Late opposition to criminal decree rejected

10.2002.333Altro tribunale30 gen 2003Inadmissible

Sintesi

Two defendants opposed a criminal decree d'accusa, but the Pretura penale held the opposition late. Registered service was deemed completed on the seventh day of postal storage, and a prior arrangement with the post office could not extend that legal fiction of service. The court also noted that the defendants had been informed by the public prosecutor at the latest on 24 June 2002 and still waited more than twenty days to react. The proceeding was therefore struck from the docket, the decree d'accusa became enforceable, the file was returned to the prosecutor, and the opponents were ordered to pay the court fee and costs jointly and severally.

Regest

Art. 208 et 210 CPP; opposition tardive à un décret d’accusation notifié par pli recommandé non retiré; la notification est réputée accomplie le septième et dernier jour du délai de garde postal. Un accord antérieur avec l’office postal, douteux au regard de la réglementation postale et en tout cas étranger à un autre destinataire, ne peut prolonger ce délai légal. Lorsque les intéressés ont connaissance de l’envoi litigieux, ils doivent agir avec la diligence requise; à défaut, l’opposition demeure tardive et le dossier est rayé du rôle, le décret d’accusation devenant exécutoire (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.333

Data decisione, Autorità: 30.01.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2002.333/AMM DAP 1011/2002

Bellinzona 30 gennaio 2003

Decreto di stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

Richiamata l'opposizione 18 luglio 2002 di


, .., fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________, cittadino tedesco, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, __________



__________, nata , .., di __________ __________ e __________ __________, nata a __________ __________ __________ __________, cittadina italiana, domiciliata a __________, Via __________, coniugata, __________

interposta al decreto d’accusa no. DAP / di data __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Franco Lardelli, __________;

considerato che il decreto d'accusa del __________ __________ 2002 è stato intimato per raccomandata a entrambi i prevenuti con invio separato, al loro domicilio di __________, lo stesso __________ __________ 2002;

che i plichi postali sono tornati al mittente il 10 maggio 2002 con la menzione "non ritirato";

che la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa con riferimenti);

che nella fattispecie la notificazione del decreto d'accusa agli interessati è quindi validamente avvenuta il 10 maggio 2002 (doc. 27);

che in una lettera del 20 febbraio 1997 __________ __________ ha invero esortato l'ufficio postale di __________ a "prendere nota che non venga rimandata al mittente nessuna raccomandata o qualsiasi altro invio postale, nel caso di un eventuale non ritiro al vostro ufficio entro sette giorni come prescritto dalla legge postale", così come a far proseguire "tali invii postali, non ritirati, … alla mia Casella postale __________, __________ __________" (doc. 29, foglio 3);

che tale scritto è stato altresì firmato in calce il 24 febbraio 1997, per accettazione, da un impiegato del medesimo ufficio postale;

che tuttavia un siffatto accordo – redatto oltre cinque anni prima dell'intimazione litigiosa e, per altro, di dubbia compatibilità con la regolamentazione postale (cfr. doc. 31) – non basta a procrastinare il termine di notifica di invii raccomandati sancito dalla predetta giurisprudenza del Tribunale federale;

che ciò vale a maggior ragione per la notifica del decreto d'accusa a __________ __________, la quale non è neppure menzionata nella nota lettera del 20 febbraio 1997;

che l'opposizione interposta dai prevenuti al decreto d'accusa del 29 aprile 2002, datata 18 luglio 2002 e spedita al Ministero pubblico il giorno successivo per lettera semplice non prioritaria (doc. 29), è dunque manifestamente tardiva;

che, comunque sia, i prevenuti sono stati informati al più tardi il 24 giugno 2002 dal Ministero pubblico dell'avvenuta intimazione del decreto d'accusa (cfr. doc. 24 e 25);

che essi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbero potuto rendersi conto in quel momento della lamentata irregolarità e porvi rimedio;

che gli interessati hanno invece atteso più di venti giorni dalla conoscenza dell'invio litigioso per sollevare opposizione, la quale risulta quindi anche sotto questo profilo intempestiva;

per questi motivi,

visti gli art. 208 e 210 CPP,

decreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto d'accusa diventa esecutivo.

  1. L'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza.

  2. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese relative al presente decreto sono a carico degli opponenti in solido.

  3. Intimazione a:

– __________ __________, Via __________, __________; – __________ __________, Via __________, __________; – Ministero pubblico, Lugano; – __________ __________, Via __________, __________.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 300.–

Spese postali e telefoniche fr. 50.–

Totale fr. 350.–

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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