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Numero d'incarto:
10.2002.341
Data decisione, Autorità:
22.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.341/AMM
DAP
2410/2002
Bellinzona
22
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ e __________, nato a __________ il
__________ __________ __________, cittadino italiano, domiciliato ad
__________, __________ __________ __________, celibe, __________
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, nell'effettuare una
manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, negligentemente urtato
contro un paletto e una recinzione metallica ivi esistenti,
reato previsto dagli art. 90 n.
1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCS, 2 cpv.
1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC;
sottrazione alla prova del
sangue,
per essersi intenzionalmente
sottratto alla prova del sangue o a un esame sanitario completivo per la
determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente
rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto contro
delle circostanze (vedi: dinamica e ora dell'incidente, bevande alcoliche
sorbite ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del
sangue,
reato previsto dall'art. 91
cpv. 3 LCS;
fatti avvenuti __________ __________ 2002 a
__________;
perseguito con decreto d’accusa DAP
/ del __________ __________ 2002 del Procuratore
pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
-
Alla pena di 15
(quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni.
-
Alla multa di
fr. 1000.–.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 21 ottobre 2002;
indetto il
dibattimento per il 22 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale sottolinea che l'accusato – per altro incensurato – non era
in stato di ebrietà, che egli è sempre stato rintracciabile da parte della
polizia sul cellulare rimasto acceso tutta la notte e che l'interessato non
poteva presumere che la polizia avrebbe ordinato la prova del sangue (avendo egli
bevuto solo 2 o 3 birre); conclude per il proscioglimento dal reato di
sottrazione alla prova del sangue e, quanto all'infrazione alle norme della
circolazione, per una multa non superiore a fr. 500.–;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se l'imputato è autore
colpevole di
1.1 infrazione alle norme
della circolazione, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 sottrazione alla prova del
sangue, commessa nelle circostanze di cui sopra.
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 se ed eventualmente quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di
prova.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni
avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
l'accusato, per il tramite del difensore, ha dichiarato il 23 maggio 2003 di
rinunciare alla motivazione della sentenza;
visti gli
art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4
LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC; 91 cpv. 3 LCS; 9 segg. e 273 segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole d'infrazione
alle norme della circolazione e di sottrazione alla prova del sangue,
per i fatti compiuti a __________ il ____________________ 2002 nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________/__________del
____________________ 2002;
condanna __________ __________
-
alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni,
-
alla multa di fr. 1000.–,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
avv. __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
Sezione della circolazione, Camorino (inc. __________),
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 1000.– multa
fr. 250.– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 1600.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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