AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.321
Data decisione, Autorità:
04.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.321/AMM
DAC
520/2001
Bellinzona
4
settembre 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, fu __________ e fu
__________ n. __________, nato a __________ il __________ __________
__________, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________
__________ __________, coniugato, __________
(difeso dal lic. iur.
__________ __________, __________)
accusato di 1. ripetuta truffa
per avere, a __________ presso
il Condominio __________ __________, nel periodo 1989-1996, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, nella sua veste di amministratore del
Condominio __________ __________, allestito conteggi condominiali inesatti
esponendo in essi costi superiori a quelli effettivamente sostenuti e,
basandosi sul fatto che egli godeva della totale fiducia dei revisori e dei
condomini, come pure sul fatto che frequentemente egli contabilizzava l'anno
successivo fatture pagate l'anno precedente rendendo praticamente inutile e
impossibile un controllo dettagliato di ogni singola posta e di ogni pagamento,
sottoposto i conteggi così allestiti dapprima ai revisori e in seguito
all'Assemblea dei condomini, fatto loro approvare tali conteggi, inducendoli in
tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio consistenti nel pagamento di
conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti, giustificando
appunto tali richieste fondandosi sui conteggi annuali maggiorati, cagionando
loro un danno pari a complessivi fr. 43 394.90,
e, più precisamente,
1.1. esposto
costi per forniture di olio combustibile da parte della ditta __________
__________ e __________, __________, in realtà mai avvenute, per complessivi
fr. 16 876.10, inducendo i condomini a versargli tale importo, le
forniture mai effettuate potendo essere così riassunte:
a)
nel 1989 fornitura di 10895 litri a cts. 30.50 per complessivi fr.
3320.–,
b)
nel 1991 fornitura di 10098 litri a cts. 33.00 per complessivi fr.
3330.–,
c)
nel 1993 fornitura di 10000 litri a cts. 32.50 per complessivi fr.
3250.–,
d)
nel 1994 fornitura di 10500 litri a cts. 30.00 per complessivi fr.
3150.–,
e)
nel 1996 fornitura di 10744 litri a cts. 35.61 per complessivi fr.
3826.10,
di cui fr.
3826.10 restituiti ai condomini a seguito di reclamo;
1.2. esposto,
nel 1990, costi per l'acquisto di una __________ __________, di un __________ e
il relativo montaggio per complessivi fr. 8400.– prestazioni in realtà costate
solo fr. 6800.–, con una maggiorazione di fr. 1600.–, inducendo in tal modo i
condomini a pagare fr. 1600.– a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto;
1.3. esposto
costi per opere eseguite dalla ditta __________ & __________, __________,
per importi superiori a quelli da lui in realtà pagati, inducendo in tal modo i
condomini a versare complessivi fr. 1316.– a titolo di conguagli in realtà non
dovuti, e più precisamente:
a)
nel 1992 la fattura no. ..__________ del ..1993
per la somma di fr. 7550.–, mentre in realtà il 4.8.1993 egli pagò fr. 6800.–,
con una maggiorazione pari a fr. 750.–,
b)
nel 1993 la fattura no. ..__________ del
..1994 per la somma di fr. 666.–, mentre in realtà il
..1994 egli pagò fr. 600.– con una maggiorazione pari a fr.
66.–,
c)
nel 1996 la fattura no. __________ del ..1996 per la
somma di fr. 5000.–, mentre in realtà il ..1996 egli pagò
fr. 4500.–, con una maggiorazione pari a fr. 500.–;
1.4. esposto,
nel 1992, costi per la fattura ..1993 della ditta
"__________ __________ __________ __________ __________ __________ e
__________ ", __________, per la somma di fr. 6825.–, prestazione in
realtà costata solo fr. 6200.–, con una maggiorazione di fr. 625.–, inducendo
in tal modo i condomini a pagare fr. 625.– a titolo di conguaglio in realtà non
dovuto;
1.5. esposto,
nel 1990, per opere eseguite dall'Impresa __________ __________ __________
__________, __________ __________ __________, costi per fr. 38 800.–,
prestazioni in realtà costate fr. 17 000.– (fr. 10 000.– acconto del
..1989, fr. 7000.–, a contanti, versati a saldo il
..1989) come da relativa fattura ..1989
, con una maggiorazione di fr. 21 800.–, inducendo in tal modo i condomini
a pagare fr. 21 800.– in realtà non dovuti;
1.6. esposto,
nel 1990, un intervento della ditta __________ __________ SA, __________
__________ per fr. 199.–, intervento in realtà mai avvenuto, con una
maggiorazione pari a fr. 199.–, inducendo in tal modo i condomini a versare fr.
