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Numero d'incarto:
10.2002.33
Data decisione, Autorità:
08.01.2003, ICCA
Incarto n.
10.2002.33
Lugano
8 gennaio 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
5 dicembre 2002 presentata da
(patrocinata
dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza del 7 maggio 2002 con cui il Tribunale distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung) ha
pronunciato il divorzio tra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 7 maggio 2002 il Tribunale distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung) ha
sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1983 da __________ e
__________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta
dalle parti;
che in
tale accordo __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del
regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulle
particelle n. __________ RFD di __________ (abitazione con corridoio, scala e
passaggio corte), la moglie impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero
onere ipotecario gravante i beni ed entrambi i coniugi convenendo – per il
resto – di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli
utili immobiliari a norma dell'art. 125 lett. b seconda frase LT (clausola n.
3);
che il 28
novembre 2002 il giudice unico del Tribunale distrettuale di Zurigo ha attestato
come i fondi da trapassare abbiano ricevuto una diversa numerazione e che
quella attuale corrispondendo alle particelle n. __________;
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 5 dicembre 2002, la
delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il
trapasso delle quote di comproprietà ancora intestate all'ex marito nel
registro fondiario;
che il
19 dicembre 2002 __________ ha dichiarato di aderire alla richiesta e di
consentire al trasferimento in questione;
che, la
documentazione risultando completa e le parti concordando sulla richiesta in
esame, nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate
o giudicate in contumacia (lett. c);
che la
clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui le particelle
n. __________ (ora __________) RFD di __________ vengono assegnate in proprietà
esclusiva alla moglie, la stessa impegnandosi ad assumere l'onere ipotecario
gravante i beni ed entrambi i coniugi convenendo di chiedere all'autorità fiscale
il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari, è il solo punto della
sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che, in
realtà, solo la particella n. __________ RFD di __________ risulta ancora
intestata ai due ex coniugi, le altre essendo una proprietà coattiva (n.
__________), rispettivamente una comproprietà coattiva (n. __________);
che le
altre clausole della convenzione omologata dal Tribunale distrettuale di Zurigo
riguardano, per il resto, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei
relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o
altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone Ticino;
che la
sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 18 giugno 2002, come
risulta dall'attestazione rilasciata il 27 giugno successivo dalla cancelleria
del Tribunale distrettuale, in calce alla sentenza prodotta dall'istante per la
delibazione;
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando
la convenzione sugli effetti del divorzio da loro presentata al tribunale per
l'approvazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi
opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso
dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera poi l'istante di chiedere all'ex marito il
rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 3
lett. d
della convenzione;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o
all'altra;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze
del divorzio omologata con sentenza emanata fra le parti 7 maggio 2002 dal
Tribunale distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung)
è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv. __________;
–
__________ (con l'istanza).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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