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Numero d'incarto:
10.2002.50
Data decisione, Autorità:
22.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.50/AMM
DAP
574/2001
Bellinzona
22
ottobre 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
__________ __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato
a __________ il __________ __________ 1935, attinente di __________, domiciliato
a __________ __________, via __________ __________, coniugato, macellaio
salumiere
(difeso dall'avv. __________, __________)
accusato di infrazione alla LF sulla
protezione delle acque,
per avere, in qualità di
direttore della ditta __________ & __________. SA di __________ __________
, omesso di adottare le misure necessarie per evitare le
infiltrazioni nelle acque di sostanze inquinanti usate per il trattamento delle
carni, per cui il 24 dicembre 1999 a __________ si constatava l'inquinamento
del corso d'acqua denominato "", con relativi danni alla
fauna ittica, dovuto all'immissione nelle acque di sostanze organiche, di nitriti
di sale e sostanze detergenti provenienti dalla citata società e dovuta presumibilmente
al lavaggio di camioncini, già vietato dalla Sezione protezione aria e acqua
con lettera del 29 marzo 1999;
reato previsto dall'art. 70 n.
1 e 2 LPAc, richiamato l'art. 6 DPA;
perseguito con decreto d’accusa DAP
/ del __________ __________ 2001 del Procuratore pubblico
Bruno Balestra, __________, che propone la condanna dell'imputato:
-
alla multa di
fr. 300.–,
-
al versamento
di fr. 1655.– all'Ufficio della caccia e della pesca, __________, e di fr.
490.– alla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca, __________, a
titolo di risarcimento,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 20 marzo 2001;
indetto il dibattimento 22 ottobre 2003,
al quale sono intervenuti l'accusato con il difensore, __________ __________
per l'Ufficio caccia e pesca, __________ __________ e l'avv. __________
__________ per la FTAP, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire chiedendo la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all'audizione dei testi __________ __________ e __________ __________;
sentiti – __________ __________ e l'avv.
__________ __________ per le parti civili, i quali concludono per la conferma
del decreto di accusa;
– il difensore, il quale conclude
per il proscioglimento dell'accusato e l'assegnazione di un'equa indennità per
ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
Se l'imputato è autore
colpevole di infrazione alla LPAc, commessa nelle circostanze di cui sopra,
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
-
Il giudizio sulle pretese di
parte civile, sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che il difensore ha postulato con
lettera del 22 ottobre 2003 la motivazione scritta della sentenza;
ritenuto in fatto:
che con decreto d'accusa del 16
marzo 2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ colpevole
di infrazione alla legge federale sulla protezione delle acque per avere, in
qualità di direttore della ditta __________ & __________o. SA di __________
__________ __________, omesso di adottare le misure necessarie per evitare le
infiltrazioni nelle acque di sostanze inquinanti usate per il trattamento delle
carni, per cui il 24 dicembre 1999 a __________ si constatava l'inquinamento
del torrente __________, con relativi danni alla fauna ittica, dovuto
all'immissione nelle acque di sostanze organiche, di nitriti di sale e sostanze
detergenti provenienti dalla citata società e dovuta presumibilmente al
lavaggio di camioncini, già vietato dalla Sezione protezione aria e acqua il 29
marzo 1999;
che, in applicazione della
pena, il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell'imputato a una
multa di fr. 300.–, al versamento di fr. 1655.– all'Ufficio della caccia e
della pesca e di fr. 490.– alla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la
pesca, così come al pagamento di oneri processuali per complessivi fr. 300.–;
che __________ __________ ha
introdotto il 20 marzo 2001 opposizione al decreto d'accusa;
e considerato in diritto:
che l'art. 70 cpv. 1 lett. a
della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) commina la
detenzione o la multa a chiunque, intenzionalmente, "illecitamente,
direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure
deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò
provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6)";
che se l'autore ha agito per
negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa (art. 70
cpv. 2 LPAc);
che per l'art. 6 cpv. 2 DPA
soggiace alle medesime disposizioni il padrone d'azienda, il datore di lavoro,
il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza,
in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire l'infrazione del
subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti;
che se il padrone d'azienda, il
datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona
giuridica, il cpv. 2 si applica agli organi, ai membri degli organi e alle
persone effettivamente dirigenti (art. 6 cpv. 3 DPA);
che in concreto l'istruttoria
ha permesso di accertare come l'imputato abbia per vero omesso di adottare –
nella sua qualità di direttore, presidente del consiglio d'amministrazione e
contitolare dell'azienda – le misure necessarie per evitare le infiltrazioni
nelle acque di sostanze inquinanti, in specie di nitriti di sale e sostanze
detergenti rilevate in un campione d'acqua prelevato il 29 dicembre 1999 dal
pozzetto del piazzale esterno della ditta (v. rapporto 10 gennaio 2000 del dr
__________ e dell'ing. __________, pag. 2 verso l'alto e il relativo certificato
d'analisi, allegati al rapporto di polizia);
che sotto questo profilo, le
condizioni cui le norme citate subordinano il delitto ravvisato dal Procuratore
pubblico risultano dunque adempiute, l'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc
presupponendo del resto una messa in pericolo concreta, non un risultato (cfr.
DTF inedita . /__________del __________ 2002, consid. 1.2
con richiami di giurisprudenza);
che al riguardo la tesi
accusatoria merita dunque conferma;
che il Procuratore pubblico
rimprovera altresì all'imputato di avere provocato "l'inquinamento del
corso d'acqua denominato __________, con relativi danni alla fauna ittica"
(cfr. decreto d'accusa impugnato, pag. 1 a metà);
che questo giudice – dopo
attenta valutazione degli atti istruttori e audizione dei testimoni – non può
invece giungere al convincimento che l'infrazione commessa dall'imputato sia
all'origine dell'inquinamento del torrente connesso con la moria di pesci;
che la descrizione del reato di
cui al decreto d'accusa deve perciò essere modificata di conseguenza;
che per l'art. 63 CP il giudice
fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a
delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali;
che in concreto occorre
considerare, da un lato, la gravità oggettiva dell'infrazione perpetrata
dall'imputato e, dall'altro, l'involontarietà dell'omissione e l'assenza di un
nesso causale accertato con l'inquinamento all'origine della moria di pesci;
che si giustifica, tutto
sommato, di ridurre la multa proposta dal Procuratore pubblico a fr. 100.– e di
addebitare al condannato oneri processuali per complessivi fr. 800.– (art. 9
cpv. 1 CPP);
che il mancato accertamento di
un nesso causale fra l'addebito penale e i danni riscontrati alla fauna ittica
del torrente impone il rinvio dell'Ufficio caccia e pesca e della Federazione
ticinese per l'acquicoltura e la pesca, per le loro pretese, al foro civile;
che l'esito del giudizio non
giustifica per altro verso l'assegnazione di ripetibili a norma dell'art. 9
cpv. 6 CPP;
per questi motivi,
visti gli art. 70 n. 1 e 2 LPAc; 6
DPA; 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di
infrazione per negligenza alla LF sulla protezione delle acque, art. 70
cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPAc in relazione con l'art. 6 cpv. 2 e 3 DPA,
per avere, nei giorni
precedenti il 24 dicembre 1999, in qualità di direttore della ditta __________
& __________. SA di __________ __________ __________, omesso di adottare le
misure necessarie per evitare le infiltrazioni nelle acque di sostanze
inquinanti (nitriti di sale e sostanze detergenti) derivanti presumibilmente
dal lavaggio di camioncini, già vietato dalla Sezione protezione aria e acqua
con lettera del 29 marzo 1999;
condanna __________ __________
-
alla multa di fr. 100.–,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.–;
rinvia l'Ufficio della caccia e
della pesca e la Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca al foro
civile per eventuali pretese di risarcimento;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________,
__________ __________,
avv. __________ __________,
__________,
Procuratore pubblico Mario
Branda, __________,
Ufficio della caccia e della
pesca, __________,
Federazione ticinese per
__________, __________,
avv. __________ __________,
__________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 100.– multa
fr. 600.– tassa di giustizia
fr. 200.– spese giudiziarie
fr. 900.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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