199.– a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto;
1.7. esposto,
nel 1995, la fornitura di carte magnetiche da parte della ditta __________
-__________, __________, per fr. 284.–, fornitura in realtà non avvenuta, con
una maggiorazione pari a fr. 284.–, inducendo in tal modo i condomini a versare
fr. 284.– a titolo di conguaglio in realtà non dovuto;
1.8. esposto,
nel 1992, costi per la fattura 26.6.1993 della ditta __________ __________,
__________, per la somma di fr. 640.–, prestazione in realtà costata solo fr.
600.–, con una maggiorazione di fr. 40.–, inducendo in tal modo i condomini a
versare fr. 40.– a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto;
1.9. esposto
due volte, a debito del "conto spese condominio (proprietari)" 1993 e
1994, il pagamento del premio annuale della __________ __________ Assicurazioni
poi divenuta __________ Assicurazioni per l'anno 1994 pari a fr. 3658.30, premio
in realtà pagato una sola volta, con una maggiorazione pari a fr. 3658.30,
inducendo in tal modo i condomini a versare fr. 3658.30 a titolo di conguaglio,
in realtà non dovuti;
1.10. esposto, a
debito del conto "dettaglio spese condominio (inquilini)" i seguenti
costi senza che fosse stata emessa una corrispondente fattura da parte della
società __________ __________ __________, con una maggiorazione pari a
complessivi fr. 822.60, inducendo in tal modo i condomini a versare complessivi
fr. 822.60 a titolo di conguagli, in realtà non dovuti, e meglio:
– nell'anno
1992 fr. 85.–;
– nell'anno
1994 fr. 370.–, fr. 203.–, fr. 135.– e fr. 29.60;
- ripetuta falsità in
documenti
per avere, nelle circostanze
di tempo e di luogo di cui sub. 1, al fine di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, formato un documento falso, alterato un documento vero
oppure abusato dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppositizio, oppure attestato o fatto attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o
fatto uso, a scopo di inganno, di un tale documento,
e, meglio, per avere allestito
i falsi conteggi di cui sub. 1, da sottoporre prima ai revisori e in seguito
all'assemblea dei condomini, esponendo i costi di cui sub. 1, in realtà mai sostenuti
o sostenuti per importi inferiori;
reati previsti dall'art.
146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP, richiamato l'art. 64 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ __________ 2001 del Procuratore pubblico
Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'imputato:
-
Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
-
Al versamento alle parti
civili, a titolo di risarcimento:
2.1 __________
__________, __________, di fr. 6693.65;
2.2 __________
e __________ __________, __________, di fr. 4751.75;
2.3 __________
e __________ __________, __________, di fr. 3797.05;
2.4 __________
__________, __________, di fr. 2896.60;
2.5
__________, __________ e __________ __________, __________, di fr. 4534.75;
2.6 __________
e __________ __________, __________, di fr. 4534.75;
- Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–.
e inoltre 4. È ordinato il dissequestro e
la restituzione alla nuova amministratrice, __________ __________, __________,
della documentazione descritta nel decreto d'accusa.
- Alla crescita in giudicato
del decreto d'accusa verrà inoltre restituito alla Pretura di __________
-__________ l'incarto DI..;
viste le opposizioni al decreto
d’accusa interposte dall'accusato il 26 giugno e dalla parte civile __________
__________ il 28 giugno 2001;
indetto il dibattimento 4 settembre 2003,
al quale sono comparsi l'accusato, il difensore, il Procuratore pubblico e
__________ __________ per le parti civili;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all'audizione del teste __________ __________;
sentiti – il Procuratore pubblico, il quale
sottolinea come l'accusato, per tutti i fatti rimproveratigli, si è sempre
difeso attribuendo l'irregolarità a un errore suo (per aver gettato i
giustificativi o per avere riportato nei conteggi cifre inesatte) o di terzi
(adombrando l'incompletezza della documentazione fornita dalle ditte); rileva
tuttavia come, se un errore appare plausibile, ciò non può essere il caso per
tutte le irregolarità sistematicamente riscontrabili nella documentazione agli
atti, che non si riferiscono per di più a singole poste ma a tutte le posizioni
contabili; egli ritiene in definitiva adempiute le condizioni della ripetuta
truffa, l'inganno astuto consistendo segnatamente nel fatto di essersi
approfittato della fiducia riposta in lui dai condomini e nella consapevolezza
maturata negli anni che nessuno avrebbe verificato l'esattezza delle posizioni
contabili; conclude per la conferma integrale del decreto d'accusa;
– la parte civile __________
__________, la quale – in aggiunta a quanto esposto dal Procuratore pubblico –
sottolinea che dal reclamo presentato dalla difesa al GIAR risulta come il
custode sarebbe stato sempre presente alle forniture, cosa che è stata poi
smentita dal medesimo in aula; rileva inoltre come il teste abbia dichiarato
nel suo scritto del 28 maggio 2000 – confermato in aula – che dal 1986 vi siano
state sempre 2 forniture annue di nafta, quando in realtà dalla documentazione
risulta che agli inizi veniva effettuata una sola fornitura di nafta;
– il difensore, il quale rileva
come dalla documentazione agli atti – contrariamente all'avviso dell'autorità
inquirente – si evince l'innocenza dell'accusato, il quale ha sempre svolto la
sua funzione di amministratore in modo corretto; all'interessato si può invero
rimproverare di aver gettato i giustificativi, ma ciò è avvenuto solo dopo che
essi erano stati sottoposti ai revisori e all'assemblea dei condomini, i quali
hanno sempre verificato tutta la documentazione; vi sono state altresì piccole
discrepanze fra i conteggi e i giustificativi, ma ciò era dovuto al fatto che
l'accusato non era in realtà esperto di questioni contabili;
egli nega in ogni caso
l'esistenza sia di un inganno astuto da parte dell'imputato (non potendo questi
escludere che i revisori o i condomini avrebbero verificato le varie posizioni
contabili) sia di un'appropriazione indebita e di un danno (non essendo
dimostrato che i presunti versamenti in eccedenza siano stati poi prelevati
dalla cassa dell'amministrazione condominiale); ma anche se vi fosse stata intenzione
da parte dell'imputato, ciò non esimeva i comproprietari dal loro dovere di
verifica, donde l'assenza di qualsiasi astuzia;
sulle singole posizioni del
decreto d'accusa, il difensore sottolinea inoltre come dai conteggi ai condomini
risultino sempre e soltanto 2 forniture anziché 3 come dal rapporto dell'equipe
finanziaria (doc. 42), ragion per cui la terza fornitura indicata come fittizia
non è in realtà mai stata conteggiata agli inquilini; per il resto non si può
desumere alcun reato dai documenti prodotti dalle ditte fornitrici, tale
documentazione essendo frammentaria; sul punto 1.5 il difensore, oltre a
ribadire quanto già esposto, esclude che simili lavori possano costare solo fr.
17 000.–, a conferma del fatto che la documentazione prodotta dalla ditta
sia lacunosa;
conclude per l'assoluzione dal
reato di ripetuta truffa e, di riflesso, da quello di ripetuta falsità in documenti;
in subordine, contesta l'importo di fr. 43 394.90 e chiede il rinvio delle
parti civili, per le loro pretese, al foro civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- Se l'imputato è autore
colpevole di
1.1 ripetuta truffa, commessa
nelle circostanze di cui sopra,
1.2 ripetuta falsità in
documenti, commessa nelle circostanze di cui sopra.
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di
prova.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sulle pretese
civili e sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
Ritenuto in fatto:
A. __________ __________,
cittadino svizzero nato a __________ il ____________________ __________e
domiciliato a , ha svolto dal 1973 al 1999 l'attività di
amministratore della residenza denominata " __________
__________ " che sorge sulla particella n. __________RFD di __________.
__________ __________ è titolare della proprietà per piani n. __________ e di un
mezzo delle proprietà per piani n. __________e __________, pari a complessivi 154.25/1000,
__________ e __________ __________ delle proprietà per piani n. __________e
__________, pari a complessivi 109.5/1000, __________ e __________
__________ della proprietà per piani n. __________, pari a 87.5/1000,
__________ __________ di un mezzo delle proprietà per piani n. __________e
__________, pari a complessivi 66.75/1000, __________, __________ e
__________ __________ delle proprietà per piani n. __________e __________, pari
a 104.5/1000, __________ e __________ __________ delle
proprietà per piani n. __________e __________, pari a 104.5/1000
della predetta particella.
B. Il 24 marzo 1999
__________ __________ ha denunciato – fra gli altri – __________ __________ al
Ministero pubblico per possibili reati commessi nella sua attività di
amministratore del condominio. Stando alla denunciante, quest'ultimo avrebbe in
sostanza allestito conteggi inesatti da sottoporre ai revisori e all'assemblea
dei condomini, inducendo i comproprietari a versare conguagli annuali superiori
a quelli effettivamente dovuti. __________ __________ si è inoltre costituita
parte civile, chiedendo con lettera del 5 marzo 2001 la rifusione di fr.
10 080.75. Altrettanto hanno fatto con lettere del 23 marzo 2001
__________ e __________ __________ per complessivi fr. 7156.20, __________ e
__________ __________ per complessivi fr. 5718.40, __________ __________ per
fr. 4362.30, __________, __________ e __________ __________ per complessivi fr.
6829.40, __________ e __________ __________ per complessivi fr. 6829.40.
C. In esito alle indagini
esperite, con decreto d'accusa del 29 ottobre 2001 il Procuratore pubblico ha
ritenuto __________ __________ autore colpevole di ripetuta truffa e ripetuta
falsità in documenti. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna
dell'accusato a 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 3 anni, al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 150.– e delle
spese di fr. 300.–, così come alla rifusione a __________ __________ di fr.
6693.65, a __________ e __________ __________ di fr. 4751.75, ad __________ e
__________ __________ di fr. 3797.05, ad __________ __________ di fr. 2896.60,
a __________, __________ e __________ __________ di fr. 4534.75, e a __________
e __________ __________ di fr. 4534.75.
__________ __________, con
lettera del 26 giugno 2001, e __________ __________, con lettera del 28 giugno
2001, hanno introdotto opposizione al decreto d'accusa.
Considerato in diritto:
-
L'art. 146 cpv. 1 CP –
che sostituisce l'art. 148 cpv. 1 vCP nella versione in vigore fino al 31
dicembre 1994 – commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a
chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con
astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne
conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli
al patrimonio proprio o altrui. Il reato di truffa presuppone in particolare –
ora come allora – un inganno astuto. Tale requisito è adempiuto non solo
qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne, faccia capo a manovre
fraudolente o artifici, ma anche qualora egli rilasci semplicemente false
informazioni; in siffatta evenienza occorre nondimeno che una verifica della
vittima risulti impossibile, difficile o ragionevolmente inesigibile, o ancora
che l'autore dissuada l'interessato dall'accertamento o preveda ch'egli vi
rinunci in ragione di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 20 consid.
3a con richiami di giurisprudenza). Non occorre per il resto che la vittima
abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze: è
sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di prudenza, non
potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio;
cfr. anche DTF inedita 6S.40/2003 del 6 maggio 2003, consid. 3.2).
-
Nella fattispecie, dalla
documentazione agli atti emerge che l'imputato, nella sua qualità di amministratore
del Condominio __________ __________, ha presentato ai revisori e ai
comproprietari conteggi nei quali risultano costi per forniture o prestazioni
che non hanno trovato nessun riscontro oggettivo o corrisposte per un importo
inferiore, e meglio come esposto in appresso.
a) Nel 1989 egli ha
conteggiato ai condomini una fornitura di olio combustibile da parte della
ditta __________ __________ e __________, __________, di 10895 litri a cts.
30.50 per complessivi fr. 3320.– [cfr. "dettaglio spese condominio 1989
(inquilini)", in alto, allegato al "riassunto spese 1989" nel
classificatore M], nel 1991 una fornitura di 10098 litri a cts. 33.00 per
complessivi fr. 3330.– ["dettaglio spese condominio 1991
(inquilini)", in alto, allegato al "riassunto spese 1991" nel
medesimo classificatore], nel 1993 una fornitura di 10000 litri a cts. 32.50
per complessivi fr. 3250.– ["dettaglio spese condominio 1993
(inquilini)", in alto, allegato al "riassunto spese 1993" nel
medesimo classificatore], nel 1994 una fornitura di 10500 litri a cts. 30.00 per
complessivi fr. 3150.– ["dettaglio spese condominio 1994
(inquilini)", in alto, allegato al "riassunto spese 1994" nel
medesimo classificatore] e nel 1996 una fornitura di 10744 litri a cts. 35.61
per complessivi fr. 3826.10 ["dettaglio spese condominio 1996
(inquilini)" dell'aprile 1997, in alto, allegato al "riassunto spese
1996" datato 4 marzo 1997 nel medesimo classificatore], il tutto senza che
tali forniture trovassero il minimo riscontro negli atti richiesti dal
Procuratore pubblico sia all'accusato sia alla ditta fornitrice (cfr. act. B8,
nel classificatore E, così come il "riassunto malversazioni" allegato
1 e il "dettaglio __________ __________ __________ SA" allegato 12
all'act. 42, nel classificatore D). Di tali importi, fr. 3826.10 sono poi stati
restituiti ai condomini in seguito a un reclamo dei medesimi [cfr. in
particolare "dettaglio spese condominio 1996 (inquilini)"
dell'ottobre 1997, in alto, allegato al "riassunto spese 1996" del 7
ottobre 1997 nel classificatore M].
b) Nel 1990 l'interessato
ha conteggiato ai condomini costi per l'acquisto di una __________ __________,
di un __________ e il relativo montaggio per complessivi fr. 8400.– (cfr.
"conto lavatrice" allegato al "riassunto spese 1990" nel
classificatore M), prestazioni in realtà costate solo fr. 6800.– (cfr. act.
B1.3 segg., in particolare B1.7, nel classificatore E). Lo stesso anno egli ha esposto
costi di fr. 38 800.– per opere eseguite dall'Impresa di __________
__________ __________, __________ __________ __________ (cfr. "cosmesi
Balconi conteggio definitivo" del marzo 1990, nel classificatore M),
sebbene in realtà tali prestazioni fossero costate solo fr. 17 000.– (fr.
10 000.– versato come acconto il 30 agosto 1989 e fr. 7000.– versati a
saldo il 15 novembre 1989: cfr. act. B7.1, nel classificatore E). Sempre nel
1990 egli ha conteggiato ai condomini un intervento della ditta __________
__________ __________, __________ __________, per fr. 199.– [cfr. "spese
condominio 1990 (proprietari)", a metà, allegato al "riassunto spese
1990", nel classificatore M], intervento in realtà mai avvenuto (cfr. act.
B9.1 nel classificatore doc. E, così come il "riassunto
malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio __________ __________
SA" allegato 2 all'act. 42, nel classificatore D).
c) Nel 1992
l'amministratore ha conteggiato ai condomini oneri per la fattura 30 giugno
1993 della ditta "__________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ ", __________, per la somma di fr. 6825.–
(cfr. in particolare il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il
"dettaglio __________ costruzioni generali SA" allegato 3 all'act.
42, nel classificatore D), prestazione in realtà costata solo fr. 6200.– (cfr.
annotazione in calce alla fattura allegata all'act. B6, nel classificatore E),
con una maggiorazione di fr. 625.–. Lo stesso anno egli ha esposto costi per la
fattura 26 giugno 1993 della ditta __________ __________, __________, per la
somma di fr. 640.– (cfr. in particolare il "riassunto malversazioni"
allegato 1 e il "dettaglio __________ " allegato 14 all'act. 42, nel
classificatore D), prestazione in realtà costata solo fr. 600.–, come
riconosciuto dallo stesso accusato nell'interrogatorio del 15 marzo 2001 (act.
A11, pag. 2 in alto, nel classificatore D).
d) Nel 1992 e nel 1993
l'accusato ha poi esposto due fatture emesse dalla ditta __________ &
__________ di __________ per importi superiori a quelli da lui in realtà
versati, ossia la fattura n. 30.61.14 del 23 giugno 1993 per fr. 7550.– pagata
il 4 agosto 1993 fr. 6800.–, e la fattura n.
..__________del ____________________ 1994 per fr. 666.–
pagata il ____________________ 1994 fr. 600.– (cfr. in particolare il
"riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio __________
e __________ SA" allegato 4 all'act. 42, nel classificatore D). Della fattura
n. __________emessa il ____________________ 1996 per fr. 5000.– (decreto
d'accusa, capo d'accusa n. 1.3 lett. c) si dirà in seguito.
e) Nel 1992 e nel 1994
egli ha esposto, sempre a debito del conto "dettaglio spese condominio
(inquilini)" i seguenti costi senza che fosse stata emessa una
corrispondente fattura da parte della società __________ __________ __________:
nell'anno 1992, fr. 85.– e, nell'anno 1994, fr. 203.–, fr. 135.– e fr. 29.60,
per complessivi fr. 452.60 (cfr. in particolare verbale del 15 marzo 2001, act.
A11, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto, così come act. B13 nel classificatore
E).
f) Nel 1995
l'imputato ha esposto per finire la fornitura di __________ __________ da parte
della ditta __________ -__________, , per fr. 284.–, fornitura in
realtà non avvenuta, con una maggiorazione pari a fr. 284.– (cfr. in
particolare il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il
"dettaglio __________ - SA" allegato 6 all'act. 42, nel
classificatore D).
g) Complessivamente,
l'accusato ha in definitiva conteggiato ai condomini prestazioni sprovviste di
qualsiasi riscontro documentale – inducendo i condomini a pagare conguagli
annuali superiori a quelli effettivamente dovuti – per complessivi fr.
38 866.60 (totale eccedenze pari a fr. 42 692.70 cui vanno dedotti i
fr. 3826.10 restituiti di cui al consid. 2a in fine).
- Chiamato a fornire
ragguagli in merito a tutte le incongruenze l'accusato si è difeso dolendosi di
errori personali, per aver gettato i giustificativi o per avere riportato nei
conteggi cifre inesatte, o delle ditte, per avere fornito documentazione
incompleta. Ne desume, l'interessato, che gli atti di causa non bastano a
dimostrare la sua volontà di indurre i condomini a versare più del dovuto. Donde
la richiesta di proscioglimento per insufficienza di prove.
a) Il principio in
dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita
dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 paragrafo 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso
disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio,
nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza
dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo
alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa
che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una
fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando, secondo una valutazione non
arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata
la fattispecie. Il precetto non impone tuttavia che l'apprezzamento delle prove
conduca a un assoluto convincimento: semplici dubbi teorici sono sempre
possibili. Il principio è invece disatteso quando il giudice avrebbe dovuto,
dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi rilevanti sulla
colpevolezza (DTF 127 I 41 consid. 2a, 124 IV 88 consid. 2a, 120 Ia 38 consid.
2d).
b) In concreto, si è
detto che l'imputato ha conteggiato ai condomini esborsi sprovvisti di
qualsiasi riscontro documentale, fra il 1989 e il 1996, in oltre 15 diverse
occasioni, riguardanti una decina di fornitori e secondo varie modalità
(conteggio di prestazioni non avvenute, maggiorazione di costi), inducendo i
condomini a versare conguagli superiori al dovuto per complessivi fr.
38 866.60. Ora, se qualche sporadica incongruenza può apparire
involontaria, non si vede come possa la difesa ragionevolmente sostenere che
tutte le irregolarità documentate dall'inchiesta penale siano riconducibili a
meri errori personali o di terzi. Né giova all'imputato dolersi di avere
gettato i giustificativi solo dopo l'approvazione dei conteggi dai revisori e
dall'assemblea dei condomini, ove si consideri che lo stesso interessato ha
avuto modo di "paragonare il volume di carta del condominio come una
economia domestica un po' più grande" (verbale del 19 gennaio 2000, act.
3, pag. 2 verso il basso, nel classificatore D). Da una valutazione dell'insieme
delle circostanze, questo giudice perviene in definitiva al convincimento che
le irregolarità poc'anzi descritte non siano dovute a errore, ma sono
riconducibili alla volontà dell'imputato di indurre i condomini ad atti
pregiudizievoli del loro patrimonio.
c) In tre episodi è
lecito per converso nutrire un ragionevole dubbio sull'esistenza di un reato. Riguardo
all'imputazione descritta al punto 1.3 lett. c del decreto d'accusa
(maggiorazione di fr. 500.– della fattura __________ & __________ del
____________________ 1996), dalla documentazione prodotta successivamente al
decreto d'accusa non si può escludere che l'imputato abbia corrisposto fr.
5000.–, anziché 4500.– come ritenuto dall'autorità inquirente (cfr. annotazione
in calce all'esemplare della fattura allegato 12 alla lettera del __________
__________ 2001 della parte civile __________ __________: doc. TPC 9 nel
fascicolo "documenti successivi all'opposizione al decreto
d'accusa"). Quanto all'imputazione descritta al punto 1.9 del decreto
d'accusa (doppia esposizione, nel 1993 e nel 1994, del premio assicurativo
annuale della __________ Assicurazioni), le circostanze del caso inducono
questo giudice a ritenere plausibile una svista da parte dell'accusato. Per
quel che è dell'addebito di fr. 370.– sul "dettaglio spese condominio 1994
(inquilini)" (punto 1.10 del decreto d'accusa), a ragione la difesa
sottolinea come dagli atti risulti una fattura di pari importo (act. B13.2 nel
classificatore E). Per siffatti episodi decade pertanto ogni addebito penale.
- Dal fascicolo
processuale si evince in definitiva come l'accusato abbia per vero ingannato i
comproprietari – per procacciare a sé o a terzi un indebito profitto –
esponendo nei conteggi condominiali costi superiori a quelli effettivamente sostenuti,
inducendo i comproprietari a versare conguagli annuali superiori a quelli
effettivamente dovuti per complessivi fr. 38 866.60. I presupposti cui
l'art. 146 CP subordina il reato di truffa risultano dunque sotto questo
profilo adempiuti.
a) Per quel che
concerne il requisito dell'astuzia, la difesa si duole di come un'eventuale
intenzione dolosiva non esimeva né i revisori né i comproprietari – comunque
sia – dal loro dovere di verifica. A ragione il Procuratore pubblico sottolinea
tuttavia al riguardo come l'imputato abbia approfittato della totale fiducia
riposta in lui dai revisori e dai condomini dopo una decennale attività svolta
in qualità di amministratore del Condominio __________ __________ e sapeva che
nessuno avrebbe verificato l'esattezza delle posizioni contabili (cfr. in
particolare act. A6, pag. 2 nel mezzo e act. A8, pag. 2 verso l'alto, nel
classificatore D). Occorre inoltre rammentare come l'interessato abbia cercato
in ogni modo di celare l'inganno, gettando tutta la documentazione in suo possesso,
falsificando di volta in volta nuove posizioni contabili e inserendo nei
conteggi fatture inerenti ad altri anni (com'è il caso ad esempio per le
fatture inerenti alla "terza" fornitura annua di gasolio di cui
all'allegato 12 all'act. 42, che il teste ha confermato non essere mai avvenuta:
verbale del dibattimento, pag. 4 in alto; cfr. anche gli allegati 3, 4 e 14
all'act. 42, nel classificatore D), rendendo praticamente inutile e impossibile
un controllo dettagliato di ogni singola posta e di ogni pagamento. Ciò
posto, non si vede come i comproprietari – anche osservando le più elementari
regole di prudenza – potessero ragionevolmente accorgersi di errori inerenti a
singole posizioni contabili celate ad arte. Essi, in simili circostanze,
dovevano necessariamente fare affidamento all'onestà dell'amministratore. E
l'inganno astuto attuato dall'imputato si fondava proprio sulle oggettive
difficoltà di verifica unite alla fiducia che i comproprietari riponevano – e
dovevano giocoforza riporre – nell'imputato. Il reato di truffa risulta dunque
realizzato anche sotto questo aspetto.
b) La difesa lamenta
inoltre che l'autorità inquirente non abbia accertato la destinazione finale
delle eccedenze versate dai condomini. La censura si rivela tuttavia
inconsistente, ove solo si consideri che il reato di truffa è adempiuto già al
momento in cui la vittima dispone in modo pregiudizievole del suo patrimonio.
Ciò è senz'altro il caso per il comproprietario che estingue un debito – a norma
degli art. 712h segg. CC – nei confronti della comunione dei condomini,
che "acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua
amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le
disponibilità che ne risultano" (art. 712l CC). Né la truffa
presuppone un fine d'arricchimento personale, potendo essere ordita anche per
"procacciare … ad altri un indebito profitto" (art. 146 cpv. 1
CP). Le censure sollevate al riguardo dalla difesa sono destinate pertanto
all'insuccesso. Se ne conclude che l'agire dell'imputato adempie il reato di
truffa, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.
- Per quanto riguarda il
reato di falsità in documenti, l'art. 251 n. 1 CP – nella versione attuale e in
quella previgente – commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a
chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o
altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui
segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o
fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di
importanza giuridica o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. In caso
di falso ideologico – ossia di documento falso nel solo contenuto – l'art. 251
CP va invero applicato restrittivamente: una fattura per lavori non eseguiti
non basta per esempio a configurare un "falso" perché nulla le attribuisce
credibilità particolare (Rep. 1995 pag. 288 consid. 2 con riferimenti). La
cosiddetta "menzogna scritta" trascende in violazione dell'art. 251
CP solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare
credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o alla persona che lo
ha redatto (DTF 129 IV 134 consid. 2.1 con richiami di giurisprudenza).
