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Numero d'incarto:
10.2002.304
Data decisione, Autorità:
24.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.304/AMM
DAC
447/2000
Bellinzona
24
ottobre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Tami in qualità
di segretaria per giudicare
__________ (difeso dall'avv. __________ __________,
__________)
accusato di truffa,
per avere, ad __________ il 23
aprile 1997, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato
con astuzia __________ , vendendogli un motoscafo marca __________
/ __________ con motore __________ -__________ __________ __________
al prezzo di fr. 135 000.– (fr. 75 000.– mediante acconti pagati il
23 aprile, 7 luglio, 18 agosto e 12 novembre 1997, e fr. 60 000.– mediante
ripresa di un vecchio natante di __________), prezzo corrispondente a un
motoscafo e motore nuovi, affermando, contrariamente al vero, che il motore era
nuovo, sottacendogli che in realtà gli era stato fornito il 22 settembre 1994
quale motore d'occasione, causando a __________ __________ un danno
patrimoniale pari ad almeno fr. 8000.–, corrispondente alla differenza
approssimativa di prezzo tra un motore nuovo e un motore usato;
reato previsto dall'art. 146
cpv. 1 CP
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ __________ __________ del Procuratore
pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'imputato:
-
alla pena di 60
(sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni,
-
al versamento
alla parte civile __________ __________, __________, di fr. 30 405.90 a
titolo di risarcimento,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta dall'accusato il 4 maggio 2000;
indetto il dibattimento 24 ottobre 2003,
al quale sono intervenuti l'accusato e la parte civile con i rispettivi legali,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire chiedendo la conferma
del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all'audizione dei testi __________ __________, __________ __________ ed
__________ __________;
sentiti – il patrocinatore della parte
civile, il quale conclude per la conferma del decreto d'accusa; sulla pretesa
civile, ribadisce l'importo del pregiudizio patito in fr. 30 405.90,
subordinatamente in almeno fr. 22 000.–, con interesse al 5% dal 23 aprile
1997, cui aggiunge spese legali per fr. 5000.–;
– il difensore, il quale nega
l'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa e conclude
per il proscioglimento dell'imputato, opponendosi altresì – in ogni caso – al
riconoscimento in questa sede delle pretese civili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
Se l'imputato è autore
colpevole di truffa, commessa nelle circostanze di cui sopra.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di
prova.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni
avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sulle pretese
civili e sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che l'accusato ha rinunciato il 28
ottobre 2003 alla motivazione della sentenza, mentre le altre parti non l'hanno
chiesta né hanno formulato dichiarazione di ricorso nel termine di cui all'art.
276 cpv. 2 CPP;
visti gli art. 41, 63 e 146 cpv. 1
CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di truffa,
per avere, ad __________ il 23
aprile 1997, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato
con astuzia __________ , vendendogli un motoscafo marca __________
/__________ con motore __________ -__________ __________ __________al
prezzo di fr. 135 000.– (fr. 75 000.– mediante acconti pagati il 23
aprile, 7 luglio, 18 agosto e 12 novembre 1997, e fr. 60 000.– mediante
ripresa di un vecchio natante di __________), affermando, contrariamente al
vero, che il motore era nuovo, sottacendogli che in realtà gli era stato
fornito il 22 settembre 1994 quale motore d'occasione, causando a __________
__________ un danno patrimoniale pari ad almeno fr. 2500.–, corrispondente alla
differenza minima di prezzo tra un motore nuovo e un motore usato;
condanna __________ __________i
-
alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;
rinvia __________
__________, per ogni pretesa di risarcimento, al competente foro civile;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione a:
– __________ __________,
__________,
– avv. __________ __________,
__________,
– Procuratore pubblico Emanuele
Stauffer, __________,
– __________ __________,
__________,
– avv. __________ __________,
__________,
– Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 500.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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