 2001;
indetto il dibattimento 6 aprile 2004, cui sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ravvisa nella fattispecie un caso di poca gravità nel senso dell'art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS; conclude dunque per la condanna a una sola multa, che tenga conto della precaria situazione finanziaria dell'imputato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra;
in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________
autore colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________/__________del __________ 2001;
condanna
alla multa di fr. 500.–,
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, __________, – Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________, – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di
fr. 500.– multa
fr. 100.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 700.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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