In concreto, si è detto che i
conteggi falsi allestiti dall'imputato all'attenzione dei revisori e dell'assemblea
dei condomini non sono stati redatti da un privato qualsiasi, ma da un
amministratore di condominio, ossia da una persona chiamata a svolgere un ruolo
di garante della corretta gestione dell'immobile e in cui i comproprietari
sono giocoforza tenuti a riporre una fiducia particolare. Sotto questo profilo
il ruolo che l'imputato era chiamato a ricoprire nei confronti dei condomini
può essere equiparato, per esempio, a quello di un architetto incaricato di
approvare determinate fatture o di un funzionario dirigente di banca incaricato
di rilasciare un'attestazione bancaria (cfr. anche la casistica in DTF inedita
6S.99/2003 del 26 maggio 2003, consid. 3.2.3). I falsi conteggi vagliati
in relazione con il reato di truffa (sopra, consid. 2) assumono per questo motivo
una valenza giuridica accresciuta, tale – in ultima analisi – da qualificare
l'agire dell'imputato come ripetuta falsità in documenti nel senso dell'art.
251 n. 1 CP. La tesi accusatoria merita dunque anche sotto questo profilo
conferma.
-
Quanto alla
commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in
base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore
e le condizioni personali. In concreto, l'entità dell'importo oggetto di reato
giustificherebbe – di per sé – una pena detentiva finanche superiore ai 90
giorni proposti dal Procuratore pubblico. Questi ha nondimeno contenuto la pena
entro i limiti del decreto d'accusa tenendo conto, in particolare, del lungo
tempo trascorso fra i reati e l'emanazione del decreto d'accusa (art. 64 CP,
menzionato nel decreto d'accusa). Ciò premesso, occorre inoltre considerare il
tempo ulteriormente trascorso dall'emanazione del decreto d'accusa all'attuale
giudizio, così come l'assenza di precedenti penali, il decadimento di taluni
capi d'accusa che hanno ridimensionato la somma oggetto di reato di fr. 4528.30
(sopra, consid. 3c), così come l'impossibilità di concludere che l'imputato
abbia agito per fini di lucro personali. Si giustifica pertanto – tutto sommato
– di ridurre la pena proposta dal Procuratore pubblico da 90 a 60 giorni di
detenzione. Sono d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi
sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della
sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 3 anni. Gli
oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).
-
Per quel che concerne da
ultimo le pretese avanzate dalle parti civili, la commissione del reato di
ripetuta truffa dell'amministratore verso i condomini implica – di riflesso –
la realizzazione delle condizioni cui l'art. 41 CO subordina la rifusione alle
vittime del danno subito. Dandosi un rapporto contrattuale fra l'amministratore
e i condomini, l'obbligo di rifondere il danno è inoltre desumibile dall'art.
97 cpv. 1 CO. Il pregiudizio cagionato alle singole parti civili risulta
altresì dimostrato nella sua entità, pari alla parte versata dai singoli
condomini – in funzione delle loro quote di comproprietà – dell'importo
complessivo che essi sono stati indotti a versare in eccesso, e meglio: fr.
5995.15 per __________ __________ (154.25/1000 di fr. 38 866.60), fr.
4255.90 complessivi per __________ e __________ __________ (109.5/1000
di fr. 38 866.60), fr. 3400.80 complessivi per __________ e __________
__________ (87.5/1000 di fr. 38 866.60), fr.
2594.35 per __________ __________ (66.75/1000 di fr. 38 866.60), fr.
4061.55 complessivi per __________, __________ e __________ __________ (104.5/1000
di fr. 38 866.60) e fr. 4061.55 complessivi per __________ e __________
__________ (104.5/1000 di fr. 38 866.60).
L'imputato dev'essere in definitiva condannato a versare alle parti civili
siffatti importi.
visti gli art. 41, 63 seg., 146 cpv.
1 (148 cpv. 1 vCP) e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________ autore
colpevole di
- ripetuta truffa
per avere, a Mendrisio presso
il Condominio __________ __________, nel periodo 1989-1996, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, nella sua veste di amministratore del
Condominio __________ __________, allestito conteggi condominiali inesatti
esponendo in essi costi superiori a quelli effettivamente sostenuti e,
basandosi sul fatto che egli godeva della totale fiducia dei revisori e dei
condomini, come pure sul fatto che frequentemente egli contabilizzava l'anno
successivo fatture pagate l'anno precedente rendendo praticamente inutile e
impossibile un controllo dettagliato di ogni singola posta e di ogni pagamento,
sottoposto i conteggi così allestiti dapprima ai revisori e in seguito
all'Assemblea dei condomini, fatto loro approvare tali conteggi, inducendoli in
tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio consistenti nel pagamento di
conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti, giustificando
appunto tali richieste fondandosi sui conteggi annuali maggiorati, cagionando
loro un danno pari a complessivi fr. 38 866.60,
e, più precisamente,
1.1 esposto costi per forniture di olio combustibile da parte della
ditta __________ __________ e __________, __________o, in realtà mai avvenute,
per complessivi fr. 16 876.10, inducendo i condomini a versargli tale
importo, le forniture mai effettuate potendo essere così riassunte:
a) nel 1989
fornitura di 10895 litri a cts. 30.50 per complessivi fr. 3320.–,
b) nel 1991
fornitura di 10098 litri a cts. 33.00 per complessivi fr. 3330.–,
c) nel 1993
fornitura di 10000 litri a cts. 32.50 per complessivi fr. 3250.–,
d) nel 1994
fornitura di 10500 litri a cts. 30.00 per complessivi fr. 3150.–,
e) nel 1996
fornitura di 10744 litri a cts. 35.61 per complessivi fr. 3826.10,
di cui fr.
