Recognition and enforceability of divorce settlement clause

10.2002.33Altro tribunale8 gen 2003Granted

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Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal granted an application for recognition and enforceability of a Zurich divorce judgment. Only the clause transferring co-ownership shares in real estate was capable of enforcement in Ticino. The court found the Swiss judgment final and the parties duly summoned, so the requirements of Art. 510 CPC were satisfied. The applicant had to bear the procedural costs, while no party compensation was awarded because the respondent did not oppose the request.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; recognition and declaration of enforceability of a civil judgment from another cantonal court: a Swiss civil judgment is to be recognized and declared enforceable in Ticino when it is final and the parties were regularly summoned, represented, or judged in default. Where a divorce settlement is approved together with the divorce judgment, only the clauses capable of execution in Ticino are to be declared enforceable; provisions concerning the divorce itself or patrimonial arrangements without territorial enforcement relevance are not separately actionable. If the respondent does not oppose the application, he is not a losing party for costs purposes under Art. 148 cpv. 1 CPC; in such a case, no party compensation is awarded.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.33

Data decisione, Autorità: 08.01.2003, ICCA

Incarto n. 10.2002.33

Lugano 8 gennaio 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 5 dicembre 2002 presentata da


(patrocinata dall'avv. __________)

riguardante la sentenza del 7 maggio 2002 con cui il Tribunale distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung) ha pronunciato il divorzio tra l'istante e

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 7 maggio 2002 il Tribuna­le distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1983 da __________ e __________, omologa­ndo la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti;

che in tale accordo __________ dichia­ra di cedere alla moglie, in liquidazione del regime matri­mo­niale, la sua quota di comproprie­tà (un mezzo) sul­le particelle n. __________ RFD di __________ (abitazione con corridoio, scala e passaggio cor­te), la moglie impegnandosi da parte sua ad assu­me­re l'intero onere ipotecario gravante i beni ed entrambi i coniugi convenendo – per il resto – di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari a norma dell'art. 125 lett. b seconda frase LT (clausola n. 3);

che il 28 novembre 2002 il giudice unico del Tribunale distrettua­le di Zurigo ha attestato come i fondi da trapassare abbiano ricevuto una diversa numerazione e che quella attuale corrispondendo alle particelle n. __________;

che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 5 dicembre 2002, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso delle quote di comproprietà ancora intestate all'ex marito nel registro fondiario;

che il 19 dicembre 2002 __________ ha dichiarato di aderire alla richiesta e di consentire al trasferimento in questione;

che, la documentazione risultando completa e le parti concordando sulla richiesta in esame, nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

che la clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui le particel­le n. __________ (ora __________) RFD di __________ vengono assegnate in proprietà esclusiva alla moglie, la stessa impegnandosi ad assu­mere l'onere ipotecario gravante i beni ed entrambi i coniugi convenendo di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari, è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;

che, in realtà, solo la particella n. __________ RFD di __________ risulta ancora intestata ai due ex coniugi, le altre essendo una proprietà coattiva (n. __________), rispettivamente una comproprietà coattiva (n. __________);

che le altre clausole della convenzione omologata dal Tribunale distrettuale di Zurigo riguardano, per il resto, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone Ticino;

che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 18 giugno 2002, come risulta dall'attestazione rilasciata il 27 giugno successivo dalla cancelleria del Tribunale distrettuale, in calce alla sentenza prodotta dall'istante per la delibazione;

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera poi l'istante di chiedere all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 3

lett. d della convenzione;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con sen­tenza emanata fra le parti 7 maggio 2002 dal Tribunale distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________; – __________ (con l'istanza).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

divorce recognitionenforceabilityproperty transferland registerfinal judgmentcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Zurich divorce judgment could be recognized and declared enforceable in Ticino under Art. 510 CPC.

Decisione estratta

The cumulative conditions for recognition and enforceability were met because the judgment was final and the parties were duly cited.

Motivazione estratta

The divorce judgment became final on 18 June 2002, and the parties had been regularly summoned since they submitted the settlement for approval. Only the property-transfer clause was susceptible to enforcement in Ticino.

Questione giuridica chiave

Allocation of procedural costs and party compensation

Decisione estratta

Court costs were charged to the applicant and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

The respondent did not oppose recognition and therefore was not a losing party within the meaning of Art. 148(1) CPC.

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