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10.2002.313 ΓÇó Complicity in embezzlement: conviction and suspended detention
10.2002.313Altro tribunale17 giu 2003Confirmed
The Pretura penale of Bellinzona convicted an absent accused of complicity in embezzlement for assisting in the unlawful transfer of 30 bearer shares. The court adopted the facts in the summary indictment issued by the public prosecutor and sentenced the accused to 45 days' detention, conditionally suspended for two years. It also ordered the conviction entered in the criminal record, to be deleted later under the Criminal Code, and imposed total court costs and fees of CHF 700. The judgment noted that the condemned person could only challenge the declaration of absence and could request a new trial within six months by appearing at the hearing.
Art. 138 n. 1 CP, in conjunction with Art. 25 CP; complicity in embezzlement. Where the accused, with knowledge of the unlawfulness, assists the principal offender in the alienation of entrusted bearer shares to third parties, the elements of complicity are met. In first-instance criminal proceedings, the court may adopt the summary-indictment facts and impose a conditional custodial sentence. The conviction may be ordered entered in the criminal record and will be erased only after the statutory period under Arts. 80 and 41 n. 4 CP. Procedural costs are borne by the convicted accused (consid. dispositive).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.313
Data decisione, Autorità: 17.06.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2002.313/AMM DAC 127/2001
Bellinzona 17 giugno 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare
__________ __________, fu __________ e __________ n. , nato a __________ l' __________ __________, cittadino italiano, già in __________, ora d'ignota dimora, celibe,
accusato di complicità in appropriazione indebita,
per avere, a __________ e __________ __________ (I), nel corso del mese di marzo 1998, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, aiutato __________ __________, direttore della società __________ __________, ad appropriarsi indebitamente di trenta azioni al portatore __________ __________ (no. __________ a __________) del valore nominale di fr. 1000.– cadauna, azioni affidate a __________ __________ __________ __________ __________, sapendo che erano di proprietà di quest'ultimo, in particolare stendendo i contratti mediante i quali le azioni venivano alienate a terzi, contro pagamento della somma di almeno 20 000 000 di lire italiane;
reato previsto dall'art. 138 n. 1 CP visti gli art. 18, 25, 36, 41, 62, 63, 65 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAC 127/2001 del 12 febbraio 2001 del Procuratore pubblico Edy Meli, __________, che propone la condanna dell'accusato:
alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 23 luglio 2001;
indetto il dibattimento per il 17 giugno 2003, al quale l'accusato – regolarmente citato – non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 18, 25, 36, 41, 62, 63, 65 e 138 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai seguenti quesiti:
Se l'imputato è autore colpevole di complicità in appropriazione indebita, commessa nelle circostanze di cui sopra.
In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
dichiara __________ __________
autore colpevole di complicità in appropriazione indebita, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC / del ____________________ __________;
condanna __________ __________
alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
avverte – le parti del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
– il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
__________ __________, nelle vie edittali, Sostituto Procuratore pubblico __________ __________, __________,
__________ __________, per il tramite del patrocinatore, avv. __________ __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento: a carico di __________ __________:
fr. 400.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 700.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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