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Numero d'incarto:
10.2002.331
Data decisione, Autorità:
10.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.331/AMM
DAP
1902/2001
Bellinzona
10
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di segretario per giudicare
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________
alla velocità di 88 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
reato previsto dall'art. 90 n. 2 LCS, in relazione
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCS, 4a cpv. 1 lett.a ONC e 22 cpv. 1
OSS;
fatti avvenuti a __________ il __________
__________ 2000;
perseguito con decreto d’accusa DAP
/ del __________ __________ 2001 del _AINQ0 che propone la
condanna:
-
alla multa di
fr. 1500.–,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 24 settembre 2001;
indetto il
dibattimento 10 febbraio 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'imputato dal capo d'accusa
di grave infrazione alle norme della circolazione, rileva la prescrizione
dell'azione penale per un'eventuale contravvenzione nel senso dell'art. 90 n. 1
LCS e conclude per una congrua indennità a titolo di ripetibili;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
se l'imputato è autore
colpevole di grave infrazione – subordinatamente contravvenzione – alle norme
della circolazione, commessa nelle circostanze di cui sopra,
-
in caso di risposta affermativa
al quesito n. 1, quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
-
il giudizio sugli oneri
processuali e sulle ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 n. 2 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 72 e 109 vCP; 9 segg. e
273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________i
dall'accusa di infrazione alle
norme della circolazione, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP
__________/__________del ____________________ 2001;
carica le spese allo Stato, che
rifonderà a __________ __________ fr. 500.– a titolo di ripetibili;
Intimazione
a:
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione della circolazione, Camorino,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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