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Numero d'incarto:
10.2002.35
Data decisione, Autorità:
05.02.2003, ICCA
Incarto n.
10.2002.35
Lugano,
5 febbraio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
20 dicembre 2002 presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza emanata il 24 ottobre 2002 dal presidente del Tribunale di Rheinfelden
(Gerichtspräsidium Rheinfelden) nella causa di divorzio fra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 24 ottobre 2002 il presidente del Tribunale di Rheinfelden (Gerichtspräsidium
Rheinfelden) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a Dornach il
__________ 1988 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli
effetti del divorzio sottoscritta dalle parti;
che in
tale accordo __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime
dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n.
__________ RFD di __________ (abitazione con terreno annesso, 2268 m²), senza
garanzia, il marito impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario
gravante l'immobile (dispositivo n. 6, clausole n. 12.3 e 12.4);
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 20 dicembre 2002, la
delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso
della quota di comproprietà ancora intestata all'ex moglie nel registro fondiario;
che con
ordinanza del 30 dicembre 2002 il giudice delegato di questa Camera ha
convocato le parti al contraddittorio del 28 gennaio 2003, alle ore 14.15,
avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata
sulla base degli atti;
che con
la medesima ordinanza il giudice delegato ha invitato l'istante a esibire, entro
la data del contraddittorio, un estratto del registro fondiario relativo alla
particella n. __________ RFD di __________;
che il 9
gennaio 2003 l'istante ha prodotto fotocopia del documento richiesto, comunicando
che nessuna delle parti si sarebbe presentata in tribunale;
che, in
effetti, l'udienza è andata deserta;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate
o giudicate in contumacia (lett. c);
che le
clausole n. 12.3 e 12.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con
cui __________ dichiara di cedere al marito la sua quota di comproprietà sulla
particella n. __________ RFD di __________ e il marito dichiara, da parte sua,
di assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile sono i soli punti
della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;
che le
altre clausole della convenzione omologata dal presidente del tribunale con il
dispositivo n. 6 della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del divorzio
(trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato
civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza
rapporto con il Cantone;
che la
sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 15 novembre 2002, come
risulta dall'attestazione apposta il 5 dicembre successivo dal cancelliere del
tribunale in calce all'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per
la delibazione;
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando
la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoposta al presidente del
tribunale per l'approvazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi
opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso
dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che le clausole n. 12.3 e 12.4 della convenzione sulle
conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 6 della sentenza
emanata fra le parti il 24 ottobre 2002 dal presidente del Tribunale di
Rheinfelden (Gerischtspräsidium Rheinfelden) sono riconosciute e
dichiarate esecutive nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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