3826.10 restituiti ai condomini a seguito di reclamo;
1.2 esposto,
nel 1990, costi per l'acquisto di una __________ __________s, di un __________
e il relativo montaggio per complessivi fr. 8400.– prestazioni in realtà
costate solo fr. 6800.–, con una maggiorazione di fr. 1600.–, inducendo in tal
modo i condomini a pagare fr. 1600.– a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto;
1.3 esposto
costi per opere eseguite dalla ditta __________ & __________, __________,
per importi superiori a quelli da lui in realtà pagati, inducendo in tal modo i
condomini a versare complessivi fr. 816.– a titolo di conguagli in realtà non
dovuti, e più precisamente:
a) nel 1992 la fattura no. ..__________del
..1993 per la somma di fr. 7550.–, mentre in realtà il
__________.__________1993 egli pagò fr. 6800.–, con una maggiorazione pari a
fr. 750.–,
b) nel 1993 la fattura no. ..__________del
..1994 per la somma di fr. 666.–, mentre in realtà il
__________.__________1994 egli pagò fr. 600.– con una maggiorazione pari a fr.
66.–,
1.4 esposto,
nel 1992, costi per la fattura ..1993 della ditta
"__________ __________ __________ __________ __________ __________ e
__________ ", __________, per la somma di fr. 6825.–, prestazione in
realtà costata solo fr. 6200.–, con una maggiorazione di fr. 625.–, inducendo
in tal modo i condomini a pagare fr. 625.– a titolo di conguaglio in realtà non
dovuto;
1.5 esposto,
nel 1990, per opere eseguite dall'Impresa di __________ __________ __________,
__________ __________ __________, costi per fr. 38 800.–, prestazioni in
realtà costate fr. 17 000.– (fr. 10 000.– acconto del 30.8.1989, fr.
7000.–, a contanti, versati a saldo il ..1989) come da
relativa fattura ..1989 , con una maggiorazione di fr.
21 800.–, inducendo in tal modo i condomini a pagare fr. 21 800.– in
realtà non dovuti;
1.6 esposto,
nel 1990, un intervento della ditta __________ __________ __________, __________
__________ per fr. 199.–, intervento in realtà mai avvenuto, con una
maggiorazione pari a fr. 199.–, inducendo in tal modo i condomini a versare fr.
199.– a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto;
1.7 esposto,
nel 1995, la fornitura di __________ __________ da parte della ditta __________
-__________, __________, per fr. 284.–, fornitura in realtà non avvenuta, con
una maggiorazione pari a fr. 284.–, inducendo in tal modo i condomini a versare
fr. 284.– a titolo di conguaglio in realtà non dovuto;
1.8 esposto,
nel 1992, costi per la fattura ..1993 della ditta
__________ __________i, __________, per la somma di fr. 640.–, prestazione in
realtà costata solo fr. 600.–, con una maggiorazione di fr. 40.–, inducendo in
tal modo i condomini a versare fr. 40.– a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto;
1.9 esposto,
a debito del conto "dettaglio spese condominio (inquilini)" i
seguenti costi senza che fosse stata emessa una corrispondente fattura da parte
della società __________ __________ __________, con una maggiorazione pari a
complessivi fr. 452.60, inducendo in tal modo i condomini a versare complessivi
fr. 452.60 a titolo di conguagli, in realtà non dovuti, e meglio:
– nell'anno
1992 fr. 85.–;
– nell'anno
1994 fr. 203.–, fr. 135.– e fr. 29.60;
- ripetuta falsità in
documenti
per avere, nelle circostanze
di tempo e di luogo di cui sub. 1, al fine di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, formato un documento falso, alterato un documento vero
oppure abusato dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppostizio, oppure attestato o fatto attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o
fatto uso, a scopo di inganno, di un tale documento,
e, meglio, per avere allestito
i falsi conteggi di cui sub. 1, da sottoporre prima ai revisori e in seguito
all'assemblea dei condomini, esponendo i costi di cui sub. 1, in realtà mai sostenuti
o sostenuti per importi inferiori;
condanna __________ __________
-
alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
-
al versamento alle parti
civili, a titolo di risarcimento:
2.1 __________
__________: fr. 5995.15;
2.2 __________
e __________ __________: fr. 4255.90 complessivi;
2.3 __________
e __________ __________: fr. 3400.80 complessivi;
2.4 __________
__________: fr. 2594.35;
2.5
__________, __________ e __________ __________: fr. 4061.55 complessivi;
2.6 __________
e __________ __________: fr. 4061.55 complessivi;
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.–;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
– __________ __________,
__________,
– lic. iur. __________
__________, __________,
– Procuratore pubblico Emanuele
Stauffer, __________,
– __________ __________i,
__________,
– __________ e __________
__________, __________,
– __________ e __________
__________i, __________,
– __________ __________,
__________ __________ __________ __________, __________,
– __________, __________ e
__________ __________, __________,
– __________ e __________
__________i, __________,
– Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza, a:
– Comando della Polizia
cantonale, __________,
– Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di _________:
fr. 600.– tassa di giustizia
fr. 400.– spese giudiziarie
fr. 1000.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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