AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.307
Data decisione, Autorità:
26.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.307/AMM
DAC
255/2000
Bellinzona
26
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in
qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, fu __________ e di __________ n. __________, nato
a __________ __________ il __________ __________ __________, cittadino
italiano, domiciliato a __________, __________ __________ __________, coniugato,
(difeso
dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di appropriazione indebita,
per essersi, a __________
nell'estate del 1997 (recte: estate 1996), al fine di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca __________
__________ . __________ di colore __________, targata TI
, n. matricola .., vettura che gli era
stata affidata in leasing dalla società __________ SA, __________, vendendola
al garage __________ di __________;
reato previsto dall'art. 138 n.
1 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ __________ __________ del Procuratore
pubblico Claudia Solcà, __________, che propone la condanna
dell'imputato:
-
alla pena di 30
(trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni,
-
rinvia la parte
civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 29 marzo 2000;
indetto il
dibattimento 26 agosto 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e
__________ __________ per la parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il difensore, il quale – in
sintesi – rileva come l'accusato non aveva né l'intenzione né il pensiero di
commettere un reato, che non può dunque considerarsi adempiuto neppure per dolo
eventuale; sottolinea al riguardo la sincerità dell'interessato ("sapevo
che l'auto non era mia"), l'evidenza del reato apparente (non era
possibile che il reato non venisse scoperto) , l'intenzione di continuare a
pagare fino a quando è stato possibile, nel maggio 1999, e il fatto che la
vendita non sia avvenuta "sottobosco" o a un privato, ma a un garage;
il tutto induce a ritenere che l'accusato non avesse il minimo sentore o dubbio
di agire illecitamente;
riconosce che a carico
dell'imputato pesano 2 problemi: i precedenti per reati patrimoniali, dai quali
è trascorso però un lungo periodo e sulle cui circostanze di condanna sorgono
interrogativi (a parte il primo reato, non era mai stato neppure citato); e il
fatto che si tratti di una persona laureata, tuttavia in settori scientifici
che nulla hanno a che fare con la vita di tutti i giorni (trattasi in sostanza
di un classico "topo di laboratorio");
rileva per finire l'assenza di
una volontà di conseguire un indebito profitto, avendo sempre avuto l'intenzione
di far fronte ai suoi debiti fin quando gli è stato materialmente possibile;
ne conclude per il
proscioglimento o quanto meno, in subordine, perché la pena sia ridotta al
minimo di legge, in considerazione del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento,
avendo egli risarcito nella misura del possibile;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se l'imputato è autore
colpevole di appropriazione indebita, commessa nelle circostanze di cui sopra.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale
pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 se l'eventuale pena deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale
periodo di prova;
2.3 se possono essere
riconosciute all'imputato le attenuanti del lungo tempo trascorso e del sincero
pentimento per il risarcimento nella misura del possibile;
2.4 se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni
avverrà la cancellazione.
- Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 41, 63 e 138 n. 1 CP;
9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di appropriazione indebita
per essersi, a __________
nell'estate del 1996, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
appropriato della vettura marca __________ __________ .
__________ di colore __________, targata TI , n. matricola
.., vettura che gli era stata affidata in leasing
dalla società __________ SA, __________, vendendola al garage __________ di
__________;
condanna __________ __________
-
alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–,
e inoltre 3. rinvia la parte civile,
per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione
a:
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________,
– __________ __________ __________, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio
giuridico, Bellinzona
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 100.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 200.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster