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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.342
Data decisione, Autorità:
27.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.342/AMM
DAP
518/2002
Bellinzona
27
marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per giudicare
__________ __________ __________, di __________ e __________
n. __________ __________, nata il __________ __________ __________ a
__________, cittadina somala, divorziata, __________, residente a __________,
via __________ __________ __________
(difesa dal lic. iur. __________ __________, studio
dell'avv. __________ __________,
__________)
accusata di vie
di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,
per
avere, il __________ __________ 2001 a __________, presso il Centro di
accoglienza richiedenti l'asilo del CRS, commesso vie di fatto nei confronti di
__________ __________, e meglio per averlo colpito al viso con uno schiaffo,
perseguita con
decreto d’accusa DAP / del __________ __________ 2002
emanato dal Procuratore pubblico Rosa Item,
__________, che ha proposto la condanna:
-
Alla
multa di fr. 200.–.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di
fr. 100.–;
vista l'opposizione
tempestivamente interposta dall'accusata il 12 marzo 2002;
considerato che
il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione nel
senso degli art. 101 segg. CP;
che
secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002,
l'azione penale si prescrive in un anno;
che
per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere
una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi
quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se
si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine
pari al doppio della durata normale";
che
in concreto l'eventuale reato è avvenuto, stando al decreto d'accusa, il 22
marzo 2001;
che,
pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è estinta per prescrizione
assoluta due anni dopo di allora, ossia il 22 marzo 2003;
che
l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'addebito;
per questi
motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP, 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________
__________ __________ è prosciolta dall'accusa di vie di fatto per i fatti
descritti nel decreto d'accusa DAP / del Procuratore
pubblico Rosa Item, __________.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Intimazione
a:
– __________ __________ __________, __________,
– Lic. iur. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Rosa Item, __________,
– __________ __________, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro il
presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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